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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 931 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Sabbatini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
IE GI per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 795 pubblicata in data 04.10.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis, accogliere, per le causali esposte in corso di causa, l'appello qui interposto dal avverso la sentenza n. 795/2023 del Parte_1
Tribunale di Macerata, in persona della Dottoressa Angelica Capotosto, pubblicata in data 4 Ottobre 2023, notificata in data 6 Ottobre 2023, e per l'effetto, in riforma d'essa, IN VIA PRINCIPALE
= respingere completamente ed integralmente le domande avanzate dalla Signora nel presente giudizio, sia in via preliminare che nel merito, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal , ovvero comunque Parte_1 respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale. IN VIA STRETTISSIMAMENTE SUBORDINATA
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla Signora nel presente giudizio, previa declaratoria di aver - la CP_1 medesima odierna Appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il 9 Agosto 2019 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente.
= condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della somma di 44.897,66 Euro (di cui Parte_1
35.088,00 Euro per sorte e 9.809,66 Euro per spese legali) versata in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado e da essa Signora CP_1 indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza pari a 1.041,00 Euro, il tutto per la somma complessiva di 45.938,66 Euro, somme che dovranno essere maggiorate dei debiti accessori dalla data della loro corresponsione a quella dell'effettivo rimborso. pagina 2 di 6 = Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. Parte_1
795/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data 4.10.2023. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Macerata il CP_1 [...]
deducendo di essere caduta nella notte compresa tra il 9 ed il Parte_1
10 agosto 2019 nella piazza XX settembre, dove aveva appena diretto il “Coro
Polifonico Jubilate” in occasione di un concerto, e di avere subito la frattura del femore ed altre rilevanti lesioni;
l'attrice ha dedotto di essere inciampata “a causa delle buche ed avvallamenti presenti sulla pavimentazione, sconnessa, in sampietrini” ed ha pertanto chiesto che l'Ente convenuto venga condannato a risarcirle tutti i danni subiti in tale occasione.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza Pt_1 della domanda e la dinamica del sinistro riferita dall'attrice; ha in ogni caso eccepito che la caduta avrebbe dovuto essere imputata quantomeno pro quota alla condotta imprudente tenuta dalla CP_1
All'esito dell'istruttoria, articolatasi nelle prove orali richieste dalle parti ed in una
C.T.U. sulla persona dell'attrice, con sentenza in data 04.10.2023 il Tribunale di
Macerata ha accolto la domanda, condannando il a versare Parte_1 in favore della la somma complessivamente pari ad euro 34.693,00, CP_1 rifondendole anche le spese processuali e di C.T.U.: il primo giudice ha ritenuto che l'Ente convenuto non abbia contestato il fatto così come dedotto in citazione e che, pur in assenza di testimoni oculari al momento della caduta, possa ritenersi pagina 3 di 6 comprovato quantomeno in via presuntiva il nesso causale tra le condizioni della pavimentazione e l'infortunio subito dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che la Pt_1 CP_1 abbia effettivamente comprovato il nesso causale tra la pavimentazione pubblica e la propria caduta;
ha altresì ribadito che l'infortunio avrebbe dovuto essere addebitato alla condotta imprudente della donna, tenuto conto che eventuali sconnessioni sarebbero state ben visibili.
Costituendosi nella presente fase, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
l'appellante contesta invece che sia stato comprovato il nesso causale tra la pavimentazione della piazza e la caduta dell'attrice.
Tale motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che la responsabilità oggettiva discendente dall'art. 2051 c.c. non esonera parte attrice dall'onere di provare la dinamica del fatto ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.12663 del 09.05.2024 o da ultimo l'ordinanza n. 8450 della medesima Sezione in data 31.03.2025).
Nel caso di specie, l'odierna appellata ha introdotto il giudizio senza indicare il preciso punto della piazza in cui sarebbe caduta, avendo fatto riferimento all'intera area posta “a sinistra del palco, in prossimità del marciapiede posto pagina 4 di 6 sul lato sud della piazza XX settembre” di (cfr. pag. 2 Parte_1 dell'atto di citazione in primo grado).
Maggiori precisazioni non si rinvengono nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., né nei capitoli articolati per la prova orale;
neppure le fotografie allegate alla seconda memoria consentono di desumere quale sarebbe la sconnessione dove l'attrice sarebbe inciampata.
Neanche le prove orali hanno potuto offrire elementi dirimenti, tenuto conto che (unico teste effettivamente presente al termine del Testimone_1 concerto), ha confermato di avere soccorso la ma ha riferito di averla CP_1 trovata già in terra e di non avere pertanto assistito alla sua caduta (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 09.09.2021).
Tenuto conto della formulazione dei capitoli di prova a lui diretti, il teste non
è stato neppure interrogato su ulteriori circostanze cui aveva fatto cenno nelle dichiarazioni rese nella fase stragiudiziale (cfr. allegato n. 21 all'atto di citazione); né può farsi riferimento a tali dichiarazioni per integrare le risultanze della prova orale, destinata per sua natura a formarsi nel contraddittorio processuale.
Maggiori elementi non possono trarsi dalle dichiarazioni rese dagli altri testi,
i quali si sono limitati a descrivere le condizioni della pavimentazione della piazza, desumibili peraltro dalle fotografie prodotte da entrambe le parti;
è in ogni caso opportuno evidenziare che le “intrinseche caratteristiche dei sampietrini (…) non costituiscono, di per sé soli, insidia o trabocchetto e non danno luogo” neppure “ad un concorso di colpa dell'ente proprietario” (cfr.
Cass. Sez. III, ordinanza n. 33074 del 05.10.2023).
Il da parte sua, si è limitato ad ammettere che l'odierna appellata Pt_1
è caduta in quella piazza in quella sera dopo il concerto, ma ha recisamente e tempestivamente contestato che l'infortunio sia stato provocato da una delle sconnessioni visibili nelle fotografie.
In tale complessivo contesto, risulta arduo ritenere che il nesso causale tra una delle sconnessioni presenti nella pavimentazione della piazza e la caduta pagina 5 di 6 dell'odierna appellata possa ritenersi comprovato, sia pure in via presuntiva, dagli scarni elementi emersi dall'istruttoria.
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda proposta da CP_1 dev'essere rigettata, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
2. Dev'essere altresì accolta la domanda proposta dall'appellante al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme versate alla controparte in provvisorio adempimento della pronuncia di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla ricezione sino all'effettivo rimborso.
3. Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
restano tuttavia a carico dell'odierna appellata le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 795 pubblicata in data 04.10.2023 dal Parte_1
Tribunale di Macerata, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da . CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PONE a carico di le spese conseguenti alla C.T.U. disposta dal primo CP_1 giudice, secondo gli importi già in tale sede liquidati.
CONDANNA a restituire in favore del CP_1 Parte_1 tutte le somme già ricevute in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla ricezione sino all'effettivo rimborso.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 931 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Sabbatini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
IE GI per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 795 pubblicata in data 04.10.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis, accogliere, per le causali esposte in corso di causa, l'appello qui interposto dal avverso la sentenza n. 795/2023 del Parte_1
Tribunale di Macerata, in persona della Dottoressa Angelica Capotosto, pubblicata in data 4 Ottobre 2023, notificata in data 6 Ottobre 2023, e per l'effetto, in riforma d'essa, IN VIA PRINCIPALE
= respingere completamente ed integralmente le domande avanzate dalla Signora nel presente giudizio, sia in via preliminare che nel merito, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal , ovvero comunque Parte_1 respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale. IN VIA STRETTISSIMAMENTE SUBORDINATA
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla Signora nel presente giudizio, previa declaratoria di aver - la CP_1 medesima odierna Appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il 9 Agosto 2019 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente.
= condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della somma di 44.897,66 Euro (di cui Parte_1
35.088,00 Euro per sorte e 9.809,66 Euro per spese legali) versata in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado e da essa Signora CP_1 indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza pari a 1.041,00 Euro, il tutto per la somma complessiva di 45.938,66 Euro, somme che dovranno essere maggiorate dei debiti accessori dalla data della loro corresponsione a quella dell'effettivo rimborso. pagina 2 di 6 = Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. Parte_1
795/2023, emessa dal Tribunale di Macerata in data 4.10.2023. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Macerata il CP_1 [...]
deducendo di essere caduta nella notte compresa tra il 9 ed il Parte_1
10 agosto 2019 nella piazza XX settembre, dove aveva appena diretto il “Coro
Polifonico Jubilate” in occasione di un concerto, e di avere subito la frattura del femore ed altre rilevanti lesioni;
l'attrice ha dedotto di essere inciampata “a causa delle buche ed avvallamenti presenti sulla pavimentazione, sconnessa, in sampietrini” ed ha pertanto chiesto che l'Ente convenuto venga condannato a risarcirle tutti i danni subiti in tale occasione.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza Pt_1 della domanda e la dinamica del sinistro riferita dall'attrice; ha in ogni caso eccepito che la caduta avrebbe dovuto essere imputata quantomeno pro quota alla condotta imprudente tenuta dalla CP_1
All'esito dell'istruttoria, articolatasi nelle prove orali richieste dalle parti ed in una
C.T.U. sulla persona dell'attrice, con sentenza in data 04.10.2023 il Tribunale di
Macerata ha accolto la domanda, condannando il a versare Parte_1 in favore della la somma complessivamente pari ad euro 34.693,00, CP_1 rifondendole anche le spese processuali e di C.T.U.: il primo giudice ha ritenuto che l'Ente convenuto non abbia contestato il fatto così come dedotto in citazione e che, pur in assenza di testimoni oculari al momento della caduta, possa ritenersi pagina 3 di 6 comprovato quantomeno in via presuntiva il nesso causale tra le condizioni della pavimentazione e l'infortunio subito dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che la Pt_1 CP_1 abbia effettivamente comprovato il nesso causale tra la pavimentazione pubblica e la propria caduta;
ha altresì ribadito che l'infortunio avrebbe dovuto essere addebitato alla condotta imprudente della donna, tenuto conto che eventuali sconnessioni sarebbero state ben visibili.
Costituendosi nella presente fase, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
l'appellante contesta invece che sia stato comprovato il nesso causale tra la pavimentazione della piazza e la caduta dell'attrice.
Tale motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che la responsabilità oggettiva discendente dall'art. 2051 c.c. non esonera parte attrice dall'onere di provare la dinamica del fatto ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.12663 del 09.05.2024 o da ultimo l'ordinanza n. 8450 della medesima Sezione in data 31.03.2025).
Nel caso di specie, l'odierna appellata ha introdotto il giudizio senza indicare il preciso punto della piazza in cui sarebbe caduta, avendo fatto riferimento all'intera area posta “a sinistra del palco, in prossimità del marciapiede posto pagina 4 di 6 sul lato sud della piazza XX settembre” di (cfr. pag. 2 Parte_1 dell'atto di citazione in primo grado).
Maggiori precisazioni non si rinvengono nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., né nei capitoli articolati per la prova orale;
neppure le fotografie allegate alla seconda memoria consentono di desumere quale sarebbe la sconnessione dove l'attrice sarebbe inciampata.
Neanche le prove orali hanno potuto offrire elementi dirimenti, tenuto conto che (unico teste effettivamente presente al termine del Testimone_1 concerto), ha confermato di avere soccorso la ma ha riferito di averla CP_1 trovata già in terra e di non avere pertanto assistito alla sua caduta (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 09.09.2021).
Tenuto conto della formulazione dei capitoli di prova a lui diretti, il teste non
è stato neppure interrogato su ulteriori circostanze cui aveva fatto cenno nelle dichiarazioni rese nella fase stragiudiziale (cfr. allegato n. 21 all'atto di citazione); né può farsi riferimento a tali dichiarazioni per integrare le risultanze della prova orale, destinata per sua natura a formarsi nel contraddittorio processuale.
Maggiori elementi non possono trarsi dalle dichiarazioni rese dagli altri testi,
i quali si sono limitati a descrivere le condizioni della pavimentazione della piazza, desumibili peraltro dalle fotografie prodotte da entrambe le parti;
è in ogni caso opportuno evidenziare che le “intrinseche caratteristiche dei sampietrini (…) non costituiscono, di per sé soli, insidia o trabocchetto e non danno luogo” neppure “ad un concorso di colpa dell'ente proprietario” (cfr.
Cass. Sez. III, ordinanza n. 33074 del 05.10.2023).
Il da parte sua, si è limitato ad ammettere che l'odierna appellata Pt_1
è caduta in quella piazza in quella sera dopo il concerto, ma ha recisamente e tempestivamente contestato che l'infortunio sia stato provocato da una delle sconnessioni visibili nelle fotografie.
In tale complessivo contesto, risulta arduo ritenere che il nesso causale tra una delle sconnessioni presenti nella pavimentazione della piazza e la caduta pagina 5 di 6 dell'odierna appellata possa ritenersi comprovato, sia pure in via presuntiva, dagli scarni elementi emersi dall'istruttoria.
In accoglimento del primo motivo d'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda proposta da CP_1 dev'essere rigettata, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
2. Dev'essere altresì accolta la domanda proposta dall'appellante al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme versate alla controparte in provvisorio adempimento della pronuncia di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla ricezione sino all'effettivo rimborso.
3. Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
restano tuttavia a carico dell'odierna appellata le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 795 pubblicata in data 04.10.2023 dal Parte_1
Tribunale di Macerata, cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da . CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PONE a carico di le spese conseguenti alla C.T.U. disposta dal primo CP_1 giudice, secondo gli importi già in tale sede liquidati.
CONDANNA a restituire in favore del CP_1 Parte_1 tutte le somme già ricevute in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla ricezione sino all'effettivo rimborso.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6