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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15350 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36350 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Milone e Laura Brunelli Parte_1
per procure in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Rusich per procura in atti CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 29 cpc, in ragione del dedotto peggioramento Parte_1
della propria situazione economica e della valutazione comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, ha chiesto la modifica, come da ricorso, delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio da n. 13372/2020, relative al CP_1
mantenimento dei due figli minori.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso e la modifica, come da comparsa, CP_1 delle condizioni di frequentazione della prole.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, ascoltati i minori, con ordinanza ex art. 473- bis.22 cpc in data 31.7.2022, il GD, in via provvisoria ed urgente, a modifica delle vigenti condizioni di divorzio, confermate nel resto, ha disposto che, salvi diversi accordi delle parti nel rispetto delle esigenze dei figli, questi ultimi avrebbero trascorso con il padre i weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e tutti i martedì dall'uscita da scuola con pernotto sino al mercoledì mattina, con obbligo per genitori di comunicarsi reciprocamente i periodi rispettivi di ferie estive entro il 30 maggio di ogni anno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 le parti, premesso di aver raggiunto un accordo, hanno congiuntamente richiesto al Tribunale di ratificare le seguenti conclusioni: “1. Ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. I figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...] sono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole Persona_2
e lo spirito della legge sull'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'ex casa coniugale in
Roma alla via F.S. Benucci, 55 di proprietà del sig. che rimane assegnata alla madre Parte_1 in quanto collocataria prevalente dei figli secondo la ripartizione di giorni sotto meglio indicata. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi in cui staranno con essi. Il padre si farà, in ogni caso, carico in via esclusiva e diretta di tutte le spese condominiali ordinarie, compresi i conguagli, relative all'immobile di via Benucci 55 Roma finchè vi dimoreranno i figli con la madre ed in assenza di convivenza di altre persone.
3. Per quanto attiene le modalità di visita padre / figli, il padre potrà vederli e stare con loro: - il martedì tenendoli con sé per la notte;
- a weekend alterni, dal venerdì sino alla domenica sera;
- relativamente al periodo estivo, i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori, sui quali i genitori si accorderanno entro il 31maggio di ogni anno;
- quanto alle vacanze scolastiche invernali/natalizie, i figli trascorreranno il giorno del 24 dicembre con il padre e il giorno del 25 dicembre con la madre, la quale li terrà con sé sino al 31 mattina o sino al 01 mattina, in modo che i figli trascorreranno la sera di capodanno un anno con un genitore ed un anno con l'altro; i figli trascorreranno, invece, il periodo dal 31 mattina o dall'1 gennaio col padre sino al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
- nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i figli staranno, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo tra le parti;
- ove insorgessero difficoltà sui giorni di alternanza sarà cura dei genitori comunicarsi in tempo utile, anche tramite messaggistica, e-mail o telefono, come intendano regolarsi fermo restando le esigenze di vita personale, di cui i genitori terranno conto per una gestione equilibrata del regime di frequentazione dei figli. I genitori si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio ex art. 337- sexies, II co. c.c., e a comunicarsi i recapiti, anche telefonici, diversi dal principale ove dimoreranno con i figli;
- per altre speciali ricorrenze, eventi e/o festività per cui siano probabili od opportuni anche i c.d. “ponti”, i genitori si disciplineranno tra loro per tempo le spettanze nel rispetto del principio di bigenitorialità; I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli, e a favorire, quando possibile, la frequentazione dei figli con i nonni e gli zii.
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei due figli - secondo le voci di cui al
Protocollo in vigore presso codesto Tribunale del 17.12.2014 in materia e maggiormente esplicitate dal C.N.F. con le Linee Guida del 29.11.2017, la somma perequativa di Euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) mensili entro il giorno 05 di ogni mese, somma rivalutabile ex ISTAT con un tetto massimo stabilito del 2%;
5. le parti si danno reciproco atto che non sussistono posizioni debitorie per il pregresso né a titolo di mantenimento ordinaria né straordinario dei ragazzi né a titolo di rivalutazione Istat avendo la sig.ra rinunciato (dietro accollo integrale del pagamento da parte CP_1 del del saldo delle spese di difesa del minore per il procedimento n. 2518/24 Parte_1 Per_2
RGNR, vedi paragrafo successivo) alla rivalutazione relativa al periodo luglio 2023 ad oggi. 6.
Quanto alle spese straordinarie per i due figli, quali individuate e disciplinate secondo il Protocollo in vigore presso codesto Tribunale del 17.12.2014 in materia e maggiormente esplicitate dal C.N.F. con le Linee Guida del 29.11.2017 verranno ripartite quanto al 70% a carico del padre e quanto al
30% a carico della madre, ma con le seguenti specificazioni: a) quanto alle attività sportive, esse saranno sempre preventivamente concordate tra i genitori ma saranno a totale carico del padre nella misura di un'attività sportiva per ragazzo;
b) le spese scolastiche di inizio anno (libri e materiale scolastico) resteranno a carico del padre;
c) resta a carico del padre il pagamento del saldo della parcella dell'Avv. Paolo Toscano che sta seguendo il procedimento n. 2518/24 RGNR a carico del figlio
, avendo la sig.ra così come specificato al superiore punto, rinunciato a parte dell'Istat Per_2 CP_1 pregresso.
7. Le parti convengono che l'eventuale passaggio da regime di part time a regime di full time lavorativo della sig.ra presso l'attuale datore di lavoro non modificherà il regime di CP_1 contribuzione stabilito nel presente atto.”.
Nulla ostandovi, avuto riguardo all'interesse dei minori (essendo rimasti inalterati l'importo dell'assegno di mantenimento paterno e la misura di compartecipazione alle spese straordinarie per la prole), le condizioni di divorzio vanno modificate come da accordo sopra trascritto, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo,
modifica le condizioni della sentenza di divorzio n. 13372/2020 come da accordo trascritto in parte motiva, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36350 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Milone e Laura Brunelli Parte_1
per procure in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Rusich per procura in atti CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 29 cpc, in ragione del dedotto peggioramento Parte_1
della propria situazione economica e della valutazione comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, ha chiesto la modifica, come da ricorso, delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio da n. 13372/2020, relative al CP_1
mantenimento dei due figli minori.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso e la modifica, come da comparsa, CP_1 delle condizioni di frequentazione della prole.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, ascoltati i minori, con ordinanza ex art. 473- bis.22 cpc in data 31.7.2022, il GD, in via provvisoria ed urgente, a modifica delle vigenti condizioni di divorzio, confermate nel resto, ha disposto che, salvi diversi accordi delle parti nel rispetto delle esigenze dei figli, questi ultimi avrebbero trascorso con il padre i weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera e tutti i martedì dall'uscita da scuola con pernotto sino al mercoledì mattina, con obbligo per genitori di comunicarsi reciprocamente i periodi rispettivi di ferie estive entro il 30 maggio di ogni anno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 le parti, premesso di aver raggiunto un accordo, hanno congiuntamente richiesto al Tribunale di ratificare le seguenti conclusioni: “1. Ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. I figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...] sono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole Persona_2
e lo spirito della legge sull'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'ex casa coniugale in
Roma alla via F.S. Benucci, 55 di proprietà del sig. che rimane assegnata alla madre Parte_1 in quanto collocataria prevalente dei figli secondo la ripartizione di giorni sotto meglio indicata. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi in cui staranno con essi. Il padre si farà, in ogni caso, carico in via esclusiva e diretta di tutte le spese condominiali ordinarie, compresi i conguagli, relative all'immobile di via Benucci 55 Roma finchè vi dimoreranno i figli con la madre ed in assenza di convivenza di altre persone.
3. Per quanto attiene le modalità di visita padre / figli, il padre potrà vederli e stare con loro: - il martedì tenendoli con sé per la notte;
- a weekend alterni, dal venerdì sino alla domenica sera;
- relativamente al periodo estivo, i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori, sui quali i genitori si accorderanno entro il 31maggio di ogni anno;
- quanto alle vacanze scolastiche invernali/natalizie, i figli trascorreranno il giorno del 24 dicembre con il padre e il giorno del 25 dicembre con la madre, la quale li terrà con sé sino al 31 mattina o sino al 01 mattina, in modo che i figli trascorreranno la sera di capodanno un anno con un genitore ed un anno con l'altro; i figli trascorreranno, invece, il periodo dal 31 mattina o dall'1 gennaio col padre sino al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
- nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i figli staranno, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo tra le parti;
- ove insorgessero difficoltà sui giorni di alternanza sarà cura dei genitori comunicarsi in tempo utile, anche tramite messaggistica, e-mail o telefono, come intendano regolarsi fermo restando le esigenze di vita personale, di cui i genitori terranno conto per una gestione equilibrata del regime di frequentazione dei figli. I genitori si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio ex art. 337- sexies, II co. c.c., e a comunicarsi i recapiti, anche telefonici, diversi dal principale ove dimoreranno con i figli;
- per altre speciali ricorrenze, eventi e/o festività per cui siano probabili od opportuni anche i c.d. “ponti”, i genitori si disciplineranno tra loro per tempo le spettanze nel rispetto del principio di bigenitorialità; I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli, e a favorire, quando possibile, la frequentazione dei figli con i nonni e gli zii.
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei due figli - secondo le voci di cui al
Protocollo in vigore presso codesto Tribunale del 17.12.2014 in materia e maggiormente esplicitate dal C.N.F. con le Linee Guida del 29.11.2017, la somma perequativa di Euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) mensili entro il giorno 05 di ogni mese, somma rivalutabile ex ISTAT con un tetto massimo stabilito del 2%;
5. le parti si danno reciproco atto che non sussistono posizioni debitorie per il pregresso né a titolo di mantenimento ordinaria né straordinario dei ragazzi né a titolo di rivalutazione Istat avendo la sig.ra rinunciato (dietro accollo integrale del pagamento da parte CP_1 del del saldo delle spese di difesa del minore per il procedimento n. 2518/24 Parte_1 Per_2
RGNR, vedi paragrafo successivo) alla rivalutazione relativa al periodo luglio 2023 ad oggi. 6.
Quanto alle spese straordinarie per i due figli, quali individuate e disciplinate secondo il Protocollo in vigore presso codesto Tribunale del 17.12.2014 in materia e maggiormente esplicitate dal C.N.F. con le Linee Guida del 29.11.2017 verranno ripartite quanto al 70% a carico del padre e quanto al
30% a carico della madre, ma con le seguenti specificazioni: a) quanto alle attività sportive, esse saranno sempre preventivamente concordate tra i genitori ma saranno a totale carico del padre nella misura di un'attività sportiva per ragazzo;
b) le spese scolastiche di inizio anno (libri e materiale scolastico) resteranno a carico del padre;
c) resta a carico del padre il pagamento del saldo della parcella dell'Avv. Paolo Toscano che sta seguendo il procedimento n. 2518/24 RGNR a carico del figlio
, avendo la sig.ra così come specificato al superiore punto, rinunciato a parte dell'Istat Per_2 CP_1 pregresso.
7. Le parti convengono che l'eventuale passaggio da regime di part time a regime di full time lavorativo della sig.ra presso l'attuale datore di lavoro non modificherà il regime di CP_1 contribuzione stabilito nel presente atto.”.
Nulla ostandovi, avuto riguardo all'interesse dei minori (essendo rimasti inalterati l'importo dell'assegno di mantenimento paterno e la misura di compartecipazione alle spese straordinarie per la prole), le condizioni di divorzio vanno modificate come da accordo sopra trascritto, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo,
modifica le condizioni della sentenza di divorzio n. 13372/2020 come da accordo trascritto in parte motiva, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi