Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 990/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, via Volturno, 2, c.f. e P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno,
- appellante -
CONTRO
, c.f: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Cacioppo,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta dal
[...]
, al decreto ingiuntivo n. 6690 del 21.11.2017 col Parte_2 quale, su ricorso di il medesimo Tribunale aveva intimato il Parte_1 pagamento della somma di euro 7.862,75 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo di fornitura idrica, con sentenza n. 2025 del
10.5.2021 accoglieva l'opposizione e condannava l alle spese di lite. Pt_1
n. 990/2021 r.g.
La soccombente ha interposto appello, di cui il , costituendosi, ha CP_1 invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., decorrenti dal 3.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole che il Tribunale abbia desunto l'estinzione del debito da una fattura successiva a quelle allegate in monitorio attestante l'insussistenza di situazioni passive pendenti.
Il Tribunale ha ritenuto che le argomentazioni di – secondo cui la fattura Pt_1
attestante il regolare pagamento del consumo idrico precedente era afferente al contratto di somministrazione n. 36201410 stipulato dal nel 2015, e CP_1
non al precedente contratto n. 17591756, risolto per morosità e a cui si riferiscono le fatture fatte valere nel procedimento monitorio – non fossero supportate da prova sufficiente.
Di contrario avviso è questo Collegio, che trae conferma della fondatezza della pretesa della ricorrente dalla produzione documentale.
Secondo essendo stato stipulato tra le parti, in sostituzione del precedente, Pt_1
risolto per morosità, un contratto di fornitura con decorrenza dal febbraio 2015, la dichiarazione di regolare pagamento delle precedenti fatture contenuta nella fattura n. 220980 del 17.6.2015, prodotta dall'opponente, non doveva intendersi riferita al vecchio contratto, ma al nuovo, di cui il documento riporta, oltre a tutti gli estremi identificativi, le voci “contributo allacciamento “ e “bollo contratto” e il dato di consumo iniziale pari a zero.
Il raffronto delle fatture versate nel procedimento monitorio con la documentazione prodotta dal consente, in effetti, di rilevare che CP_1
questa, a differenza di quelle, le quali fanno riferimento al contratto n. 2009 C
1844, relativo al contatore n. 121149, identificato con il servizio n. 17591756, attiene a un diverso e successivo rapporto, identificato dal codice di servizio n.
n. 990/2021 r.g. 3
36201410 e corrispondente al contatore n. 10206932.
Per l'art. 1193 c.c., colui che ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare, in mancanza di che, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, e tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, e tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore, e tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico;
se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Con riguardo alla fattispecie in esame, poiché l'importo dei versamenti documentati dal corrisponde esattamente all'ammontare dei debiti CP_1
riportati dalle fatture del secondo contratto, è plausibilmente da credere che a queste il debitore abbia inteso imputare i pagamenti effettuati e che, pertanto, le bollette concernenti il primo contratto siano rimaste insolute.
Argomenta il che, a tenore dell'art. 7 del Regolamento Amap, CP_1
l'utente moroso non avrebbe potuto essere ammesso alla stipula di un nuovo contratto di fornitura prima di avere eliminato la morosità; ma – a fronte dei dati di fatto sopra evidenziati e della mancanza della necessaria prova documentale dei pagamenti reclamati dalla società erogatrice – la tesi assume un mero valore indiziario e rivela soltanto una difformità della condotta dell' da una regola Pt_1
autoimposta della cui deroga, nel caso specifico, essa soltanto avrebbe ragione di lamentarsi.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Segue per legge la condanna del alle spese di lite, che si liquidano, CP_1 per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00 e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., da distrarsi per entrambi i gradi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2025 del 10.5.2021, appellata da rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1 [...]
, al decreto ingiuntivo n. 6690/17 del 21.11.2017, di cui Controparte_1 dichiara l'esecutorietà; condanna il in Palermo, alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, che liquida, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.077,00
e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione per entrambi i gradi in favore dell'Avv. Andrea Benigno, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte di appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 990/2021 r.g.