Articolo 4 della Legge 1 luglio 1997, n. 232
Articolo 3
Versione
25 luglio 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 25 luglio 1997