Art. 1.
Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso - Cecina (Magona) - San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa - Arenili di Ravenna - Penne e Lame, in provincia di Genova - San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.
Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terroni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.
Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso - Cecina (Magona) - San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa - Arenili di Ravenna - Penne e Lame, in provincia di Genova - San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.
Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terroni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.