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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14792/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. NAPOLITANO MICHELE CRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. NAPOLITANO MICHELE CRISTIAN CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di IC US alla Via Panoramica n 68 D unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla NO , nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente CP_1 conviventi, e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI MI
Parte ricognitiva: Per_ 1) I figli ed attualmente convivono con entrambi i genitori che sono tuttora conviventi, presso Per_1
l'abitazione sita in IC US alla Via Panoramica 68D, frequentano rispettivamente la Scuola Primaria “G.
Baron” di IC US (BS), con orario 8:30 – 16:00, e la Scuola dell'Infanzia di IC US (BS), con orario 8:15 – 15:30.
2) svolge attività extrascolastiche di ginnastica artistica nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 18:30 alle Per_1
19:30;
1 Per_ 3) frequenta un corso di nuoto il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00;
4) I minori sono accompagnati e ritirati prevalentemente dalla madre, con il supporto della nonna materna.
5) Quando i genitori sono a lavoro i figli restano a casa con i nonni materni.
6) Entrambi i bambini godono di buona salute e conducono una quotidianità stabile e serena. Per_
ed resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale.
Parte programmatica:
1) Le decisioni di ordinaria amministrazione, saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) I figli resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in IC US in via Panoramica
68D;
3) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Un giorno infrasettimanale, il mercoledì sera, senza pernottamento per le settimane con weekend presso il padre, due giorni infrasettimanali mercoledì sera e giovedì sera senza pernottamento per le settimane con weekend presso la madre. I week end andranno dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna;
4) le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ed in generale, il tempo delle ferie di qualunque natura,sarà diviso a metà tra i genitori a seguito di accordi presi liberamente durante l'annoe con lo stesso criterio saranno distribuite le vacanze estive.
5) I compleanni dei minori saranno festeggiati separatamente con entrambi i genitori.
6) Il compleanno del genitore sarà sottoposto a contrattazione libera tra i genitori;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché all'espatrio stesso dei minori accompagnati da uno dei due genitori.
Accordi economici – Mantenimento e spese
1) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1 di € 400,00 (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal Pt_ momento in cui Il sig. lascerà la dimora coniugale ed andrà a vivere per conto proprio.
2) La somma corrisposta sarà annualmente rivalutata, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al 100% dell'aumento del costo della vita.
Le Spese Straordinarie
Le spese straordinarie sostenute nell' interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida delle spese non comprese nell' assegno di mantenimento dei figli” oggetto del protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l' Ordine degli Avvocati di Brescia concluso in data 14 luglio 2016, sono definite come “ quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità
2 esulano dall'ordinario regime di vita dei figli». Tuttavia possono rientrare tra le spese straordinarie anche quelle che, pur non presentando le suddette caratteristiche, attengono ad attività prevedibili, purché non preventivamente quantificabili prima della loro insorgenza, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori» e quindi:
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3 Spese per il divertimento
- Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
1. documentate;
2. suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3. corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OME, BS (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
LE PO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14792/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. NAPOLITANO MICHELE CRISTIAN Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. NAPOLITANO MICHELE CRISTIAN CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di IC US alla Via Panoramica n 68 D unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla NO , nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente CP_1 conviventi, e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI MI
Parte ricognitiva: Per_ 1) I figli ed attualmente convivono con entrambi i genitori che sono tuttora conviventi, presso Per_1
l'abitazione sita in IC US alla Via Panoramica 68D, frequentano rispettivamente la Scuola Primaria “G.
Baron” di IC US (BS), con orario 8:30 – 16:00, e la Scuola dell'Infanzia di IC US (BS), con orario 8:15 – 15:30.
2) svolge attività extrascolastiche di ginnastica artistica nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 18:30 alle Per_1
19:30;
1 Per_ 3) frequenta un corso di nuoto il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00;
4) I minori sono accompagnati e ritirati prevalentemente dalla madre, con il supporto della nonna materna.
5) Quando i genitori sono a lavoro i figli restano a casa con i nonni materni.
6) Entrambi i bambini godono di buona salute e conducono una quotidianità stabile e serena. Per_
ed resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale.
Parte programmatica:
1) Le decisioni di ordinaria amministrazione, saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) I figli resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in IC US in via Panoramica
68D;
3) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Un giorno infrasettimanale, il mercoledì sera, senza pernottamento per le settimane con weekend presso il padre, due giorni infrasettimanali mercoledì sera e giovedì sera senza pernottamento per le settimane con weekend presso la madre. I week end andranno dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna;
4) le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ed in generale, il tempo delle ferie di qualunque natura,sarà diviso a metà tra i genitori a seguito di accordi presi liberamente durante l'annoe con lo stesso criterio saranno distribuite le vacanze estive.
5) I compleanni dei minori saranno festeggiati separatamente con entrambi i genitori.
6) Il compleanno del genitore sarà sottoposto a contrattazione libera tra i genitori;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché all'espatrio stesso dei minori accompagnati da uno dei due genitori.
Accordi economici – Mantenimento e spese
1) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1 di € 400,00 (€ 200 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal Pt_ momento in cui Il sig. lascerà la dimora coniugale ed andrà a vivere per conto proprio.
2) La somma corrisposta sarà annualmente rivalutata, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al 100% dell'aumento del costo della vita.
Le Spese Straordinarie
Le spese straordinarie sostenute nell' interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida delle spese non comprese nell' assegno di mantenimento dei figli” oggetto del protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l' Ordine degli Avvocati di Brescia concluso in data 14 luglio 2016, sono definite come “ quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità
2 esulano dall'ordinario regime di vita dei figli». Tuttavia possono rientrare tra le spese straordinarie anche quelle che, pur non presentando le suddette caratteristiche, attengono ad attività prevedibili, purché non preventivamente quantificabili prima della loro insorgenza, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori» e quindi:
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- Spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3 Spese per il divertimento
- Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
1. documentate;
2. suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3. corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OME, BS (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
LE PO
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