Versione
23 agosto 1985
23 agosto 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. XXII dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. XXII dell'accordo stesso.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Catania, sentenza 12/10/2023, n. 4049Provvedimento: […] L'art. 1 della l.1533/1956 stabilisce al riguardo che “L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani. Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di impresa che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956 n.860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato. Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge”.Leggi di più...
- gestione artigiani·
- cessazione attività commerciale·
- opposizione ad avviso di addebito·
- annullamento avviso di addebito·
- iscrizione CCIAA·
- spese di lite·
- presunzione semplice·
- illegittimità pretesa contributiva·
- onere della prova