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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione ex art.281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, , in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di genitore esercente la patria potestà della minore Persona_1
in proprio e in qualità di genitore
[...] Controparte_1
esercente la patria potestà della minore Persona_2
, , solo in qualità di genitore
[...] Controparte_2
esercente la patria potestà della minore Persona_2
, in proprio e in qualità di
[...] Controparte_3
genitore esercente la patria potestà dei minori Persona_3
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, solo in qualità di genitore esercente la patria Controparte_6
potestà dei minori , Persona_3 Controparte_4
e , , in proprio
[...] Controparte_5 Controparte_7
e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori Per_4
1 e , , solo in qualità di Per_5 Parte_4 Parte_5
genitore esercente la patria potestà dei minori e Persona_6 Parte_4
, , , in proprio e in
[...] Controparte_8 Controparte_9
qualità di genitore esercente la patria potestà dei minore
[...]
e , Persona_7 Controparte_10 Parte_6
, solo in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minore
[...]
e , Persona_7 Controparte_10 [...]
, , Parte_7 Controparte_11 CP_12
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà
[...]
dei minori , e Persona_8 Persona_9 Per_10
, solo in qualità di genitore
[...] Controparte_13
esercente la patria potestà dei minori , Persona_8 [...]
e , e Per_9 Persona_10 Persona_11
,
[...]
con il proc. dom. avv. Eduardo Dromi
- attori -
e
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_14
- convenuto -
e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
[...] Controparte_1 Persona_2
2 , Per_2 Controparte_3 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_7 Persona_6 Parte_4 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Persona_7
, , Controparte_10 Parte_7 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_12 Persona_8 [...]
e , Per_9 Persona_10 Persona_11
convenivano in giudizio il esponendo Controparte_14
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di , cittadino italiano nato a [...] il Persona_12
15.4.1864 che, pur essendo emigrato in Argentina, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere conseguentemente tutti diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non aver potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente Persona_13
(figlia del menzionato ) a cagione di norme Persona_12
che, tuttavia, la Corte Costituzionale aveva notoriamente dichiarato illegittime nel corso degli anni2. 1 Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L. 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna italiana sposata con straniero, impedendo la trasmissione ai figli nati prima del 1948; la via amministrativa sarebbe stata comunque preclusa, come confermato dalla giurisprudenza e dalla prassi consolare.
3 Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il si costituiva in giudizio Controparte_14
- domandando che il Tribunale disponesse l'acquisizione dell'estratto di leva e dell'estratto contributivo dell'avo e dei di lui discendenti, documentazione che, ove esistente, sarebbe stata rappresentativa del verificarsi di una causa estintiva dello status di cittadino italiano, con conseguente necessario rigetto della domanda dei ricorrenti;
- domandando altresì di ordinare ai ricorrenti la produzione del certificato di non naturalizzazione dell'avo, essendo insufficiente a dimostrare il mantenimento della cittadinanza italiana la sola documentazione, operata dai ricorrenti, della omessa menzione del nominativo del proprio avo nei registri elettorali argentini.
Pur su detti presupposti, il concludeva tuttavia rimettendosi al prudente CP_14
apprezzamento del Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda svolta dai ricorrenti.
* * * * *
Considerato che
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale.
4 - va infatti ricordato che la competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta dall'art. Controparte_14
1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio prevedendosi che
“all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo
riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
italiani»”; pertanto (ai sensi del comma 37 della menzionata disposizione) a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza territoriale è del Tribunale del distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite;
nello specifico caso in esame, l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Chiavari e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova;
- va preliminarmente rilevato che le memorie/note scritte depositate da parte attrice in data 5.11.2024, 18.9.2025, 17.11.2025 fanno evidentemente riferimento a soggetti che non sono parte del presente giudizio, così che il deposito in questione risulta in tutta evidenza frutto di errore;
ad ogni modo si tratta di errore privo di concrete conseguenze, avendo la parte ampiamente svolto in precedenza le proprie difese e argomentazioni in giudizio;
5 - non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa;
- va rigettata l'istanza di acquisizione di documentazione ex art.210/213cpc,
formulata dal Ministero con riferimento a “estratto di leva e estratto
contributivo dell'avo e dei di lui discendenti” in difetto di prova alcuna di esistenza della predetta documentazione, che peraltro non costituirebbe elemento rappresentativo della perdita della cittadinanza (Cass. civ., Sez. Un.,
24 agosto 2022, n. 25317; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175);
- non è contestata in giudizio (e risulta comunque adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita,
matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti) la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure
sanguinis;
- non risultano contestati (e sono comunque provati in modo idoneo) le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò
anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, , che in forza di norma dichiarata Persona_14
incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta3 (Corte Cost., 9 aprile 1975, n.
6 87; Corte Cost., 9 febbraio 1983, n. 30; Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009,
n. 4466);
- la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite
(risultante dal doc.1 di parte ricorrente), sia Persona_12
l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto (cfr. doc.3 di parte ricorrente);
- va in particolare osservato che comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero). Tuttavia, dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita). In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione. L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
7 a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure
sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7
del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così
Sez. Un nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in
materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento
della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di
mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-
8 bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
c) con specifico riferimento al caso in esame, si rileva che nel doc.5 di parte ricorrente (certificato di matrimonio della di , datato Persona_14
19.4.1919) il genitore della donna, appunto , Persona_12
viene indicato avere cittadinanza italiana;
d) il doc.3 di parte ricorrente (che, pur denominato “certificato di non
naturalizzazione”, è una attestazione di non iscrizione nei registri elettorali argentini), esclude che il predetto possa aver perso/rinunciato alla cittadinanza italiana, non essendo stato inserito - pur dopo l'introduzione del suffragio universale maschile in Argentina nel 1912 - nel Registro della Camara
National Electoral, pur essendo in tale data vivente;
e) il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11
febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), in
difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in
esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con
9 ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_14
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Persona_1 Controparte_1 [...]
, , Persona_2 Controparte_3 [...]
, , Persona_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_7 Persona_6 Parte_4
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Persona_7 Controparte_10 Parte_7
, ,
[...] Controparte_11 Controparte_12
Persona_8 Persona_9 Per_10
e , in atti generalizzati, sono
[...] Persona_11
cittadini italiani;
10 - ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_14
tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare,
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiavari - di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile,
della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 19.11.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui 3 Nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, 4 “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.