TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99/2024 R.G. avente ad oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale”, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Montanari Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Ravenna via Ugo Bassi n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR PI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via Dantona n. 23, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
Conclusioni.
Per : “Voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e Parte_1 difesa, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuti meno i presupposti per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale con la ricostituzione del nucleo familiare.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
affidare i tre figli minori ai genitori congiuntamente stabilendo che i servizi sociali, se opportuno, continuino a monitorare il nucleo familiare per il tempo strettamente necessario a confermare la piena autonomia dei genitori nella gestione educativa ed accudente dei figli.
Spese refuse come per legge.”
Per LO ES DE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuti meno i presupposti che avevano reso necessario l'intervento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, attesa la ricostituzione dell'armonia nel rapporto more uxorio tra la Sig.ra
e il Sig. e il buon andamento della vita familiare con i figli . Parte_2 Pt_1
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
2 Disporre l'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori congiuntamente, prevedendo che i
Servizi Sociali continuino, se ritenuto opportuno, a monitorare il nucleo familiare per un periodo limitato e strettamente necessario a confermare la piena autonomia dei genitori nella gestione educativa ed accudente.
Spese refuse come per legge”.
Per il Curatore Speciale: Mantenere l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali affinché continuino a monitorare il benessere dei minori, l'effettiva frequenza scolastica dei minori, supportino i genitori nelle competenze genitoriali, e verifichino la prosecuzione del percorso per persone maltrattanti intrapreso dal sig. Pt_1
. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori nato in data [...], nato in Per_1 Per_2 data 9.06.2022 e nata in data [...] dalla convivenza more uxorio con Per_3 CP_1 CP_1 iniziata nel 2018 e cessata nel dicembre 2023.
[...]
pagina 2 di 5 Ha allegato il ricorrente che la resistente in data 19.12.2023 si era allontanata da casa con i figli minori senza più dare notizia di sé e che solo in data 4.01.24 lo stesso aveva appreso che la compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia.
Rilevava il ricorrente il suo interesse a vedere ripristinati al più presto i rapporti padre figli e di essere disponibile anche ad incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali.
In data 3.01.14 il GIP del Tribunale di Ravenna disponeva a carico di la misura cautelare Parte_1 coercitiva non detentiva con divieto di avvicinamento alla ed ai figli. Parte_2
E' intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.04.14 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando il ricorso avversario ed allegando di avere presentato querela in data 19.12.23 e
[...]
3.01.24 nei confronti del compagno a seguito di violenze domestiche asserendo che questi aveva picchiato lei ed i figli e di 3 e 2 anni. Per_4 CP_3
In data 30.01.24 veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Pt_1
Sentite le parti, con provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice Delegato affidava i minori ai
Servizi Sociali affinchè li tenessero collocati presso la madre e regolassero in forma protetta gli incontri con il padre.
In data 6.03.24 con ordinanza del GIP il veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti Pt_1 domiciliari con braccialetto elettronico.
Con istanza del 23.05.24 la chiedeva la sospensione degli incontri protetti producendo decreto Parte_2 del GIP che disponeva la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti del a seguito delle molteplici violazioni alla misura cautelare da Pt_1 parte dello stesso.
La causa veniva istruita mediante esame dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
In data 13.07.24 il GIP sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
In data 21.07.24 la rimetteva la querela sporta nei confronti del e tornava a vivere nella Parte_2 Pt_1 casa familiare unitamente al compagno ed ai tre figli.
I procuratori delle parti hanno quindi depositato istanza di emissione di provvedimento di cessazione della materia del contendere allegando l'intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Giudice delegato ha quindi richiesto relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali e nominato un
Curatore Speciale per i minori.
Il PM ha concluso per accogliere le conclusioni di parte convenuta e dichiarare quindi cessata la materia del contendere. pagina 3 di 5 Il GI ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 6.11.2025.
Orbene, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliati e di aver ripreso la convivenza nonché le loro reciproche relazioni disciplinando congiuntamente le proprie responsabilità genitoriali nei confronti dei tre figli minori.
I Servizi Sociali nella relazione depositata in atti hanno dato atto che dal mese di agosto 2024 la madre ed i minori sono tornati a vivere presso l'abitazione familiare ricongiungendosi con il Pt_1
I Servizi hanno rilevato che “da quel momento la madre dei minori ha sempre mantenuto ferma la sua posizione affermando che il compagno non è un uomo violento e che ad aver ostacolato il loro rapporto sentimentale è stata la famiglia d'origine di lei, dalla quale attualmente ha preso le distanze, In questi mesi la sig.ra non ha più segnalato al Servizio Scrivente preoccupazione o episodi di violenza Parte_2 agiti dal compagno, né nei suoi confronti né nei confronti dei figli, riferendo un buon clima familiare e dichiarando di aver notato una maggiore serenità e tranquillità nei bambini da quando sono tornati a vivere con il padre.”
I Servizi hanno dato atto di come ad oggi le stanze dell'abitazione risultino curate e adatte alle esigenze dei bambini.
Si legge ancora nella relazione che “la figura paterna rappresenta un punto di riferimento importante per i bambini che lo cercano e lo coinvolgono nelle loro attività. Durante gli accessi domiciliari si è evidenziata empatia tra padre e figli, in specifico si osserva come i bambini attendano con impazienza il suo rientro dal lavoro e come desiderino essere coinvolti dallo stesso in piccole mansioni in giardino o in attività manuali. Il rapporto tra padre e figli è connotato da manifestazioni di affetto. Il sig. Pt_1 mostra nei confronti dei bambini modalità pacate e giocose…La madre risulta attenta alle richieste dei bambini soprattutto in relazione ai bisogni primari di cura e si mostra affettuosa con loro”.
I Servizi specificano come durante il periodo di osservazione domiciliare non siano emerse particolari criticità o tensioni familiari e che la dinamica di coppia sia prevalentemente incentrata sull'accudimento e la gestione pratica dei figli.
I Servizi allegano come “entrambi i genitori hanno affermato che al momento la situazione familiare è stabile e serena” e come in ordine alle capacità genitoriali “entrambi i genitori hanno mostrato affettività e cura nei confronti dei minori”.
Ancora il ha precisato che “tutti e tre i minori esprimono un sentimento profondo nei confronti Tes_4 dei genitori, ricercando spesso la presenza del padre il quale rappresenta un punto di riferimento importante..”.
Risultano pertanto essere venuti meno i presupposti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale risultando ricostituito in modo armonioso il nucleo familiare e sussistono pagina 4 di 5 quindi validi elementi per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Collegio osserva peraltro che le allegazioni di violenza riportate dalla resistente generano il dubbio circa il loro reale accadimento ovvero al contrario sulla falsità delle allegazioni stesse e pertanto sebbene allo stato non sussistano indici specifici circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per i minori (cfr. relazione Servizi Sociali) si impone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per quanto di competenza riguardo a tali allegazioni.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 99/2024, ogni diversa domanda disattesa:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra le parti;
b) manda gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori di Bologna per quanto di competenza circa le allegazioni di violenza domestica;
c) spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Treè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99/2024 R.G. avente ad oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale”, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Montanari Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Ravenna via Ugo Bassi n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR PI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via Dantona n. 23, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
Conclusioni.
Per : “Voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e Parte_1 difesa, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuti meno i presupposti per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale con la ricostituzione del nucleo familiare.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
affidare i tre figli minori ai genitori congiuntamente stabilendo che i servizi sociali, se opportuno, continuino a monitorare il nucleo familiare per il tempo strettamente necessario a confermare la piena autonomia dei genitori nella gestione educativa ed accudente dei figli.
Spese refuse come per legge.”
Per LO ES DE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuti meno i presupposti che avevano reso necessario l'intervento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, attesa la ricostituzione dell'armonia nel rapporto more uxorio tra la Sig.ra
e il Sig. e il buon andamento della vita familiare con i figli . Parte_2 Pt_1
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
2 Disporre l'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori congiuntamente, prevedendo che i
Servizi Sociali continuino, se ritenuto opportuno, a monitorare il nucleo familiare per un periodo limitato e strettamente necessario a confermare la piena autonomia dei genitori nella gestione educativa ed accudente.
Spese refuse come per legge”.
Per il Curatore Speciale: Mantenere l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali affinché continuino a monitorare il benessere dei minori, l'effettiva frequenza scolastica dei minori, supportino i genitori nelle competenze genitoriali, e verifichino la prosecuzione del percorso per persone maltrattanti intrapreso dal sig. Pt_1
. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori nato in data [...], nato in Per_1 Per_2 data 9.06.2022 e nata in data [...] dalla convivenza more uxorio con Per_3 CP_1 CP_1 iniziata nel 2018 e cessata nel dicembre 2023.
[...]
pagina 2 di 5 Ha allegato il ricorrente che la resistente in data 19.12.2023 si era allontanata da casa con i figli minori senza più dare notizia di sé e che solo in data 4.01.24 lo stesso aveva appreso che la compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia.
Rilevava il ricorrente il suo interesse a vedere ripristinati al più presto i rapporti padre figli e di essere disponibile anche ad incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali.
In data 3.01.14 il GIP del Tribunale di Ravenna disponeva a carico di la misura cautelare Parte_1 coercitiva non detentiva con divieto di avvicinamento alla ed ai figli. Parte_2
E' intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.04.14 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando il ricorso avversario ed allegando di avere presentato querela in data 19.12.23 e
[...]
3.01.24 nei confronti del compagno a seguito di violenze domestiche asserendo che questi aveva picchiato lei ed i figli e di 3 e 2 anni. Per_4 CP_3
In data 30.01.24 veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Pt_1
Sentite le parti, con provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice Delegato affidava i minori ai
Servizi Sociali affinchè li tenessero collocati presso la madre e regolassero in forma protetta gli incontri con il padre.
In data 6.03.24 con ordinanza del GIP il veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti Pt_1 domiciliari con braccialetto elettronico.
Con istanza del 23.05.24 la chiedeva la sospensione degli incontri protetti producendo decreto Parte_2 del GIP che disponeva la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti del a seguito delle molteplici violazioni alla misura cautelare da Pt_1 parte dello stesso.
La causa veniva istruita mediante esame dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
In data 13.07.24 il GIP sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
In data 21.07.24 la rimetteva la querela sporta nei confronti del e tornava a vivere nella Parte_2 Pt_1 casa familiare unitamente al compagno ed ai tre figli.
I procuratori delle parti hanno quindi depositato istanza di emissione di provvedimento di cessazione della materia del contendere allegando l'intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Giudice delegato ha quindi richiesto relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali e nominato un
Curatore Speciale per i minori.
Il PM ha concluso per accogliere le conclusioni di parte convenuta e dichiarare quindi cessata la materia del contendere. pagina 3 di 5 Il GI ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 6.11.2025.
Orbene, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliati e di aver ripreso la convivenza nonché le loro reciproche relazioni disciplinando congiuntamente le proprie responsabilità genitoriali nei confronti dei tre figli minori.
I Servizi Sociali nella relazione depositata in atti hanno dato atto che dal mese di agosto 2024 la madre ed i minori sono tornati a vivere presso l'abitazione familiare ricongiungendosi con il Pt_1
I Servizi hanno rilevato che “da quel momento la madre dei minori ha sempre mantenuto ferma la sua posizione affermando che il compagno non è un uomo violento e che ad aver ostacolato il loro rapporto sentimentale è stata la famiglia d'origine di lei, dalla quale attualmente ha preso le distanze, In questi mesi la sig.ra non ha più segnalato al Servizio Scrivente preoccupazione o episodi di violenza Parte_2 agiti dal compagno, né nei suoi confronti né nei confronti dei figli, riferendo un buon clima familiare e dichiarando di aver notato una maggiore serenità e tranquillità nei bambini da quando sono tornati a vivere con il padre.”
I Servizi hanno dato atto di come ad oggi le stanze dell'abitazione risultino curate e adatte alle esigenze dei bambini.
Si legge ancora nella relazione che “la figura paterna rappresenta un punto di riferimento importante per i bambini che lo cercano e lo coinvolgono nelle loro attività. Durante gli accessi domiciliari si è evidenziata empatia tra padre e figli, in specifico si osserva come i bambini attendano con impazienza il suo rientro dal lavoro e come desiderino essere coinvolti dallo stesso in piccole mansioni in giardino o in attività manuali. Il rapporto tra padre e figli è connotato da manifestazioni di affetto. Il sig. Pt_1 mostra nei confronti dei bambini modalità pacate e giocose…La madre risulta attenta alle richieste dei bambini soprattutto in relazione ai bisogni primari di cura e si mostra affettuosa con loro”.
I Servizi specificano come durante il periodo di osservazione domiciliare non siano emerse particolari criticità o tensioni familiari e che la dinamica di coppia sia prevalentemente incentrata sull'accudimento e la gestione pratica dei figli.
I Servizi allegano come “entrambi i genitori hanno affermato che al momento la situazione familiare è stabile e serena” e come in ordine alle capacità genitoriali “entrambi i genitori hanno mostrato affettività e cura nei confronti dei minori”.
Ancora il ha precisato che “tutti e tre i minori esprimono un sentimento profondo nei confronti Tes_4 dei genitori, ricercando spesso la presenza del padre il quale rappresenta un punto di riferimento importante..”.
Risultano pertanto essere venuti meno i presupposti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale risultando ricostituito in modo armonioso il nucleo familiare e sussistono pagina 4 di 5 quindi validi elementi per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Collegio osserva peraltro che le allegazioni di violenza riportate dalla resistente generano il dubbio circa il loro reale accadimento ovvero al contrario sulla falsità delle allegazioni stesse e pertanto sebbene allo stato non sussistano indici specifici circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per i minori (cfr. relazione Servizi Sociali) si impone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per quanto di competenza riguardo a tali allegazioni.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 99/2024, ogni diversa domanda disattesa:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra le parti;
b) manda gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori di Bologna per quanto di competenza circa le allegazioni di violenza domestica;
c) spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Treè
pagina 5 di 5