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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 5662 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Vittoria Giua Marassi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n.
3188/2024 in data 9 settembre 2024
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Ivana Celena, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_2
elettronica certificata dell'avv. Antonio Iovene, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, ex art. 700 cod. proc. civ.,
[...] ha chiesto, in via d'urgenza, nei confronti dell' Parte_1 [...]
Co
e accertarsi il diritto di subentro, in via Controparte_1 CP_2
1 esclusiva, a favore del ricorrente, ai fini dell'assegnazione dell'alloggio sito in
Quartu Sant'Elena, vico II Is Arenas n. 43, originariamente assegnato, nell'anno
1964, al padre ex artt. 2, 9 e 19 della L.R. n. 13 del 1989 (primo Persona_1
capo), ordinarsi all' di far subentrare il ricorrente nel rapporto locatizio e di CP_1
volturare il contratto di locazione del 1° agosto 1964, rectius l'atto di concessione amministrativa (secondo capo), nonché disapplicarsi, in quanto illegittimi, il provvedimento del 10 novembre 2023, rectius del 7 novembre 2023, di accoglimento dell'istanza di subentro presentata da il CP_2
provvedimento del 5 luglio 2024, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da e l'eventuale provvedimento Parte_1
successivo al preavviso di diniego sull'istanza di subentro presentata da
[...]
ed ordinarsi all di annullare tutti questi provvedimenti in Parte_1 CP_1
autotutela (terzo capo), deducendo il ricorrente il proprio diritto al subentro, in quanto già componente del nucleo familiare dell'originario assegnatario, deceduto il 17 marzo 2011, contestando il preteso diritto altrui, in capo al controinteressato,
e rilevando le gravi condizioni di salute del ricorrente stesso e la sua necessità di alloggio a fini di assistenza a domicilio, fisioterapica e psicoterapica.
Si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
contestando la sussistenza del fumus boni iuris in ordine al diritto al subentro, in capo al ricorrente, sostenendo la legittimità dei provvedimenti adottati, secondo la normativa applicabile, e concludendo, infine, per il rigetto delle domande.
Si è costituito in giudizio, altresì, eccependo CP_2
l'inammissibilità della domanda diretta ad una pronuncia meramente accertativa, della domanda di disapplicazione dei provvedimenti lesivi del diritto fatto valere e di tutte le domande proposte per mancata indicazione delle conclusioni di merito, contestando la sussistenza sia del fumus boni iuris in relazione all'assenza dei presupposti per il subentro, in capo al ricorrente, sia del periculum in mora in relazione all'attuale permanenza presso l'alloggio in questione, da parte del ricorrente stesso, e concludendo, infine, per la declaratoria di rito o per il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, il
Giudice si è riservato.
2 ***
1. La prima e la terza domanda sono inammissibili.
1.1. La facoltà di agire in via d'urgenza allo scopo di preservare la pratica utilità di una futura sentenza di mero accertamento, costitutiva o di condanna non implica la possibilità di proporre in sede cautelare una domanda volta all'anticipazione di una pronuncia dichiarativa o costitutiva attraverso un provvedimento che direttamente accerti o costituisca un rapporto giuridico, ma solo la possibilità di conseguire una pronuncia lato sensu condannatoria attraverso un ordine che abbia ad oggetto il comportamento esecutivo materialmente richiesto all'altra parte in conformità del diritto fatto valere.
1.2. Nel caso in esame, sono incompatibili con la natura cautelare del procedimento e con il carattere sommario della cognizione le conclusioni formulate nel ricorso con riguardo all'accertamento del diritto al subentro nel rapporto locatizio ed alla disapplicazione degli atti amministrativi assunti dall'ente gestore in senso contrario alle ragioni del ricorrente;
di contro, è proponibile in questa sede la domanda ulteriore, con cui si chiede in sostanza di far godere di fatto il ricorrente dell'alloggio in questione, alla stregua di un subentro nell'assegnazione.
1.3. Il rilievo della proposizione di domande estranee alla tutela d'urgenza, con l'indicazione cumulativa di tutte le conclusioni, cautelari e di merito, indistinte ed indistinguibili, come se di tutte si potesse conoscere sommariamente e su tutte si chiedesse di provvedere contemporaneamente, assorbe l'eccezione relativa all'omessa indicazione delle conclusioni destinate al giudizio di merito, ai fini della verifica del requisito di strumentalità della cautela, rispettato dall'unica domanda ammissibile.
2. La seconda domanda è infondata.
2.1. In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la disciplina della Regione Sardegna, il diritto al subentro nella domanda o nell'assegnazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13 del 1989, come modificato dall'art. 5 della
L.R. n. 7 del 2003 e dall'art. 16 della L.R. n. 17 del 2021, è sottoposto essenzialmente alle seguenti condizioni: a) in caso di decesso dell'aspirante
3 assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia (comma 1); b) l'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche nei confronti di persone diverse, in presenza di stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva (comma 3); c) l'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione (comma 4); d) l'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terzi non ingenera in costoro alcun diritto al subentro né comporta alcuna variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con l'assegnazione, quando ecceda i sei mesi di durata, attraverso istanze all'ente gestore ed autorizzazione scritta di quest'ultimo, per un periodo complessivamente non superiore a due anni, prorogabile per un solo ulteriore biennio in caso di convivenza temporanea determinata da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza sociale (comma 6).
2.2. Nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di merito del distretto, non considerata dalle parti nelle loro difese, il diritto al subentro nell'assegnazione, a favore di ciascun componente del nucleo familiare, presuppone inderogabilmente che sia intervenuto lo stabile ampliamento del nucleo familiare, prima del decesso dell'assegnatario e nel rispetto di tutti i requisiti, sostanziali e formali, previsti dalla legge per l'assegnazione (Trib.
Oristano nn. 732 del 2016, 373 del 2018 e 282 del 2020; conf. Trib. Cagliari nn.
2287 del 2022 e 2618 del 2022); come chiarito anche in pronunce di secondo grado, nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario, il parente di quest'ultimo, per poter esser considerato come appartenente al nucleo familiare e subentrare così all'assegnatario deceduto, deve essere autorizzato, prima del decesso dell'assegnatario, dall'ente gestore ovvero, come ancora ribadito, con altra ed
4 equivalente formulazione del principio, in capo ai soggetti non appartenenti all'originario nucleo familiare, non sorge alcun diritto al subentro nell'assegnazione, se non in forza dell'autorizzazione dell'ente gestore all'ampliamento del nucleo familiare (C. app. Cagliari nn. 67 del 2021 e 281 del
2021, quest'ultima confermativa della già citata Trib. Oristano n. 282 del 2020).
2.3. Secondo la disciplina nazionale, analoga nel contenuto, ma più precisa nel limite temporale per l'ampliamento, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 1035 del
1972, in caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli e gli ascendenti di primo grado, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda;
per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che i soggetti indicati, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico, conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica (Cass. nn. 4305 del 1999, 18738 del
2004, 11230 del 2017, 11235 del 2017 e 34161 del 2019).
2.4. Nella specie, il ricorrente ha dedotto di esser figlio Parte_1 dell'originario assegnatario, con il quale conviveva al momento Persona_1 dell'assegnazione, di aver trasferito la residenza nell'alloggio in contesa dopo la fine del proprio matrimonio, dall'anno 2016, su richiesta del fratello Per_2
padre del controinteressato di aver provveduto con mezzi
[...] CP_2
propri a pagare i canoni scaduti non pagati da , disoccupato e privo di Per_2
redditi, e di non esser tenuto a presentare istanza per l'ampliamento del nucleo familiare, facendo parte della famiglia dell'originario assegnatario, a differenza del nipote;
i resistenti e opponendosi alla pretesa, ne CP_1 CP_2
hanno contestato entrambi la fondatezza, in riferimento alla composizione del nucleo familiare al momento del decesso dell'assegnatario, nell'anno 2011.
2.5. Per quel che conta in questa sede, è incontestato tra le parti e comprovato dallo stato di famiglia il fatto che, al momento della morte di Per_1
deceduto il 17 marzo 2011, già assegnatario dell'alloggio di edilizia
[...]
5 residenziale pubblica sito in Quartu Sant'Elena, vico II Is Arenas n. 43, a decorrere dal 1° agosto 1964, non conviveva con il padre, Parte_1
limitandosi a trasferire la propria residenza nel medesimo alloggio dal 30 marzo
2016, ed il nucleo familiare, presso l'immobile di cui si tratta, era composto soltanto da e Persona_1 Persona_2 CP_2
2.6. Alla luce di quanto precede, appare infondata la pretesa, da parte del ricorrente, in qualità di figlio del defunto assegnatario, di subentrare nel rapporto locatizio non in ragione dell'appartenenza all'ultimo nucleo familiare dell'originario assegnatario nel momento determinante del suo decesso, cioè quello in cui si cristallizza la situazione rilevante per la verifica devoluta all'ente gestore, bensì in ragione dell'appartenenza all'originario nucleo familiare del titolare, come per diritto acquisito: osta al subentro nell'assegnazione, infatti, la fuoriuscita del ricorrente dalla famiglia d'origine a seguito del matrimonio, per cui la residenza anche anagrafica è rimasta per lungo periodo stabilita altrove ed il rientro nell'alloggio in contesa risale a epoca recente ed a data pacificamente posteriore alla morte del titolare.
2.7. Non occorre accertare, invece, se il nipote ex filio dell'originario assegnatario, a sua volta, abbia formalmente titolo o sia comparativamente più o meno meritevole a subentrare nell'assegnazione, sia perché la contestazione del diritto altrui presuppone già raggiunta la prova del diritto proprio, al fine di dimostrare di aver interesse ad un accertamento negativo, sia perché la contestazione della composizione del nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico di stato di famiglia – se per effetto di un permanente ampliamento del numero dei componenti autorizzato dall'ente gestore o di una temporanea ospitalità concessa dall'assegnatario ad altri familiari o addirittura, come ipotizzato dal ricorrente, di una dichiarazione di residenza fittizia – mira ad un accertamento incompatibile con la sommarietà della cognizione.
2.8. Venendo all'altra condizione della tutela d'urgenza, con autonoma ragione, nemmeno è ravvisabile un pregiudizio imminente ed irreparabile, se si tiene conto del fatto che la casa popolare in questione è pacificamente occupata in via esclusiva dal ricorrente, contro cui è stata esperita l'azione di reintegra, da
6 parte del subentrante, in qualità di detentore qualificato, come rimedio all'intervenuto cambio di serratura della porta d'accesso: non si vede, allora, quale timore possa giustificare l'esperimento dell'azione diretta ad ottenere un provvedimento urgente, all'inverso, da parte di chi, avendo già conseguito a danno del controinteressato la materiale disponibilità dell'alloggio e non avendo finora ricevuto dall'ente gestore alcun provvedimento esecutivo per il rilascio, non
è affatto sovrastato da un pericolo grave e ben può sopportare l'attesa di una decisione di merito, per tutto il tempo occorrente a far valere, in via ordinaria, il vantato diritto al subentro nell'assegnazione.
2.9. Non sussistono, pertanto, le condizioni necessarie per la concessione della tutela d'urgenza.
3. Conclusivamente, la prima e la terza domanda vanno dichiarate inammissibili e la seconda va respinta.
4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in relazione al diritto fatto valere, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché tenuto conto della mancanza di sinteticità degli atti difensivi, al di là del richiamo del relativo principio, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n.
10, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) dichiara inammissibili la prima e la terza domanda;
2) rigetta la seconda domanda;
3) condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del procedimento, che liquida per ciascuno in Euro 2.299,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Cagliari, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
7
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 5662 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Vittoria Giua Marassi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n.
3188/2024 in data 9 settembre 2024
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Ivana Celena, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_2
elettronica certificata dell'avv. Antonio Iovene, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, ex art. 700 cod. proc. civ.,
[...] ha chiesto, in via d'urgenza, nei confronti dell' Parte_1 [...]
Co
e accertarsi il diritto di subentro, in via Controparte_1 CP_2
1 esclusiva, a favore del ricorrente, ai fini dell'assegnazione dell'alloggio sito in
Quartu Sant'Elena, vico II Is Arenas n. 43, originariamente assegnato, nell'anno
1964, al padre ex artt. 2, 9 e 19 della L.R. n. 13 del 1989 (primo Persona_1
capo), ordinarsi all' di far subentrare il ricorrente nel rapporto locatizio e di CP_1
volturare il contratto di locazione del 1° agosto 1964, rectius l'atto di concessione amministrativa (secondo capo), nonché disapplicarsi, in quanto illegittimi, il provvedimento del 10 novembre 2023, rectius del 7 novembre 2023, di accoglimento dell'istanza di subentro presentata da il CP_2
provvedimento del 5 luglio 2024, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da e l'eventuale provvedimento Parte_1
successivo al preavviso di diniego sull'istanza di subentro presentata da
[...]
ed ordinarsi all di annullare tutti questi provvedimenti in Parte_1 CP_1
autotutela (terzo capo), deducendo il ricorrente il proprio diritto al subentro, in quanto già componente del nucleo familiare dell'originario assegnatario, deceduto il 17 marzo 2011, contestando il preteso diritto altrui, in capo al controinteressato,
e rilevando le gravi condizioni di salute del ricorrente stesso e la sua necessità di alloggio a fini di assistenza a domicilio, fisioterapica e psicoterapica.
Si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
contestando la sussistenza del fumus boni iuris in ordine al diritto al subentro, in capo al ricorrente, sostenendo la legittimità dei provvedimenti adottati, secondo la normativa applicabile, e concludendo, infine, per il rigetto delle domande.
Si è costituito in giudizio, altresì, eccependo CP_2
l'inammissibilità della domanda diretta ad una pronuncia meramente accertativa, della domanda di disapplicazione dei provvedimenti lesivi del diritto fatto valere e di tutte le domande proposte per mancata indicazione delle conclusioni di merito, contestando la sussistenza sia del fumus boni iuris in relazione all'assenza dei presupposti per il subentro, in capo al ricorrente, sia del periculum in mora in relazione all'attuale permanenza presso l'alloggio in questione, da parte del ricorrente stesso, e concludendo, infine, per la declaratoria di rito o per il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, il
Giudice si è riservato.
2 ***
1. La prima e la terza domanda sono inammissibili.
1.1. La facoltà di agire in via d'urgenza allo scopo di preservare la pratica utilità di una futura sentenza di mero accertamento, costitutiva o di condanna non implica la possibilità di proporre in sede cautelare una domanda volta all'anticipazione di una pronuncia dichiarativa o costitutiva attraverso un provvedimento che direttamente accerti o costituisca un rapporto giuridico, ma solo la possibilità di conseguire una pronuncia lato sensu condannatoria attraverso un ordine che abbia ad oggetto il comportamento esecutivo materialmente richiesto all'altra parte in conformità del diritto fatto valere.
1.2. Nel caso in esame, sono incompatibili con la natura cautelare del procedimento e con il carattere sommario della cognizione le conclusioni formulate nel ricorso con riguardo all'accertamento del diritto al subentro nel rapporto locatizio ed alla disapplicazione degli atti amministrativi assunti dall'ente gestore in senso contrario alle ragioni del ricorrente;
di contro, è proponibile in questa sede la domanda ulteriore, con cui si chiede in sostanza di far godere di fatto il ricorrente dell'alloggio in questione, alla stregua di un subentro nell'assegnazione.
1.3. Il rilievo della proposizione di domande estranee alla tutela d'urgenza, con l'indicazione cumulativa di tutte le conclusioni, cautelari e di merito, indistinte ed indistinguibili, come se di tutte si potesse conoscere sommariamente e su tutte si chiedesse di provvedere contemporaneamente, assorbe l'eccezione relativa all'omessa indicazione delle conclusioni destinate al giudizio di merito, ai fini della verifica del requisito di strumentalità della cautela, rispettato dall'unica domanda ammissibile.
2. La seconda domanda è infondata.
2.1. In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la disciplina della Regione Sardegna, il diritto al subentro nella domanda o nell'assegnazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13 del 1989, come modificato dall'art. 5 della
L.R. n. 7 del 2003 e dall'art. 16 della L.R. n. 17 del 2021, è sottoposto essenzialmente alle seguenti condizioni: a) in caso di decesso dell'aspirante
3 assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia (comma 1); b) l'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche nei confronti di persone diverse, in presenza di stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva (comma 3); c) l'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione (comma 4); d) l'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terzi non ingenera in costoro alcun diritto al subentro né comporta alcuna variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con l'assegnazione, quando ecceda i sei mesi di durata, attraverso istanze all'ente gestore ed autorizzazione scritta di quest'ultimo, per un periodo complessivamente non superiore a due anni, prorogabile per un solo ulteriore biennio in caso di convivenza temporanea determinata da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza sociale (comma 6).
2.2. Nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di merito del distretto, non considerata dalle parti nelle loro difese, il diritto al subentro nell'assegnazione, a favore di ciascun componente del nucleo familiare, presuppone inderogabilmente che sia intervenuto lo stabile ampliamento del nucleo familiare, prima del decesso dell'assegnatario e nel rispetto di tutti i requisiti, sostanziali e formali, previsti dalla legge per l'assegnazione (Trib.
Oristano nn. 732 del 2016, 373 del 2018 e 282 del 2020; conf. Trib. Cagliari nn.
2287 del 2022 e 2618 del 2022); come chiarito anche in pronunce di secondo grado, nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario, il parente di quest'ultimo, per poter esser considerato come appartenente al nucleo familiare e subentrare così all'assegnatario deceduto, deve essere autorizzato, prima del decesso dell'assegnatario, dall'ente gestore ovvero, come ancora ribadito, con altra ed
4 equivalente formulazione del principio, in capo ai soggetti non appartenenti all'originario nucleo familiare, non sorge alcun diritto al subentro nell'assegnazione, se non in forza dell'autorizzazione dell'ente gestore all'ampliamento del nucleo familiare (C. app. Cagliari nn. 67 del 2021 e 281 del
2021, quest'ultima confermativa della già citata Trib. Oristano n. 282 del 2020).
2.3. Secondo la disciplina nazionale, analoga nel contenuto, ma più precisa nel limite temporale per l'ampliamento, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 1035 del
1972, in caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli e gli ascendenti di primo grado, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda;
per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che i soggetti indicati, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico, conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica (Cass. nn. 4305 del 1999, 18738 del
2004, 11230 del 2017, 11235 del 2017 e 34161 del 2019).
2.4. Nella specie, il ricorrente ha dedotto di esser figlio Parte_1 dell'originario assegnatario, con il quale conviveva al momento Persona_1 dell'assegnazione, di aver trasferito la residenza nell'alloggio in contesa dopo la fine del proprio matrimonio, dall'anno 2016, su richiesta del fratello Per_2
padre del controinteressato di aver provveduto con mezzi
[...] CP_2
propri a pagare i canoni scaduti non pagati da , disoccupato e privo di Per_2
redditi, e di non esser tenuto a presentare istanza per l'ampliamento del nucleo familiare, facendo parte della famiglia dell'originario assegnatario, a differenza del nipote;
i resistenti e opponendosi alla pretesa, ne CP_1 CP_2
hanno contestato entrambi la fondatezza, in riferimento alla composizione del nucleo familiare al momento del decesso dell'assegnatario, nell'anno 2011.
2.5. Per quel che conta in questa sede, è incontestato tra le parti e comprovato dallo stato di famiglia il fatto che, al momento della morte di Per_1
deceduto il 17 marzo 2011, già assegnatario dell'alloggio di edilizia
[...]
5 residenziale pubblica sito in Quartu Sant'Elena, vico II Is Arenas n. 43, a decorrere dal 1° agosto 1964, non conviveva con il padre, Parte_1
limitandosi a trasferire la propria residenza nel medesimo alloggio dal 30 marzo
2016, ed il nucleo familiare, presso l'immobile di cui si tratta, era composto soltanto da e Persona_1 Persona_2 CP_2
2.6. Alla luce di quanto precede, appare infondata la pretesa, da parte del ricorrente, in qualità di figlio del defunto assegnatario, di subentrare nel rapporto locatizio non in ragione dell'appartenenza all'ultimo nucleo familiare dell'originario assegnatario nel momento determinante del suo decesso, cioè quello in cui si cristallizza la situazione rilevante per la verifica devoluta all'ente gestore, bensì in ragione dell'appartenenza all'originario nucleo familiare del titolare, come per diritto acquisito: osta al subentro nell'assegnazione, infatti, la fuoriuscita del ricorrente dalla famiglia d'origine a seguito del matrimonio, per cui la residenza anche anagrafica è rimasta per lungo periodo stabilita altrove ed il rientro nell'alloggio in contesa risale a epoca recente ed a data pacificamente posteriore alla morte del titolare.
2.7. Non occorre accertare, invece, se il nipote ex filio dell'originario assegnatario, a sua volta, abbia formalmente titolo o sia comparativamente più o meno meritevole a subentrare nell'assegnazione, sia perché la contestazione del diritto altrui presuppone già raggiunta la prova del diritto proprio, al fine di dimostrare di aver interesse ad un accertamento negativo, sia perché la contestazione della composizione del nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico di stato di famiglia – se per effetto di un permanente ampliamento del numero dei componenti autorizzato dall'ente gestore o di una temporanea ospitalità concessa dall'assegnatario ad altri familiari o addirittura, come ipotizzato dal ricorrente, di una dichiarazione di residenza fittizia – mira ad un accertamento incompatibile con la sommarietà della cognizione.
2.8. Venendo all'altra condizione della tutela d'urgenza, con autonoma ragione, nemmeno è ravvisabile un pregiudizio imminente ed irreparabile, se si tiene conto del fatto che la casa popolare in questione è pacificamente occupata in via esclusiva dal ricorrente, contro cui è stata esperita l'azione di reintegra, da
6 parte del subentrante, in qualità di detentore qualificato, come rimedio all'intervenuto cambio di serratura della porta d'accesso: non si vede, allora, quale timore possa giustificare l'esperimento dell'azione diretta ad ottenere un provvedimento urgente, all'inverso, da parte di chi, avendo già conseguito a danno del controinteressato la materiale disponibilità dell'alloggio e non avendo finora ricevuto dall'ente gestore alcun provvedimento esecutivo per il rilascio, non
è affatto sovrastato da un pericolo grave e ben può sopportare l'attesa di una decisione di merito, per tutto il tempo occorrente a far valere, in via ordinaria, il vantato diritto al subentro nell'assegnazione.
2.9. Non sussistono, pertanto, le condizioni necessarie per la concessione della tutela d'urgenza.
3. Conclusivamente, la prima e la terza domanda vanno dichiarate inammissibili e la seconda va respinta.
4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in relazione al diritto fatto valere, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché tenuto conto della mancanza di sinteticità degli atti difensivi, al di là del richiamo del relativo principio, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n.
10, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) dichiara inammissibili la prima e la terza domanda;
2) rigetta la seconda domanda;
3) condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del procedimento, che liquida per ciascuno in Euro 2.299,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Cagliari, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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