Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04458/2025REG.PROV.COLL.
N. 07070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7070 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Alberto Bagnoli e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4, c.p.c. proposta dai sig.ri -OMISSIS- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1051 del 3 gennaio 2023, con cui è stato respinto l’appello presentato contro la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. III, 28 settembre 2016, n. 1139.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con la sentenza del T.a.r per la Puglia, n. 1139 del 2016:
i) è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Bari (prot. 2015/00904), di accertamento di una lottizzazione abusiva realizzata sull’area di proprietà, con ingiunzione a demolire quanto realizzato;
ii) i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.
3. Le parti soccombenti hanno proposto appello, affidato a tre motivi:
i) « violazione ed erronea applicazione degli artt. 27-30-31- 44 d.p.r. n. 380/01 e s.m. - eccesso di potere »;
ii) « violazione di legge - eccesso di potere - violazione dell’affidamento del privato »;
iii) « violazione ed erronea applicazione dell’art. 47, lett. a, l.r. n.56/1980 ».
4. Con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1051 del 2023:
a) sono state esaminate e disattese, con dovizia di argomenti, tutte le censure e in particolare:
i) quanto al primo motivo, si è rilevato che l’ordinanza impugnata « contiene l’illustrazione di elementi sintomatici di una lottizzazione abusiva che coinvolge anche la proprietà degli appellanti» , posta in essere attraverso la « realizzazione di costruzioni edilizie abusive che hanno di fatto comportato la trasformazione urbanistica/edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici » e dei vincoli ambientali imposti sull’area;
ii) quanto al secondo motivo, si è ritenuto ininfluente il mero decorso del tempo « poiché la lottizzazione abusiva è un illecito permanente ed insanabile »;
iii) quanto, infine, al terzo motivo, si è affermata la piena cumulabilità tra la sanzione demolitoria ( ex art. sull’art. 30, d.P.R. n. 380/2001) e quella pecuniaria (ex art. 47, lett. a), l.r. Puglia n. 56/1980), fondate su diversi presupposti e poggianti su differenti basi normative;
b) parte appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bari, liquidate in € 4.000,00.
5. Con ricorso notificato in data 31 luglio 2023 e depositato il successivo 25 agosto 2023, gli interessati hanno proposto domanda di revocazione, affidata ad un unico complesso motivo (esteso da pagina 2 a pagina 4 del gravame).
5.1. I ricorrenti evidenziano, in particolare, l’estraneità del fabbricato di loro proprietà (realizzato sulla particella n. 191 del foglio 7), alle particelle oggetto della lottizzazione abusiva, come accertata dal Comune (n. 25 e n. 76 del medesimo foglio 7). Tale circostanza, risultante per tabulas dagli atti di causa, sarebbe stata ignorata dal giudice d’appello, così indotto « a decidere la controversia sulla base di un falso presupposto di fatto, così ritenendo un fatto documentale viceversa escluso», con conseguente integrazione di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.
6. Si è costituito il Comune di Bari deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
7. Nel corso del giudizio:
a) la parte intimata ha depositato memoria in data 7 marzo 2025;
b) la parte ricorrente ha depositato memoria di replica in data 18 marzo 2025.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
9. Il ricorso è inammissibile.
10. Occorre premettere che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, che si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072).
10.1. In ambedue le forme, essa è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza da revocarsi (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
10.2. La sussistenza dei requisiti di proposizione della revocazione costituisce un presupposto dell’azione, da esaminarsi d’ufficio nel giudizio rescindente; in difetto di tali requisiti, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6399).
10.3. Con specifico riferimento alla revocazione di cui all’art. 305, n. 4) c.p.c., qual è quella in esame, si rileva altresì che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio, è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5):
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure ( Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852 ); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ, sez. V, 22 marzo 2005, n. 6198) ;
d) neppure giustifica la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre richiesto che l’errore di fatto si riveli determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. Tale nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826) ; la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
11. Nel caso in esame non è possibile configurare l’errore di fatto revocatorio, nei termini sopra delineati, in quanto:
a) la doglianza dei ricorrenti cade su un aspetto – la ricomprensione del manufatto dei ricorrenti nell’ambito della lottizzazione abusiva – che ha costituito espressamente un punto controverso del giudizio ed è stato inequivocabilmente risolto dalla sentenza n. 1051/2023, nel senso di ritenere (par. 6) che « gli appellanti, inoltre, a fronte degli atti prodotti in giudizio dall’amministrazione comunale non sono in grado di dimostrare che l’immobile in questione per tipologia e collocazione sia estraneo al complessivo intervento di trasformazione urbanistica, non potendosi convenire ad una loro disamina con quanto concluso dagli appellanti in ordine alle risultanze dei rilievi aerofotogrammetrici »;
b) essa, pertanto, sollecita inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare il thema probandum e decidendum .
12. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
13.1. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234; id., 1° dicembre 2024, n. 7998; id., 12 aprile, n. 2205, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939; id., 2 novembre 2016, n. 22150).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di € 2.000,00 per ciascun ricorrente, pari a complessivi € 4.000,00 (cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2205; id., 5 aprile 2018, n. 2116; id., 30 gennaio 2017, n. 364, cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
13.2. La condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune resistente le spese del presente grado, liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 2.000,00 ciascuno, da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.