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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7837 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Geremia CASABURI PRESIDENTE Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto CIMINI CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, giudizio di rinvio, iscritta al n. 5117 R.G. degli affari contenziosi del 2020, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., all'udienza del 2/12/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
Oggetto: Giudizio di riassunzione disposto da Cass. 11269/20
TRA
e con l'Avv. Massimiliano Cardarelli Parte_1 Controparte_1
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
con l'Avv. Matteo Mungari Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
con gli Avv.ti Prof. Controparte_3
NO CA e AR RU
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
ai soli fini della integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 392 cpc
OGGETTO: rogatorie civili r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: all'udienza del 2/12/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 11269/ 2020, la Corte di Cassazione - in parziale riforma della sentenza di questa Corte n. 8022/ 2017 - accolse esclusivamente il settimo motivo del ricorso principale con cui i ricorrenti e Parte_1 Controparte_4
censurarono la sentenza perché non condannò la OM assicuratrice
[...]
a tenerli indenni – a titolo di manleva - anche da quella somma corrispondente agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Nel determinare l'importo, questa
Corte - partendo dalla somma liquidata dal CTU all'attualità - tenne in considerazione solo la riduzione per franchigia e per la percentuale di coassicurazione.
Pertanto, la S.C. ha cassato con rinvio per la corretta liquidazione della somma dovuta dalla OM assicuratrice alle somministranti, odierne attrici in riassunzione: partendo dai conteggi del danno eseguiti dal CTU all'attualità, aggiungere la rivalutazione dalla data della CTU alla sentenza e gli interessi sulla somma come annualmente rivalutata, procedere – infine - alla riduzione per franchigia e per percentuale di coassicurazione.
Il giudizio veniva riassunto da e da Parte_1 Controparte_4
Con le note di trattazione scritta del 7 luglio 2023, le appellanti riferivano di aver raggiunto un accordo con la OM RI (chiamata in causa nel primo grado) e chiedevano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La compagnia assicuratrice, in pari data, depositava note e si associava alla richiesta di controparte, chiedendo la propria estromissione.
- pur riconoscendo che il presente giudizio di rinvio interessava i CP_3
rapporti interni tra le somministranti ( e e la Parte_1 Controparte_4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 relativa assicurazione - si costituiva per ottenere la liquidazione delle spese di lite del giudizio di cassazione, nonché delle spese del presente giudizio di rinvio.
Chiedeva altresì di sanzionare gli attori in riassunzione ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte osserva che:
-il thema decidendum del presente giudizio di rinvio non interessa direttamente la (originaria attrice danneggiata), vertendo esclusivamente sulla CP_3
corretta liquidazione della somma dovuta a titolo di manleva;
-nelle more del presente giudizio, tra le odierne società attrici e la compagna assicuratrice è intervenuto un accordo bonario, comprensivo anche di compensazione delle spese di lite (art. 92 comma 3 c.p.c.);
-solo MP insiste per l'accoglimento della domanda di liquidazione delle spese di lite di entrambi i giudizi;
ottenne il pagamento del danno e delle spese di lite dei due gradi di CP_3
giudizio come liquidato da questa Corte, in seguito alla sentenza della
Cassazione (luglio 2020);
- “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale”
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/10/2015, n. 20289.
Pertanto, la Corte ritiene che:
- tra le parti dell'accordo bonario sia cessata la materia del contendere;
abbia diritto alla ripetizione delle spese di lite sostenute nel giudizio di CP_3
legittimità atteso l'integrale rigetto dei motivi di ricorso principale (di Parte_1
Con e nonché del ricorso incidentale (della compagnia Controparte_4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 assicuratrice) prospettati contro di lei, non esistendo gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione. Tuttavia, a fronte della inammissibilità di detti motivi e della già predisposta trattazione difensiva degli stessi, la liquidazione viene operata con riferimento ai valori tabellari minimi.
Le spese di lite del presente giudizio sono interamente compensate in quanto la costituzione di nel giudizio di rinvio è stata funzionale alla mera CP_3
liquidazione delle spese di lite della fase rescindente ed essendo il thema decidendum del rinvio una causa scindibile a lei del tutto estranea.
È respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte così provvede, in sede di giudizio di rinvio da Cass n. 11269/ 2020:
A) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda in riassunzione;
B) Condanna e , in solido tra loro, alle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio di legittimità liquidate in euro 11.000 oltre competenze di legge;
C) Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4