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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI LO EN, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 35 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BRACONI EMANUELE , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: tfr ed ultime tre mensilità di retribuzione a carico del Fondo di garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/01/2023 , conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alle ultime tre mensilità retributive, alla CP_1 tredicesima ed alla quattordicesima mensilità, nonché al TFR scaturito dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze della soc. con la qualifica di “responsabile tecnico appalti”, Controparte_2 ininterrottamente dal 22.7.2019 al 11-30.9.2019 e, per l'effetto, la condanna dell' - Fondo di CP_1
Garanzia – alla corresponsione in suo favore dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro pari ad euro 11.438,49 e del TFR, pari ad euro 782,75, stante il rigetto da parte dell' della relativa CP_1 domanda amministrativa pure a seguito di ricorso in secondo grado.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , CP_1 delle ultime tre retribuzioni e del TFR non corrisposti dall'impresa datrice di lavoro, fallita.
Prevede l'art 2 della legge n.297/1982 che:" E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto...comma 5°:
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Per quanto ai fini di causa rileva, l'art. 2, II comma della L. n. 297 del 1982 prevede che: trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Per quanto riguarda il preteso pagamento delle ultime tre mensilità retributive, occorre richiamare l'art.2 del D.Lgs.80/1992 il quale prevede, per i lavoratori di aziende fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, o comunque insolventi, la possibilità di richiedere al Fondo di Garanzia dell' , oltre al pagamento del TFR, il CP_1 pagamento delle ultime 3 mensilità di retribuzione “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, c.1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Il comma 5 prevede che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori CP_1 la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale (o l'inizio dell'esecuzione forzata) a carico del datore di lavoro, deve ritenersi - alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario - che gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
conseguentemente, i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata (cfr. Cass. n. 17600 del 2005). Dunque, nella specie la garanzia di cui alla direttiva ed alla disposizione di recepimento interna, di cui al citato
D. Lgs. n. 80 del 1992, potrebbe ben applicarsi al diritto reclamato, che concerne appunto mensilità anteriori alle ultime tre, essendo queste ultime non dovute a causa della sospensione concordata del rapporto di lavoro.
Dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che la ditta è stata Controparte_3 dichiarata fallita, e che il ricorrente ha proposto rituale domanda di insinuazione al passivo fallimentare per l'importo relativo, tra gli altri, al proprio TFR ed alle retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, maturati e non erogati dalla azienda datrice di lavoro (cfr. in atti).
Risulta, altresì, la domanda amministrativa corredata da documentazione attestante l'istanza di insinuazione al passivo, tuttavia emerge che la procedura concorsuale sia stata dichiarata chiusa in data 3.2.2021 (come da provvedimento del Tribunale di Roma, allegato in atti, nel quale si dà atto della mancanza di attivo e senza la redazione di un progetto di stato passivo, dunque senza alcun provvedimento di ammissione del credito vantato dall'odierno ricorrente a siffatto stato passivo), con la conseguenza che non può dirsi dimostrato il perfezionamento, in tutti gli elementi costitutivi, della fattispecie disegnata dal citato comma 2 della sopra enucleata disposizione.
Né può persuadere, di fronte al testuale dato normativo, il pur pregevole sforzo argomentativo di parte ricorrente, che fa leva sulla inutilità di munirsi di un titolo esecutivo e, financo, tentare di avviare azioni esecutive contro la società (poi cancellata dal registro delle imprese) o contro i singoli soci, ben conscio dell'esistenza di una istanza di fallimento prima, e della cancellazione della CP_3
dal registro delle imprese poi.
[...] CP_2
Si richiama, sul punto, il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il Tribunale non vede ragioni per discostarsi, secondo cui: “in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' ai sensi dell'art. 2, I. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la CP_1 sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5 0 , l. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del
2007). I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo
(Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, L. n.
297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°) (Cass.
Civ., Sez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020).
Orbene, applicando al caso che occupa i suesposti dati normativi ed il riferito principio giurisprudenziale, non può che predicarsi l'infondatezza della domanda che va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio vanno compensate stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 03/01/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
PI LO EN