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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c n. 9590/2022 emessa, nel processo iscritto al n. R.G. 26564/2021, dal Tribunale di Napoli in data 11.7.2022, iscritto al n.
3808/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura notarile allegata, dagli avv.ti Anna Vingiani (c.f. C.F._1
) e MA De CO (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il
[...] CodiceFiscale_2
Servizio Affari Legali presso la sede dell CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, dott. , COroparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
BI US (c.f. ) e IO RI (c.f. ) con CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
studio in Piazza Francese n. 1/3, Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10.9.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata l'11.7.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento dell'importo di 62.907,52 € oltre interessi moratori, a titolo di residuo dovuto per prestazioni effettuate per la branca di patologia clinica (laboratorio di analisi) nel mese di giugno 2017, respingendo la sua eccezione di mancato pagamento fondata sul superamento del tetto di branca trimestrale.
Il Tribunale, ritenuti provati i fatti costitutivi della pretesa, in quanto non contestati, aveva CO infatti affermato che era onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti di spesa di branca;
che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni preventive delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che non era stata data prova di una tempestiva comunicazione di esaurimento
CO presumibile del tetto di spesa, per cui l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese extra budget, come invece consentito nel caso in cui le prestazioni fossero state svolte dopo la data comunicata di esaurimento del tetto di spesa;
che erano dovuti gli interessi moratori contrattualmente previsti.
CO Con un primo motivo di impugnazione, deduceva l' avere il Tribunale errato nel ritenere operante il meccanismo della regressione tariffaria, in quanto il contratto relativo alle prestazioni svolte nel 2017 era stato sottoscritto solo nel gennaio 2018 e non poteva quindi ritenersi operante a ritroso un meccanismo pattuito solo in un momento successivo.
Come secondo motivo contestava di non aver provato il superamento dei tetti di spesa, avvenuto in data 10.6.2017, ciò emergendo dalla nota della direzione aziendale n. 53897 del
31.7.2017 prodotta e dalla successiva nota di addebito, entrambe comunicate, nonché dai verbali del tavolo tecnico, a cui solo erano addebitabili i ritardi eventuali nelle comunicazioni;
inoltre dalla mancata tempestiva comunicazione non poteva farsi discendere la retribuibilità delle prestazioni rese extra budget, prevedendo il contratto che in ogni caso nulla poteva spettare per le prestazioni extra, e dal verbale n. 2 del tavolo tecnico risultava chiaramente la consegna dei dati consuntivi del monitoraggio del secondo trimestre con l'indicazione delle prevedibili date di esaurimento dei tetti di spesa.
Con un terzo motivo ribadiva essere operativa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevedeva la rinuncia alle impugnazioni dei provvedimenti a monte della stipula dei contratti, mentre con un ultimo motivo di impugnazione contestava il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello poiché, in mancanza delle comunicazioni inerenti la data presuntiva del superamento del tetto di spesa, non poteva darsi luogo al mancato pagamento delle prestazioni eseguite ma solo alla eventuale regressione tariffaria, della cui procedura di determinazione non era stata resa alcuna prova;
che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto era inapplicabile ed erano dovuti gli interessi al tasso contrattuale.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, incentrato sulla inoperatività della clausola prevedente la regressione tariffaria, in quanto inserita in un contratto sottoscritto solo nel gennaio 2018, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Ed invero, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sent. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato, nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, che è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti CO imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare;
inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion
CO per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione -in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n.
2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro CO comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque parzialmente provveduto al pagamento delle fatture oggetto del presente procedimento.
Questo Collegio non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 8722/2024(non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di
CO appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al
CO contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
CO osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece CO dall' che le ha pagate) in relazione alle quali -in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria- i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
L'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori è stata peraltro ritenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
E' altresì infondato il motivo di appello incentrato sul rispetto degli accordi contrattuali e sul superamento del tetto di spesa.
Correttamente l'onere probatorio del superamento dei tetti di spesa e della regressione CO tariffaria è stato posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono poi pienamente condivisibili in relazione alla interpretazione svolta delle clausole contrattuali e in relazione alla necessità che, in assenza di tempestiva comunicazione delle date di prevedibile superamento dei tetti di spesa, l avrebbe CP_1
dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni extra budget sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato CO C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
Irrilevante si presenta poi la deduzione inerente la imputabilità al tavolo tecnico del ritardo nelle comunicazioni, posto che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
4375/2023), l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”.
COraddittoria con la precedente è l'ulteriore deduzione di avvenuta comunicazione dei verbali del tavolo tecnico contenenti la data previsionale di esaurimento del tetto di spesa, in quanto nel
CO richiamato verbale n. 2 del 9.8.2017 vi è solo l'affermazione dell' di aver comunicato le date presunte di esaurimento dei limiti di spesa, senza alcuna prova delle stesse, ed anzi vi è verbalizzata anche la contestazione della tardività delle comunicazioni stesse.
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), di cui al terzo motivo di appello, al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa.
Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Infondato infine è anche il quarto motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali. Essi sono dovuti, nella misura di cui in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022 e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, in contraddittorio Parte_3
con la così provvede: COroparte_4
1) Respinge l'appello. CO
2) Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti BI US e IO RI, in ragione di metà ciascuno.
3) Dichiara dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo