TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2014
TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
>
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (regio decreto n. 1269/1938) e difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che la normativa speciale che regola i trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, come disciplinata dal D.M. n. 583/2022, prevalga sul R.D. 1269/1938. Tale normativa prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo avvengano solo nel limite dei posti disponibili e tramite avvisi pubblici, non essendo previsti posti aggiuntivi o deroghe per motivi di salute al di fuori delle procedure stabilite.

  • Rigettato
    Mancanza di valutazione del percorso formativo

    Il Collegio osserva che, sebbene il D.M. preveda la valutazione del percorso formativo, tale valutazione è subordinata alla disponibilità di posti e alla pubblicazione di avvisi pubblici. L'amministrazione non è tenuta ad esaminare domande pervenute in assenza di tali procedure.

  • Rigettato
    Mancata ricognizione di tutti i posti disponibili

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione debba effettuare la ricognizione dei posti disponibili all'inizio dell'anno accademico per la pubblicazione del bando. Non vi è prova che l'Ateneo non abbia effettuato una completa ricognizione. Inoltre, per l'anno accademico 2022/2023, il numero di iscritti al terzo anno di corso di Medicina e Chirurgia era già superiore ai posti previsti.

  • Rigettato
    Violazione del diritto alla salute e al diritto allo studio

    Il Collegio ritiene che gli interessi superiori invocati siano già stati considerati dal legislatore nel D.M. n. 583/2022, che prevede un titolo di preferenza per gli studenti con invalidità o disabilità gravi, pur non prevedendo posti aggiuntivi. La critica generale al sistema di programmazione degli accessi non può portare all'annullamento del provvedimento.

  • Rigettato
    Omissione del preavviso di rigetto

    Il Collegio ritiene che la comunicazione del preavviso di rigetto fosse superflua, poiché l'esito del procedimento era vincolato dalla normativa vigente. Anche in caso di osservazioni da parte del ricorrente, l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello in concreto assunto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Valutazione della carriera universitaria

    La domanda è rigettata in quanto la valutazione della carriera universitaria è subordinata alla sussistenza dei presupposti per il trasferimento, che non sono stati ritenuti sussistenti dal Collegio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2014
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2014
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo