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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2297/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: contratti bancari
Vertente
tra
P. IV , in personaa del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa - in virtù Controparte_1 P.IV_1 di mandato a margine del ricorso introduttivo- dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia (C.F.: C.F._1
) e Massimiliano Silvestri (C.F.: – e-mail: pec:
[...] CodiceFiscale_2 Email_1 pec: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Maggio Email_2 sito in – 91025- Marsala alla Piazza Piemonte e Lombardia n. 26/C.
//RICORRENTE-ATTORE//
e
, C.F.: e , C.F: , entrambi CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Marsala nella Via del Fante n°43 B presso e nello Studio dell'Avv. A. Renato
Salemi (C.F.: – - Fax: 0923.764754), che li C.F._5 Email_3 rappresenta e difende per procura in atti.
//RESISTENTI-CONVENUTI//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta, depositate ex art.127 ter pc in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
MOTIVZIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc, conveniva in giudizio i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 CP_3
chiedendo che venissero condannati al pagamento in suo favore della somma di € 11.512,99,
[...] oltre interessi legali dalla data della risoluzione contrattuale, quale credito residuo vantato nei loro confronti in forza del finanziamento personale n. rif PRS / 014277555.0 del 23.04.2008 di originari
€39.149,67, da restituire a mezzo convenuto piano di ammortamento..
Si costituivano i convenuti e, lamentando usura contrattuale, assenza del piano di ammortamento e violazione dell'art.125 bis TUB, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale la ripetizione di indebito. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'allora vigente art. 702-ter, comma III, c.p.c e concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e con espletamento di ctu contabile;
veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione, con assegnazione di termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionli e di eventuali repliche.
La domanda dell'attrice, essendo fondata, merita accoglimento.
Incontestato il titolo e l'inadempimento dei finanziati, peraltro provati per tabulas da Controparte_1 che ha prodotto contratto di finanziamento, capitolato delle condizioni di contratto, documento di sintesi, lettera di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento, lettera di accettazione ed estratto conto riepilogativo sin dall'inizio del rapporto (cfr. all.ti 3,4,5,6,9,10,11, 13 e 14 ricorso 702 bis cpc), non può non osservarsi che l'esito dell'istruttoria compiuta consente di ritenere provata la bontà degli assunti attorei.
Invero, prendendo le mosse dalla ctu fatta espletare, alle cui conclusioni, non oggetto di contestazione delle parti, questo giudice, per la metodologia d'indagine usata dal ctu dott. , intende Persona_1 aderire, è stato possible accertare sia la non usurarietà del tasso di interesse convenzionale, sia la non violazione dell'art. 125 bis TUB.
Vale la pena al riguardo ricordare che il ctu ha così concluso la sua relazione: “il tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento non ha superato il tasso soglia determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia; nessuna violazione dell'art. 125- bis TUB è stata commessa dall'intermediario finanziario in riferimento al finanziamento di cui sopra”.
Il dott. , infatti, provvedendo a ricalcolo, una volta inseriti tutti i dati di cui al contratto rif. Prs Per_1
014277555 del 12/04/2008, ha rilevato che il valore del TAEG è pari al 10,52% (10,517% arrotondato a
10,52%) e che pertanto trattasi dello stesso tasso di quanto riportato in contratto (pari a 10,52%) , rilevando altresì che il tasso soglia di riferimento (rilevazione dal 01/10/2007 al 31/12/2007 – applicazione dal 01/04 al 30/06/2008) è pari al 15,27% (10,18% + maggiorazione del 50% come previsto dall'art. 2 della
Legge n.108/96.) e che pertanto il tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto non supera il tasso soglia determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia.
In merito alla verifica della violazione dell'art. 125-bis del Testo Unico Bancario, il CTU ha rilevato poi la corretta applicazione dell'art.125-bis TUB da parte del finanziatore, infatti nessuna somma è stata richiesta o addebitata al consumatore se non in base a quanto previsto contrattualmente.
Va comunque aggiunto che correttamente dal Taeg sono stati esclusi i costi assicurativi, trattandosi, nella specie, di adesione facoltativa all'assicurazione, come evincibile dall'analisi del contratto sottoscritto tra le parti.
Nelle condizioni generali del contratto è dato leggere chiaramente che “il diritto alla copertura avrà durata di 60 mesi dalla data di liquidazione, a seconda della soluzione scelta sul modulo di adesione” mentre, al contrario, il contratto di prestito personale sottoscritto dai Sig.ri e , prevede un CP_2 CP_3 rimborso in 144 mensilità, precisamente dal 20.05.2008 al 20.04.2020.
E' evidente dunque, che non vi sia alcun carattere di obbligatorietà atteso che, seppur la sottoscrizione della polizza sia contestuale a quella del contratto di finanziamento, risulta carente la condizione della coincidenza di durata. Inoltre, nell'ambito delle condizioni generali di polizza si legge che “alla naturale scadenza la mia copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte di o di Europ CP_1
Assistance oppure salvo mia disdetta scritta, spedita a mezzo lettera raccomandata A/R ad CP_1 almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Qualora l'Assicurazione fosse rinnovata, autorizzo all'addebito del premio di rinnovo annuale”. CP_1
All'uopo non può non osservarsi che non vi è prova che alcuna richiesta di tal genere sia mai pervenuta né alla Compagnia assicurativa né alla finanziaria da parte dei Sig.ri e , i quali avrebbero CP_2 CP_3 potuto tranquillamente recedere dal contratto.
Quanto appena detto, rientrando a pieno tra le circostanze indicate dall' fa venir meno il richiesto Pt_1
“collegamento” genetico e funzionale (fra assicurazione e finanziamento) necessario per la
(ri)qualificazione di obbligatorietà dell'assicurazione e depongono a favore di una sostanziale indifferenza della sottoscrizione della polizza assicurativa rispetto all'erogazione del prestito e alle sue condizioni economiche;
con conseguente esclusione dei costi assicurativi dal Taeg.
Va poi aggiunto che non solo il tasso di interesse convenzionale, ma anche il tasso di mora applicato (1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata), pari al 18% annuo, non può essere tacciato di usura.
A tal proposito, richiamando la consultazione sulla disciplina dell'usura della Banca d'LI del 2018, nella quale si evidenzia che “(…) Gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEG in quanto riferiti a situazioni di deterioramento del rapporto e a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente applicate. L'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti “normali”, lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento (…)” e sottolineando che anche la commissione di estinzione anticipata, indicata all'art.5 del contratto de quo, non può essere considerata una grandezza da inserire nel calcolo del TAEG, trattandosi esattamente come gli interessi di mora, di penali contrattuali e, quindi, esclusivamente eventuali, da considerare solo in casi straordinari, occorre ricordare che, nello specifico, i decreti ministeriali, in virtù delle rilevazioni effettuate tra il 1° aprile 2008 al 31, hanno stabilito che i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1°, del decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2007 a fini conoscitivi dalla Banca d'LI e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, applicando la disposizione ministeriale al caso in esame, il tasso soglia usura per la mora risulta pari al 18,42% (10,18 +2,1) + [(10,18 + 2,1) /2] e conseguentemente l'interesse di mora applicato dalla
Banca nella misura del 18% risulta chiaramente intra soglia.
Da tutto quanto finora detto non può che derivarne la correttezza del comportamento di nella CP_1 conclusione e nello svolgimento del contratto, in relazione al rispetto della L. n. 108/96 e delle disposizioni di trasparenza, nonché la correttezza dell'importo giudizialmente richiesto da la cui Controparte_1 domanda va conseguentemente accolta, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni convenuti. Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e, pertanto, le stesse, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come aggiornati con DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori medi per ogni fase), vanno poste a carico solidale dei convenuti ed in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 2297/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,in accoglimento della domanda, cosi' decide:
-Condanna i convenuti, al pagamento, in favore di di € 11.512,99 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data della risoluzione contrattuale al soddisfo.
-Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cap, come per legge ed oltre borsuali.
-Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu, come in atti già liquidate.
Marsala, 18.09.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2297/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: contratti bancari
Vertente
tra
P. IV , in personaa del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa - in virtù Controparte_1 P.IV_1 di mandato a margine del ricorso introduttivo- dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia (C.F.: C.F._1
) e Massimiliano Silvestri (C.F.: – e-mail: pec:
[...] CodiceFiscale_2 Email_1 pec: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Maggio Email_2 sito in – 91025- Marsala alla Piazza Piemonte e Lombardia n. 26/C.
//RICORRENTE-ATTORE//
e
, C.F.: e , C.F: , entrambi CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Marsala nella Via del Fante n°43 B presso e nello Studio dell'Avv. A. Renato
Salemi (C.F.: – - Fax: 0923.764754), che li C.F._5 Email_3 rappresenta e difende per procura in atti.
//RESISTENTI-CONVENUTI//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta, depositate ex art.127 ter pc in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
MOTIVZIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc, conveniva in giudizio i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 CP_3
chiedendo che venissero condannati al pagamento in suo favore della somma di € 11.512,99,
[...] oltre interessi legali dalla data della risoluzione contrattuale, quale credito residuo vantato nei loro confronti in forza del finanziamento personale n. rif PRS / 014277555.0 del 23.04.2008 di originari
€39.149,67, da restituire a mezzo convenuto piano di ammortamento..
Si costituivano i convenuti e, lamentando usura contrattuale, assenza del piano di ammortamento e violazione dell'art.125 bis TUB, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale la ripetizione di indebito. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'allora vigente art. 702-ter, comma III, c.p.c e concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e con espletamento di ctu contabile;
veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione, con assegnazione di termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionli e di eventuali repliche.
La domanda dell'attrice, essendo fondata, merita accoglimento.
Incontestato il titolo e l'inadempimento dei finanziati, peraltro provati per tabulas da Controparte_1 che ha prodotto contratto di finanziamento, capitolato delle condizioni di contratto, documento di sintesi, lettera di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento, lettera di accettazione ed estratto conto riepilogativo sin dall'inizio del rapporto (cfr. all.ti 3,4,5,6,9,10,11, 13 e 14 ricorso 702 bis cpc), non può non osservarsi che l'esito dell'istruttoria compiuta consente di ritenere provata la bontà degli assunti attorei.
Invero, prendendo le mosse dalla ctu fatta espletare, alle cui conclusioni, non oggetto di contestazione delle parti, questo giudice, per la metodologia d'indagine usata dal ctu dott. , intende Persona_1 aderire, è stato possible accertare sia la non usurarietà del tasso di interesse convenzionale, sia la non violazione dell'art. 125 bis TUB.
Vale la pena al riguardo ricordare che il ctu ha così concluso la sua relazione: “il tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento non ha superato il tasso soglia determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia; nessuna violazione dell'art. 125- bis TUB è stata commessa dall'intermediario finanziario in riferimento al finanziamento di cui sopra”.
Il dott. , infatti, provvedendo a ricalcolo, una volta inseriti tutti i dati di cui al contratto rif. Prs Per_1
014277555 del 12/04/2008, ha rilevato che il valore del TAEG è pari al 10,52% (10,517% arrotondato a
10,52%) e che pertanto trattasi dello stesso tasso di quanto riportato in contratto (pari a 10,52%) , rilevando altresì che il tasso soglia di riferimento (rilevazione dal 01/10/2007 al 31/12/2007 – applicazione dal 01/04 al 30/06/2008) è pari al 15,27% (10,18% + maggiorazione del 50% come previsto dall'art. 2 della
Legge n.108/96.) e che pertanto il tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto non supera il tasso soglia determinato trimestralmente dal Ministero dell'Economia.
In merito alla verifica della violazione dell'art. 125-bis del Testo Unico Bancario, il CTU ha rilevato poi la corretta applicazione dell'art.125-bis TUB da parte del finanziatore, infatti nessuna somma è stata richiesta o addebitata al consumatore se non in base a quanto previsto contrattualmente.
Va comunque aggiunto che correttamente dal Taeg sono stati esclusi i costi assicurativi, trattandosi, nella specie, di adesione facoltativa all'assicurazione, come evincibile dall'analisi del contratto sottoscritto tra le parti.
Nelle condizioni generali del contratto è dato leggere chiaramente che “il diritto alla copertura avrà durata di 60 mesi dalla data di liquidazione, a seconda della soluzione scelta sul modulo di adesione” mentre, al contrario, il contratto di prestito personale sottoscritto dai Sig.ri e , prevede un CP_2 CP_3 rimborso in 144 mensilità, precisamente dal 20.05.2008 al 20.04.2020.
E' evidente dunque, che non vi sia alcun carattere di obbligatorietà atteso che, seppur la sottoscrizione della polizza sia contestuale a quella del contratto di finanziamento, risulta carente la condizione della coincidenza di durata. Inoltre, nell'ambito delle condizioni generali di polizza si legge che “alla naturale scadenza la mia copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte di o di Europ CP_1
Assistance oppure salvo mia disdetta scritta, spedita a mezzo lettera raccomandata A/R ad CP_1 almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione. Qualora l'Assicurazione fosse rinnovata, autorizzo all'addebito del premio di rinnovo annuale”. CP_1
All'uopo non può non osservarsi che non vi è prova che alcuna richiesta di tal genere sia mai pervenuta né alla Compagnia assicurativa né alla finanziaria da parte dei Sig.ri e , i quali avrebbero CP_2 CP_3 potuto tranquillamente recedere dal contratto.
Quanto appena detto, rientrando a pieno tra le circostanze indicate dall' fa venir meno il richiesto Pt_1
“collegamento” genetico e funzionale (fra assicurazione e finanziamento) necessario per la
(ri)qualificazione di obbligatorietà dell'assicurazione e depongono a favore di una sostanziale indifferenza della sottoscrizione della polizza assicurativa rispetto all'erogazione del prestito e alle sue condizioni economiche;
con conseguente esclusione dei costi assicurativi dal Taeg.
Va poi aggiunto che non solo il tasso di interesse convenzionale, ma anche il tasso di mora applicato (1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata), pari al 18% annuo, non può essere tacciato di usura.
A tal proposito, richiamando la consultazione sulla disciplina dell'usura della Banca d'LI del 2018, nella quale si evidenzia che “(…) Gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEG in quanto riferiti a situazioni di deterioramento del rapporto e a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente applicate. L'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti “normali”, lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento (…)” e sottolineando che anche la commissione di estinzione anticipata, indicata all'art.5 del contratto de quo, non può essere considerata una grandezza da inserire nel calcolo del TAEG, trattandosi esattamente come gli interessi di mora, di penali contrattuali e, quindi, esclusivamente eventuali, da considerare solo in casi straordinari, occorre ricordare che, nello specifico, i decreti ministeriali, in virtù delle rilevazioni effettuate tra il 1° aprile 2008 al 31, hanno stabilito che i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1°, del decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2007 a fini conoscitivi dalla Banca d'LI e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, applicando la disposizione ministeriale al caso in esame, il tasso soglia usura per la mora risulta pari al 18,42% (10,18 +2,1) + [(10,18 + 2,1) /2] e conseguentemente l'interesse di mora applicato dalla
Banca nella misura del 18% risulta chiaramente intra soglia.
Da tutto quanto finora detto non può che derivarne la correttezza del comportamento di nella CP_1 conclusione e nello svolgimento del contratto, in relazione al rispetto della L. n. 108/96 e delle disposizioni di trasparenza, nonché la correttezza dell'importo giudizialmente richiesto da la cui Controparte_1 domanda va conseguentemente accolta, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni convenuti. Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e, pertanto, le stesse, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come aggiornati con DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori medi per ogni fase), vanno poste a carico solidale dei convenuti ed in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 2297/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,in accoglimento della domanda, cosi' decide:
-Condanna i convenuti, al pagamento, in favore di di € 11.512,99 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data della risoluzione contrattuale al soddisfo.
-Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cap, come per legge ed oltre borsuali.
-Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu, come in atti già liquidate.
Marsala, 18.09.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo