Articolo 9 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 febbraio 1989
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Versione
27 febbraio 1989
Art. 9. (( 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap )) 3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1989
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