Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Mingione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza inoltrata dal ricorrente all’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-”, comunicato via pec in data 6 marzo 2023 avente oggetto la richiesta di trasferimento del ricorrente dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’International University of -OMISSIS- alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-”, per gravi motivi di salute ai sensi e per gli effetti dell’art 9 del r. d. 4 giugno 1938, n. 1269, acquisita al protocollo gen. di Ateneo con nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, nonché avverso ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente
E PER LA DECLARATORIA
dell’obbligo dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria del ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Il ricorrente, impugnando il diniego di trasferimento in epigrafe, premette quanto segue.
Egli è attualmente iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia in Bosnia ed Erzegovina, precisamente presso l’INTERNATIONAL UNIVERSITY OF GORAZDE. Fin dall’inizio, ha regolarmente seguito i corsi e superato i relativi esami. Attualmente ha terminato il secondo anno di studi in medicina, sostenendo con esiti favorevoli i seguenti esami: PRIMO ANNO 2020-2021 (1) FISICA 6 CFU VOTO: 9 (2) ISTOLOGIA MEDICA ED EMBRIOLOGIA 6 CFU VOTO: 6 (3) CHIMICA E BIOCHIMICA C.I. CFU 12 VOTO: 6 (4) SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE C.I. CFU 10 VOTO: 7 (5) BIOLOGIA E GENETICA C.I. CFU 10 VOTO: 6 (6) ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE CFU3 VOTO: 8 (7) UMANIZZAZIONE CURE SANITARIE, RAPPORTO MEDICO PAZIENTE CFU 3 VOTO: 6 (8) MEDICINA DELLO SPORT CFU3 VOTO: 9 (9) ANATOMIA UMANA 1 CFU 5 VOTO: 7 (Sostenuto di recente) SECONDO ANNO 2021-2022 (1) BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA CFU7 VOTO: 9 (2) IMMUNOLOGIA CFU 5 VOTO: 9 (3) MICROBIOLOGIA CFU6 VOTO:7 (4) ANATOMIA UMANA 2 MODULO I CFU 5 VOTO: 7 (Sostenuto di recente) (5) ANATOMIA UMANA 2 MODULO II CFU 5 VOTO:7 (Sostenuto di recente) (Le votazioni in Bosnia ed Erzegovina sono riportate in decimi). Negli ultimi tempi il ricorrente sta manifestando problematiche psicofisiche e di salute estremamente gravi, che gli stanno impedendo del tutto di continuare a seguire i corsi e sostenere gli esami presso l’Università straniera. In particolare, si è notevolmente aggravata la patologia che gli era stata riscontrata da adolescente, e cioè la persistenza di frequenti fenomeni convulsivi per effetto di cisti aracnoide bitemporale.
Nel passato egli ha convissuto con questa patologia e non aveva avuto particolari difficoltà anche di allontanarsi da casa per seguire un corso universitario all’estero. La situazione è enormemente mutata in seguito al repentino aggravamento della patologia epatica che ha colpito il padre negli ultimi tempi, con cirrosi epatica scompensata e due recidive di epatocarcinomi, oltre ad una grave ipertensione portale e varici esofagee di III grado ad alto rischio emorragico. Questa condizione di salute gli ha determinato l’invalidità al 100 % (cfr. documentazione in atti). Oggi, il padre del ricorrente ha necessità di effettuare un trapianto epatico per il quale è stato messo in lista d’attesa.
Il repentino aggravamento delle condizioni del padre hanno fatto risorgere con estrema violenza gli effetti della patologia di cui soffre il ricorrente, che oramai da mesi è in preda a frequenti crisi di panico e convulsive che gli impediscono totalmente di allontanarsi da casa. In data 16 gennaio 2023, in seguito alla visita effettuata presso l’azienda Ospedaliera Universitario delle Marche, Ospedali riuniti di Ancona, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Clinica di Psichiatria, è stato accertato che il ricorrente presenta una “sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell’umore, con aspetti prevalenti di anedonia, abulia, astenia, affaticabilità, insonnia centro-terminale, labilità emotiva, irritabilità, ansia libera e somatizzata (occasionale cefalea muscolo tensiva, attacchi di panico). Tale sintomatologia nel corso degli ultimi mesi si sarebbe aggravata con la comparsa di più intense somatizzazioni ansiose, talora culminanti in veri e propri attacchi di panico (con componente agorafobica e vari sintomi somatici, quali palpitazioni, sudorazione profusa, tremori alle estremità, difficoltà respiratorie, cefalea tensiva, costrizione toracica, nonché vari disturbi gastrointestinali). L’acuirsi di tale sintomatologia viene posta in relazione con il recente aggravamento delle condizioni di salute dei genitori (in particolare, del padre) ed ha determinato un ulteriore aumento del livello di tensione psicofisica. La sintomatologia sopra descritta interferisce significativamente con il funzionamento personale e sociale. Pertanto, si consiglia di modificare la terapia psicofarmacologica già prescritta come segue: UV (100 mg/die) e RA (1 mg, in caso di ansia marcata o somatizzazioni ansiose). Il quadro sopra descritto è compatibile con una diagnosi di “sindrome da attacchi di panico (F41.0) in soggetto con sindrome mista ansioso depressiva” (F41.2)”.
Questo stato si sta costantemente aggravando, tant’è che per un’improvvisa crisi il ricorrente è stato trasportato in Pronto soccorso in data 17 gennaio 2023.
Da diversi mesi oramai egli non riesce più a seguire i corsi presso l’Università Straniera e sostenere ulteriori esami, poiché le crisi di panico e i conseguenti fenomeni compulsivi si presentano immediatamente quando pensa di dover abbandonare il padre che si trova nelle gravi condizioni di salute descritte, nella esasperante attesa di essere convocato per il trapianto del fegato.
Il deducente sostiene, quindi che stante il sopradescritto suo stato di salute, l’unica possibilità di continuare a seguire il corso di studio per il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia è connessa al trasferimento nell’Università più vicina al suo luogo di residenza e cioè la “-OMISSIS-”. In data 24 gennaio 2023 egli ha pertanto richiesto all’Università degli Studi -OMISSIS- “-OMISSIS-” di potersi trasferire, allegando tutta la documentazione medica in suo possesso, sia per quanto concerne la sua patologia che quella del padre.
L’Amministrazione universitaria ha comunicato di “non poter accogliere l’istanza per il vigente anno accademico 2022/23, in quanto non è stato emanato, causa indisponibilità di posti, il Bando di trasferimento presso i CC dd LL MM indicati in oggetto”.
Il deducente anticipa in sintesi che il provvedimento è illegittimo per violazione del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata ricognizione dei posti nel frattempo resisi disponibili, e non ha tenuto conto della specialità delle disposizioni del r.d. 1269/1938, che per costante giurisprudenza sono da considerarsi ancora vigenti e non vanno in contrasto con l’istituzione dei corsi di studi a numero programmato.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare, “Rilevato che:
- pacifica in atti l’iscrizione del ricorrente ad un’Università Estera (in specie, l’International University of -OMISSIS-), l’indisponibilità di posti, addotta dall’Università resistente a motivo del diniego, appare, prima facie , circostanza insuperabile ai fini del trasferimento;
- per l’effetto, il ricorso non pare, allo stato, sorretto dal prescritto fumus boni iuris ”.
3. Tutte le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.
4. Alla pubblica Udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata ritenuta in decisione.
5. Con il primo motivo il ricorrente, rubricando 1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (regio decreto n. 1269/1938). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL TT ALLO STUDIO, deduce che l’amministrazione universitaria ha respinto l’istanza con la motivazione che per questo anno non ha pubblicato il bando di trasferimento per assenza di posti.
Illegittimamente l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del carattere di specialità delle disposizioni di cui al regio decreto n. 1269/1938. Ed infatti ex art 9 del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269 “lo studente in corso di studi può trasferirsi da una a altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre di ogni anno”.
La citata disposizione stabilisce che il rettore o direttore possono in linea eccezionale accordare il congedo chiesto anche dopo il 31 dicembre, quando ritengano che la domanda sia giustificata da gravi motivi. Ed inoltre “il rettore o direttore dell'Università o Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell’ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato. Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra Università o Istituto dopo la sessione estiva di esami può sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale”. Il giudice amministrativo ha già avuto modo di chiarire che “la disposizione di cui al comma 2 art. 9 del R.D. n. 1269/38, della cui attuale vigenza non è lecito dubitare (cfr. Lombardia Milano Sez. III, 14-02-2002, n. 577), non può essere derogata da disposizioni regolamentari interne emanate dal singolo ateneo, considerato che il potere regolamentare riconosciuto alle singole Università deve essere comunque esercitato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali esistenti; né, per altro, la predetta disposizione risulta incompatibile con la sopravvenuta normativa con cui sono stati istituiti i corsi di laurea a numero programmato ex L. 264/1999; né la stessa è inapplicabile alle ipotesi di “cosiddetto fuori corso intermedio.
6.Ritiene il Collego che il motivo sia infondato, alla luce della normativa speciale che regola il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e protesi dentarie.
Come correttamente denota la difesa erariale, Il Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 24.06.2022 (all.4, produzione Università “-OMISSIS-” del 14 aprile 2023) ha disciplinato, per l’anno accademico 2022/2023, l’ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale tra cui il CDLM in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria. Per quanto qui di interesse, l’Allegato 2 (rubricato “Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento in graduatoria”), comma 13, del predetto D.M. n. 583/2022 ha regolamentato le modalità di iscrizione ad anni successivi al primo prevedendo espressamente che tali iscrizioni: “ possano avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in Atenei esteri, passaggio al medesimo o altro corso in diverso Ateneo in Italia o, comunque, in applicazione di istituti previsti nei Regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare l’effettiva vacanza del posto dell’anno di corso di riferimento , in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca”.
Il comma 13 dell’Allegato 2 del D.M. n. 583/2022 prosegue stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lettera a) e lettera b) della Legge 264/1999, “non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nella rispettiva annualità.
In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostruire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal MUR per il primo anno”. Detto comma precisa, altresì, che gli Atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici e che i candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi .
Gli Atenei, pertanto, non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dei termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
6.1.Quanto all’invocata invalidità che per parte ricorrente esimerebbe dal rispetto della descritta procedura ordinaria rendendo applicabile il propugnato trasferimento derogatorio ed eccezionale di cui al r.d. del 1938, il comma 13 dell’all. 2 al D.M. n. 583/2022 prevede chiaramente che il candidato invalido in possesso di certificazione di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, collocato in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, ha titolo di preferenza rispetto al candidato non rientrante in detta categoria.
È previsto quindi per gli studenti portatori di handicap qualificato (ex art.3, co.3 L. n. 104/1992 ovvero con invalidità non inferiore al 66%), unicamente un titolo di preferenza e non un posto aggiuntivo.
6.2. L’Università rileva inoltre che nel caso di specie manca qualsiasi certificazione attestante la gravità della patologia ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, o di un’invalidità pari o superiore al 66%. La gravità della patologia è solo dichiarata dal ricorrente mancando qualsiasi accertamento dell’Amministrazione competente (INPS) che riconosca la gravità della patologia del sig. -OMISSIS-, patologia dichiarata come ansioso-depressiva caratterizzata da attacchi di panico e curata con semplice terapia farmacologica che non richiederebbe la necessaria presenza nel luogo di residenza.
Il successivo comma 14 dell’Allegato 2 del D.M. n. 583/2022 disciplina, inoltre, i casi di iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da Ateneo di un Paese UE o di un Paese non UE. In questi casi, gli Atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che detta iscrizione ad anni successivi al primo sia subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo dello studente che richiede il trasferimento, con specifico riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti ed alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza, previa specificazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti maturati nell’ateneo di provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
Infine, il comma 15 (ultimo dell’Allegato 2 al D.M. n. 583/2022), ribadisce nuovamente che per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono.
7. Con il secondo motivo il ricorrente rubricando DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL D.M. n. 583 del 24.6.2022, lamenta essere parimenti mancata qualsiasi valutazione del percorso formativo già effettuato dal ricorrente. Il punto 14 allegato 2 del d.m. 730 2021 (ora d.m. n. 583 del 24.6.2022), con riferimento agli studenti provenienti da corsi esteri (sostanzialmente equiparati a quelli provenienti da corsi interni), prevede una valutazione “sempre subordinata all’accertamento … del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’ateneo di provenienza”.
Rammenta che anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato la necessità che “la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento …(deve) essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente” (Cons. Stato, ad. plen. 28 gennaio 2015, n.1).
8. Anche tale censura appare infondata.
Giova invero evidenziare come il MUR, con le disposizioni di cui all’Allegato 2 del D.M. 583/2022, abbia sì previsto che le iscrizioni ad anni successivi al primo debbano avvenire in seguito al riconoscimento dei relativi crediti e propedeuticità previste dai regolamenti di corsi di studio degli Atenei, ma ha stabilito la previa necessità che ciò avvenga a seguito di avvisi o bandi pubblici emanati dalle Università e purché emergano posti disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi o trasferimenti di sede, con ciò lasciando ai singoli Atenei la libertà di disciplinare, attraverso i bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle procedure di trasferimento/iscrizione ad anni successivi al primo nel rispetto sia di quanto già previsto nei Regolamenti di Ateneo che, in primo luogo, delle condizioni sancite dallo stesso MUR, ovvero che ciò avvenga attraverso il riconoscimento di crediti e propedeuticità, ma soltanto in presenza di posti disponibili per ciascun anno di corso.
9. Con il terzo motivo parte ricorrente, rubricando VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL D.M. n. 1107 del 24.9.2022. MANCATA RICOGNIZIONE DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, EFFICACIA ED AMMINISTRATIVA. EFFICIENZA DELL’AZIONE, sostiene che nessuna disposizione collega il procedimento ex R.D. n. 1269/38 all’effettiva disponibilità dei posti, trattandosi di una specialità connessa ad un grave motivo di salute di uno studente già iscritto ad una Facoltà di Medicina.
Tuttavia, nel caso di specie è comunque mancata un’istruttoria anche in relazione a posti eventualmente disponibili. Il citato D.M. autorizza gli Atenei a utilizzare anche i posti disponibili per gli extracomunitari e per i corsi in lingua inglese.
10. L’infondatezza della doglianza è agevolmente dimostrata rinviandosi alla minuziosa disciplina del d.m. n. 582/2023 dianzi esaminata scrutinando il secondo motivo, ove si è visto che la ricognizione dei posti disponibili a seguito di rinunce, trasferimento ad altre sedi, trasferimento ad altri corsi e quant’altro, riveste un ruolo essenziale e prodromico alla pubblicazione del bando relativo ai trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in controversia.
Deduce ancora il ricorrente che nel caso di specie, di fronte alla sua istanza, anche qualora si volesse ritenere che il trasferimento per gravi motivi di salute sia indissolubilmente collegato alla disponibilità dei posti, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una puntuale ricognizione in relazione ai posti disponibili per passaggio, trasferimento o iscrizione ad anni successivi al primo, mentre si è limitata soltanto a comunicare che per l’anno accademico in corso non avrebbe pubblicato il bando per trasferimento. Si tratta di un dato riscontrato ad inizio anno accademico e non valutato all’attualità. Sarebbe, pertanto, mancata la ricognizione di eventuali posti disponibili collegata alla domanda inoltrata. Si tratterebbe di una grave violazione istruttoria dal momento che rinunce o trasferimenti possono intervenire in ogni momento nel corso dell’anno accademico.
10.1. Tuttavia, ad avviso del Collegio tale prospettiva di indagine, secondo la quale l’Ateneo, in buona sostanza, avrebbe dovuto effettuare la ricognizione di posti disponibili al momento della domanda del ricorrente, si scontra con la necessità della programmazione, e non tiene conto che è all’inizio dell’anno accademico che l’Ateneo deve effettuare la ricognizione di posti resisi disponibili a seguito di trasferimenti ad altre sedi, rinunce e quant’altro, per poi pubblicare il bando che disciplina i trasferimenti ad anni successivi relativamente ai posti resisi vacanti.
Inoltre, evidenzia il Collegio come il deducente non offra alcun principio di prova che l’Ateneo non abbia effettuato una completa ed aggiornata ricognizione dei posti.
Al riguardo la difesa erariale ha inoltre rappresentato che la Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia – sede di Napoli, con nota prot. n. -OMISSIS-del 29.03.2023 (all.9), ha rappresentato che il sig. -OMISSIS-, si è immatricolato presso l’Ateneo straniero per l’anno accademico 2020/2021, ed è stato iscritto, al medesimo Ateneo, per al decorso anno accademico 2021/2022 al II anno di corso. Per il corrente anno accademico 2022/2023, al III anno di corso del CDLM in Medicina e Chirurgia – Sede di Napoli – anno a cui andrebbe iscritto il sig. -OMISSIS- quale continuazione di carriera accademica, se l’istanza di parte fosse accolta – sono stati iscritti n. 261 studenti a fronte dei n. 250 previsti.
11. Con il quarto mezzo il ricorrente rubricando 4.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (regio decreto n. 1269/1938). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL TT ALLO STUDIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. MANCATA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI, lamenta che nel caso di specie si configura anche la diretta violazione degli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione, che proteggono il diritto alla salute ed invitano la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto alla salute comprende anche il diritto a svolgere la propria esistenza in un ambiente salubre, accanto al diritto all’istruzione, inteso nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione, di accedere all’istruzione, diritto cui lo Stato deve far fronte.
Ricorda il deducente che a livello comunitario esso è garantito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello di accedere, in base alle proprie capacità, meriti e condizioni, ai gradi più alti degli studi. Il Legislatore non può, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di condizioni degli aspiranti che, come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali, non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito. Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d’altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione (Corte Costituzionale, 22-29 maggio 2002, n. 219). Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una approfondita istruttoria e cercare di fornire maggior apprezzamento alla tutela della salute e al diritto allo studio del ricorrente, rispetto a quello prospettato dall’Ateneo, inerente soltanto al rigido criterio della capienza dei posti per le “coorti” relative ai singoli anni accademici.
12. Ad avviso del Collegio la riportata doglianza per un verso si colora di tratti di inammissibilità per genericità, sostanziando una critica generale al sistema del trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, basato sulla minuziosa disciplina dettata dall’all. 2 al D.M. n. 583/2022, analizzata scrutinando i primi motivi; per altro verso, la censura non tiene contro che gli additati superiori interessi sono stati già prevalutati dall’Amministrazione in sede di varo del D.M. citato, disciplinante i trasferimenti in controversia, nella parte in cui ha previsto per gli aspiranti portatori di handicap ex art 3, co. 3, l. n. 104/92 o di un grado di invalidità non inferiore al 66% un titolo di preferenza, ancorché non un posto aggiuntivo.
13. Con il quinto ed ultimo motivo, rubricando violazione e falsa applicazione dell’art. 10 – bis della l. n. 241/1990, il ricorrente si duole che l’omissione del c.d. preavviso di rigetto ha rivestito una portata determinante e il vizio assume una rilevanza sostanziale, dal momento che attraverso le osservazioni e la produzione documentale, il ricorrente avrebbe potuto rendere edotta l’amministrazione universitaria che stava errando nel collocare la richiesta nell’ambito del procedimento ordinario di reclutamento per l’accesso al numero programmato degli iscritti in medicina, stante la chiara specialità delle disposizioni di cui al r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, ed invitato l’Università a valutare il suo percorso formativo e la possibilità effettiva di procedere all’iscrizione.
14. Anche la sintetizzata doglianza si prospetta infondata.
Come denota l’Università resistente, la comunicazione alla parte ricorrente del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della L. 241/1990, si ritiene, pertanto, superflua considerato che anche la presentazione, ad opera della medesima, di eventuali osservazioni contrarie alla scelta dell’Amministrazione non avrebbe mutato l’esito del procedimento, né determinato un provvedimento difforme da quello effettivamente reso, in quanto atto vincolato e non frutto della discrezionalità amministrativa dall’Ateneo.
Rammenta inoltre il Collegio che l’art. 21-octies, co.2, L. n. 241/1990, seconda parte dispone che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione coinvolta dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ma già la prima parte del comma 2 dell’art. 21- octies dispone che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Orbene, tutta la norma di cui all’art. 21 – octies, comma 2 si oppone all’annullabilità del diniego dell’istanza del ricorrente, il quale, a causa della pregnanza della minuziosa disciplina regolante i trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, recata nel caso di specie dall’all. 2 al d.m. n. 583/2022 e sopra esaminata, non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
15. Conviene segnalare che in sede di appello avverso la giurisprudenza della Sezione resa in casi analoghi in senso favorevole ai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha statuito che possiede carattere di specialità e pertanto si applica al caso de quo agitur, in virtù del relativo principio, la seguente disposizione del DM in disamina, sopra riportata, secondo cui “ La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei”, al pari di quella successiva, pure sopra riportata, disciplinante espressamente il caso dei gravi motivi di salute, secondo cui “ I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie”
16. In particolare, secondo il giudice di appello, che ha riformato la sentenza della Sezione n. 7049 del 13 dicembre 2024:
“4. L’appello è fondato.
Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante.
Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio-OMISSIS-, 1417 dell’8 febbraio-OMISSIS-).
Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n° 264 del 1999.
Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore.” (Cons. di Stato, Sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737).
In definitiva, sulla scorta di quanto finora argomentato, il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, per la novità e la delicatezza delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti spese e compensi di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.