Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro
Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.
5213/2019 R.G. promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
costituita l'avv. Luca Buoninconti con studio in Pagani
(SA), Via Tommaso M. Fusco n° 14, PEC
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attrice contro in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, PEC aiori.sa.it Email_2 CP_1
convenuto contumace
Oggetto: Fatto del 31.07.2017. Risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che
è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs. 05/2003, che il giudice 1
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che benchè ritualmente convenuto Controparte_1
con citazione notificata con pec del 16.05.2019, non si
è costituito in giudizio.
La notifica dell'atto di citazione risulta preceduta da rituale invito con pec del 29.08.2017 rivolto all'ente convenuto a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2- 3 D.L. 132/2014.
L'espletata istruttoria ha confermato l'accaduto e fatto emergere l'effettivo cedimento di una mattonella della sede stradale nel tratto di via G. Capone percorso dall'attrice.
2 L'escussione del teste all'udienza del 10.01.2022, sulla cui attendibilità non sono emersi motivi di esclusione o di limitazione, il quale ha confermato l'accaduto e descritto compiutamente lo stato dei luoghi, unitamente alla produzione in giudizio del verbale di intervento degli Agenti della Polizia Locale con i rilievi fotografici allegati e del referto di pronto soccorso, consentono di ritenere provato l'evento.
L'istruttoria espletata ha fatto chiaramente emergere il nesso causale tra la presenza della descritta insidia, la caduta dell'attrice e le lesioni da questa riportate, immediatamente refertate al pronto soccorso.
L'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento tenuto dalla stessa vittima, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Per l'invocata responsabilità ex art. 20151 c.c., all'attrice competeva provare il fatto storico,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo ed il danno, mentre l'ente convenuto, per liberarsi, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e 3 dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n.
23948/2009; Cass. Civ. sent. n. 25243/2006; Cass.
Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa (e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa), che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore, per cui il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterà esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante.
Trattasi conclusivamente di responsabilità a carattere oggettivo che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode.
4 Prova che, come detto, nel caso di specie non è stata fornita.
La C.T.U. ha accertato il rapporto di causalità e la compatibilità tra l'evento traumatico subìto dall'attrice, le lesioni che ne sono derivate e la caduta.
Il verbale di accettazione del Pronto Soccorso e l'annessa documentazione Asl in produzione attorea contengono dati concordanti con quanto esposto in citazione.
L'ausiliario, le cui conclusioni si condividono, ha valutato il danno biologico complessivo nella misura dell'8%, l'inabilità temporanea totale (I.T.T.) pari a gg. 25 (venticinque), l'inabilità temporanea parziale
(I.T.P.) al 50%) pari a gg. 20 (venti), l'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 25% pari a gg. 20
(venti). Oltre le spese documentate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il a risarcire i danni subìti da Controparte_2
che, in applicazione dei vigenti Parte_1
parametri, liquida in complessivi €. 24.041,51 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda, così suddivisi: D.B. all'8% €. 15.198,48; I.T.T. gg. 25 € 5 1.381,00; I.T.P. gg. 20 al 50% € 552,40; I.T.P. gg. 20 al 25% € 276,20; danno morale € 5.802,11,00 al
33,33%; spese mediche documentate € 831,32;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €.
4.200,00, oltre le spese di CTU liquidate con separato decreto in €. 850,00 (più iva se dovuta e cassa previdenza), nonché le spese di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà.
Salerno lì, 13 giugno 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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