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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 9155/2016 R.G. Oggetto: assicurazione contro i danni VERTENTE TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianfranco D'Autilia, come da mandato allegato all'atto di citazione;
- ATTRICE E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Angelo Vantaggiato, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
All'udienza del 27/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda ha per oggetto l'azione di responsabilità contrattuale proposta da nei confronti dell'Istituto di vigilanza Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1916 c.c. in virtù del quale l'assicuratore che ha pagato CP_1
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. In particolare, parte attrice stipulava con la società Controparte_2 proprietaria di un campo fotovoltaico da 963,57 kwp, sito alla Strada Comunale Fabbi Curtivecchi (agro di Specchia – LE), una polizza – n. 1434511000089 – al fine di assicurare detto campo dai rischi derivanti dal furto. In data 26/03/2014 la sottoscriveva un primo contratto con Controparte_2
l'istituto di vigilanza “ , al fine di ottimizzare la sorveglianza del Controparte_1 campo. Dopo un primo furto, avvenuto in data 11/07/2014, la società assicurata decideva di implementare l'attività di sorveglianza del campo fotovoltaico di sua proprietà
1 concordando con che fossero effettuati 3 passaggi notturni. Tale Controparte_1 potenziamento, tuttavia, veniva formalizzato con un successivo contratto sottoscritto solo in data 24/10/2014, nel quale il numero dei passaggi notturni veniva aumentato a 6 per notte, dalle ore 19:00 alle ore 6:00. Nelle more, il campo di cui sopra, veniva interessato da un secondo furto - Co precisamente in data 23/07/2014, ore 00:30 - di talché la società , Controparte_2 in virtù della polizza precedentemente richiamata, percepiva dalla odierna attrice una somma, pari ad euro 84.480,00 oltre interessi, a titolo indennitario. Stante quanto esposto, la citava Controparte_3 in giudizio l'istituto di sorveglianza , al fine di ottenere il rimborso della CP_1 somma di cui sopra - rilevando una responsabilità per colpa grave della convenuta in relazione alla causazione del secondo furto - e chiedeva al Tribunale di: accertare e dichiarare che la l. ha corrisposto alla Controparte_4 CP_2
in virtù di rapporto assicurativo la somma di € 84.480,00 a seguito di un
[...] furto di pannelli fotovoltaici e dei conseguenti danni rinvenienti nel campo fotovoltaico di proprietà della ditta assicurata;
riconoscere la responsabilità per colpa grave dell'Istituto di Vigilanza nella causazione del furto per le Controparte_1 ragioni addotte;
dichiarare nulla ex art. 1229 c.c. la clausola che esclude la responsabilità per i danneggiamenti ed i furti verificati a carico dei beni sottoposti al servizio di vigilanza;
condannare l'Istituto di Vigilanza a risarcire in Controparte_1 via surrogatoria la per la somma di € 84.480,00 Controparte_5 da questa erogata a titolo indennitario, oltre agli interessi come per legge;
spese e competenze di causa come per legge. La convenuta si costituiva in giudizio, respingendo in toto le deduzioni avverse e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte nei suoi confronti, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e l'assunzione della prova per testi. Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Va premesso che i contratti di appalto sottoscritti tra l'odierna convenuta e la società
– assicurata – avevano per oggetto un'obbligazione di mezzi Controparte_2 ovvero un'obbligazione in cui il debitore si impegna ad eseguire la prestazione con la dovuta diligenza, senza tuttavia garantire un risultato specifico. Il fondamento normativo della diligenza nell'adempimento (di un'obbligazione) si rinviene nell'art. 1776 c.c., il quale individua una specifica modalità di esecuzione della prestazione che consente di valutare la responsabilità del debitore nel caso di inadempimento (art. 1218 c.c.). In concreto, nell'ipotesi in cui un istituto di vigilanza stipuli con un privato un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto svariate attività di sorveglianza, il verificarsi di un furto non costituisce ex sé prova della responsabilità (contrattuale) dell'istituto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che in
2 base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale occorre anzitutto dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, vagliando l'idoneità del controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa anche in relazione ai tempi in cui è stata commessa (cfr. Cass. civ. sez. III 15 febbraio 2024 n. 4163). A tal punto, giova precisare che il primo contratto stipulato tra l'odierna convenuta e la società prevedeva l'obbligo, per l'istituto di vigilanza, Controparte_2 di effettuare efficacemente: tenuta chiavi, radio allarme e video ronda;
inoltre, l'impianto fotovoltaico era già precedentemente dotato di allarme installato da terzi e le apparecchiature fornite da si limitavano a trasmettere alla Controparte_1 centrale operativa quanto comunicato dagli impianti di allarme, con la conseguenza che in assenza di segnalazione non poteva attivarsi neppure il sistema di videosorveglianza, rendendo ineseguibile l'intervento degli operatori addetti, eccetto che per i passaggi notturni previsti dal contratto medesimo. Ne consegue che, non essendosi attivato alcun allarme in occasione del secondo furto (del 23/07/2014) e considerato altresì che in quel momento era in atto un'ispezione notturna dal lato opposto del campo, le cui estese dimensioni impedivano all'operatore di avvedersi della presenza dei malviventi, non vi sono evidenze fattuali e/o documentali tali da dimostrare la sussistenza della c.d. causalità materiale ovvero del nesso eziologico tra la condotta e l'evento. Tale circostanza è agevolmente ricavabile dalla relazione peritale effettuata da Mannarini Sinergie Sas, per conto di parte attrice, in cui si legge che: “i ladri, dopo aver tagliato in diversi punti la rete metallica di recinzione […] strisciavano al suolo per eludere l'impianto di allarme, con barriere ad infrarossi, raggiungendo così le file di pannelli più prossime alla recinzione”, ancora “l'esame dei tabulati di registrazione degli eventi dell'impianto di allarme, relativi al periodo del furto, ci hanno permesso di appurare, conformemente alle dichiarazioni rese, che l'impianto di allarme era regolarmente funzionante e che alcuna segnalazione di allarme è mai partita all'indirizzo della centrale dell'istituto di vigilanza” prosegue “lo stesso impianto tvcc è risultato collegato altresì con una postazione di telesorveglianza presso l
[...]
con attivazione solo nel caso di inserimento dell'impianto Controparte_1 antifurto […] il Sig. ha confermato che alcuna segnalazione di allarme è mai Pt_3 partita dal campo nei tempi in cui il furto è stato consumato”. Alla luce di quanto sopra esposto e delle dinamiche fattuali, così come ricostruite negli atti e desumibili dal compendio probatorio, non emergono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il furto e la condotta degli addetti alla vigilanza. A questi ultimi, peraltro, non è imputabile neppure un difetto di diligenza, avendo essi svolto l'attività di sorveglianza in conformità alle previsioni contrattuali, facendo uso adeguato degli strumenti operativi in loro possesso. Le modalità di sorveglianza concordate risultano essere state puntualmente osservate: i controlli sono stati effettuati con la cadenza stabilita e il sistema d'allarme risultava regolarmente funzionante al momento dell'evento, come confermato dalla documentazione tecnica versata in atti. L'assenza di segnale d'allarme – che ha
3 impedito l'attivazione tempestiva del presidio – non solo non è imputabile al personale addetto, ma neppure costituisce di per sé prova di un difetto di diligenza nell'esecuzione del servizio. A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Suprema Corte, non può ritenersi che l'Istituto di vigilanza garantisca l'assoluta inviolabilità del sito custodito, né risponda automaticamente per ogni evento dannoso verificatosi nella vigenza del contratto di sorveglianza, specie in mancanza di prova di una condotta negligente e causalmente rilevante (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 2015 n. 16195). In ragione delle considerazioni che precedono, non emergono elementi idonei a fondare una responsabilità contrattuale in capo all'istituto convenuto. La domanda attorea – anche nella prospettiva della surroga ex art. 1916 c.c. – deve pertanto essere rigettata. Le spese - per come liquidate in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 9155/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.. Lecce, 10 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
4
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 9155/2016 R.G. Oggetto: assicurazione contro i danni VERTENTE TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianfranco D'Autilia, come da mandato allegato all'atto di citazione;
- ATTRICE E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Angelo Vantaggiato, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
All'udienza del 27/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda ha per oggetto l'azione di responsabilità contrattuale proposta da nei confronti dell'Istituto di vigilanza Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1916 c.c. in virtù del quale l'assicuratore che ha pagato CP_1
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. In particolare, parte attrice stipulava con la società Controparte_2 proprietaria di un campo fotovoltaico da 963,57 kwp, sito alla Strada Comunale Fabbi Curtivecchi (agro di Specchia – LE), una polizza – n. 1434511000089 – al fine di assicurare detto campo dai rischi derivanti dal furto. In data 26/03/2014 la sottoscriveva un primo contratto con Controparte_2
l'istituto di vigilanza “ , al fine di ottimizzare la sorveglianza del Controparte_1 campo. Dopo un primo furto, avvenuto in data 11/07/2014, la società assicurata decideva di implementare l'attività di sorveglianza del campo fotovoltaico di sua proprietà
1 concordando con che fossero effettuati 3 passaggi notturni. Tale Controparte_1 potenziamento, tuttavia, veniva formalizzato con un successivo contratto sottoscritto solo in data 24/10/2014, nel quale il numero dei passaggi notturni veniva aumentato a 6 per notte, dalle ore 19:00 alle ore 6:00. Nelle more, il campo di cui sopra, veniva interessato da un secondo furto - Co precisamente in data 23/07/2014, ore 00:30 - di talché la società , Controparte_2 in virtù della polizza precedentemente richiamata, percepiva dalla odierna attrice una somma, pari ad euro 84.480,00 oltre interessi, a titolo indennitario. Stante quanto esposto, la citava Controparte_3 in giudizio l'istituto di sorveglianza , al fine di ottenere il rimborso della CP_1 somma di cui sopra - rilevando una responsabilità per colpa grave della convenuta in relazione alla causazione del secondo furto - e chiedeva al Tribunale di: accertare e dichiarare che la l. ha corrisposto alla Controparte_4 CP_2
in virtù di rapporto assicurativo la somma di € 84.480,00 a seguito di un
[...] furto di pannelli fotovoltaici e dei conseguenti danni rinvenienti nel campo fotovoltaico di proprietà della ditta assicurata;
riconoscere la responsabilità per colpa grave dell'Istituto di Vigilanza nella causazione del furto per le Controparte_1 ragioni addotte;
dichiarare nulla ex art. 1229 c.c. la clausola che esclude la responsabilità per i danneggiamenti ed i furti verificati a carico dei beni sottoposti al servizio di vigilanza;
condannare l'Istituto di Vigilanza a risarcire in Controparte_1 via surrogatoria la per la somma di € 84.480,00 Controparte_5 da questa erogata a titolo indennitario, oltre agli interessi come per legge;
spese e competenze di causa come per legge. La convenuta si costituiva in giudizio, respingendo in toto le deduzioni avverse e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte nei suoi confronti, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e l'assunzione della prova per testi. Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Va premesso che i contratti di appalto sottoscritti tra l'odierna convenuta e la società
– assicurata – avevano per oggetto un'obbligazione di mezzi Controparte_2 ovvero un'obbligazione in cui il debitore si impegna ad eseguire la prestazione con la dovuta diligenza, senza tuttavia garantire un risultato specifico. Il fondamento normativo della diligenza nell'adempimento (di un'obbligazione) si rinviene nell'art. 1776 c.c., il quale individua una specifica modalità di esecuzione della prestazione che consente di valutare la responsabilità del debitore nel caso di inadempimento (art. 1218 c.c.). In concreto, nell'ipotesi in cui un istituto di vigilanza stipuli con un privato un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto svariate attività di sorveglianza, il verificarsi di un furto non costituisce ex sé prova della responsabilità (contrattuale) dell'istituto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che in
2 base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale occorre anzitutto dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, vagliando l'idoneità del controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa anche in relazione ai tempi in cui è stata commessa (cfr. Cass. civ. sez. III 15 febbraio 2024 n. 4163). A tal punto, giova precisare che il primo contratto stipulato tra l'odierna convenuta e la società prevedeva l'obbligo, per l'istituto di vigilanza, Controparte_2 di effettuare efficacemente: tenuta chiavi, radio allarme e video ronda;
inoltre, l'impianto fotovoltaico era già precedentemente dotato di allarme installato da terzi e le apparecchiature fornite da si limitavano a trasmettere alla Controparte_1 centrale operativa quanto comunicato dagli impianti di allarme, con la conseguenza che in assenza di segnalazione non poteva attivarsi neppure il sistema di videosorveglianza, rendendo ineseguibile l'intervento degli operatori addetti, eccetto che per i passaggi notturni previsti dal contratto medesimo. Ne consegue che, non essendosi attivato alcun allarme in occasione del secondo furto (del 23/07/2014) e considerato altresì che in quel momento era in atto un'ispezione notturna dal lato opposto del campo, le cui estese dimensioni impedivano all'operatore di avvedersi della presenza dei malviventi, non vi sono evidenze fattuali e/o documentali tali da dimostrare la sussistenza della c.d. causalità materiale ovvero del nesso eziologico tra la condotta e l'evento. Tale circostanza è agevolmente ricavabile dalla relazione peritale effettuata da Mannarini Sinergie Sas, per conto di parte attrice, in cui si legge che: “i ladri, dopo aver tagliato in diversi punti la rete metallica di recinzione […] strisciavano al suolo per eludere l'impianto di allarme, con barriere ad infrarossi, raggiungendo così le file di pannelli più prossime alla recinzione”, ancora “l'esame dei tabulati di registrazione degli eventi dell'impianto di allarme, relativi al periodo del furto, ci hanno permesso di appurare, conformemente alle dichiarazioni rese, che l'impianto di allarme era regolarmente funzionante e che alcuna segnalazione di allarme è mai partita all'indirizzo della centrale dell'istituto di vigilanza” prosegue “lo stesso impianto tvcc è risultato collegato altresì con una postazione di telesorveglianza presso l
[...]
con attivazione solo nel caso di inserimento dell'impianto Controparte_1 antifurto […] il Sig. ha confermato che alcuna segnalazione di allarme è mai Pt_3 partita dal campo nei tempi in cui il furto è stato consumato”. Alla luce di quanto sopra esposto e delle dinamiche fattuali, così come ricostruite negli atti e desumibili dal compendio probatorio, non emergono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il furto e la condotta degli addetti alla vigilanza. A questi ultimi, peraltro, non è imputabile neppure un difetto di diligenza, avendo essi svolto l'attività di sorveglianza in conformità alle previsioni contrattuali, facendo uso adeguato degli strumenti operativi in loro possesso. Le modalità di sorveglianza concordate risultano essere state puntualmente osservate: i controlli sono stati effettuati con la cadenza stabilita e il sistema d'allarme risultava regolarmente funzionante al momento dell'evento, come confermato dalla documentazione tecnica versata in atti. L'assenza di segnale d'allarme – che ha
3 impedito l'attivazione tempestiva del presidio – non solo non è imputabile al personale addetto, ma neppure costituisce di per sé prova di un difetto di diligenza nell'esecuzione del servizio. A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Suprema Corte, non può ritenersi che l'Istituto di vigilanza garantisca l'assoluta inviolabilità del sito custodito, né risponda automaticamente per ogni evento dannoso verificatosi nella vigenza del contratto di sorveglianza, specie in mancanza di prova di una condotta negligente e causalmente rilevante (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 2015 n. 16195). In ragione delle considerazioni che precedono, non emergono elementi idonei a fondare una responsabilità contrattuale in capo all'istituto convenuto. La domanda attorea – anche nella prospettiva della surroga ex art. 1916 c.c. – deve pertanto essere rigettata. Le spese - per come liquidate in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 9155/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.. Lecce, 10 luglio 2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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