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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 450 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2019 promossa da:
(c.f. ), con sede a Roma ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Spinas, che la rappresenta e difende,
ricorrente
contro
in qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola Collu COroparte_1
GI (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Caredda, che, unitamente all'avv. Sandra Sanna,
lo rappresenta e difende,
resistente
e contro
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco, COroparte_2 P.IVA_2 (c.f. e p.i. ), con sede a Roma CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
convenuti-contumaci
cui è riunita la causa iscritta al n. 507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019 promossa da:
in qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola Collu COroparte_1
GI (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Caredda, che, unitamente all'avv. Sandra Sanna,
lo rappresenta e difende,
ricorrente
contro
(c.f. e p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_5
Roma ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Spinas, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti,
resistente
e contro
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco;
COroparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ), con sede a Roma CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
convenuti-contumaci
la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di piaccia alla Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis: CP_4
procedere alla rideterminazione delle indennità, di esproprio e di occupazione temporanea, sia dell'area espropriata che di quella infine non espropriata, secondo i criteri e le considerazioni che precedono e che hanno erroneamente portato la a stabilire: Indennità di CP_5
esproprio € 189.490,86 = Indennità di O.T. delle aree occupate in esproprio (mq. 737) €
48.688,62 = Indennità di O.T. su area non espropriata (mq. 208) € 13.741,16 per un totale dì €
251.920,64 somma pari a quella di cui al soprarichiamato Decreto di Espropriazione n.85 del
CO 12.07.2019 a fronte di una corretta valutazione svolta da per una Indennità di espropriazione € 110.120,90; Indennità di O.T. dell'area in esproprio € 28.294,95; Indennità
di O.T. su area non espropriata € 7.985,55: sommano € 146.401,40, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte sopra intestata Voglia COroparte_1
rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e:
- in via principale, revocare l'ordinanza in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, considerare tamquam non esset la CTU del Dottor rideterminando le indennità Persona_1
nelle misure quantificate dalla CTU del Dottor o, meglio ancora, Persona_2
confermando la determinazione operata dalla Terna Tecnica, fatto salvo il riconoscimento delle indennità spettanti per i periodi di protratta occupazione non computati, come richiesto col ricorso iscritto al n. 507/2019 R.G.;
- in subordine, modificare l'ordinanza in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, richiedere al primo CTU Dottor chiarimenti sulla relazione già depositata, ovvero Persona_2
disporre un supplemento delle indagini, considerando tamquam non esset la CTU del Dottor
Persona_1
- in ulteriore subordine, disporre un ulteriore rinnovo della CTU, nominando altro consulente di comprovata esperienza;
- in ogni caso, confermare, ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, la liquidazione delle spese di stima nel procedimento di cui al detto art. 21 a carico della
[...] COroparte_6
- sempre in ogni caso, previa eventuale revoca del compenso liquidato in favore del CTU dott.
disporre l'integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i procedimenti Persona_3
riuniti in favore del signor . COroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 settembre 2019, la (in breve Parte_1
CO
ha proposto opposizione alla stima effettuata dalla terna tecnica nominata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 e finalizzata all'espropriazione, nei confronti di CP_1
, dell'immobile sito in Comune di Samassi ed identificato al foglio 21, particella 3980,
[...]
avente una superficie di 737 metri quadrati.
La ricorrente, in particolare, ha, innanzi tutto, ricordato che con la delibera n. 9 del 2
febbraio 2015 la Direzione Territoriale Produzione Cagliari aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un cavalcaferrovia e di un parcheggio intermodale per autoveicoli in Comune di Samassi, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, e che con il decreto n. 24 del 14 aprile 2015 il dirigente dell'Ufficio Territoriale per le espropriazioni aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere, tra cui anche quello di proprietà di . COroparte_1
CO La stessa ha poi aggiunto che quest'ultimo aveva dichiarato di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 del d.P.R. 327/2021 per la determinazione dell'indennità di espropriazione, che la terna tecnica, a maggioranza (e con il parere contrario del proprio tecnico), aveva determinato la predetta indennità in complessivi euro 251.920,64 (di cui euro
189.490,86 per l'espropriazione, euro 48.688,62 per l'occupazione temporanea dell'area espropriata ed euro 13.741,16 per l'occupazione di un'area non espropriata) e che, dopo il deposito di tale somma presso il MEF, con decreto n. 85 del 12 luglio 2019 il dirigente dell'Ufficio Territoriale aveva disposto l'espropriazione in favore del COroparte_2 Sostenendo, peraltro, che vi siano motivate ragioni perché la stima proposta dalla terna a
maggioranza … sia da rielaborarsi considerando il valore del terreno (agricolo) nella misura
CO suggerita dal componente della detta terna … nell'interesse di la ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle indennità in misura pari a quella indicata dal proprio tecnico,
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
ha resistito e con separato ricorso depositato il 23 ottobre 2019 ha chiesto COroparte_1
la determinazione giudiziale delle maggiori somme dovute per il protrarsi dell'occupazione temporanea (12 luglio 2019) rispetto alla data del 5 agosto 2018 ipotizzata dalla terna come termine finale per il calcolo delle indennità di occupazione.
CO
che era stata incaricata da di curare tutte le operazioni e gli atti del COroparte_3
procedimento espropriativo, e il beneficiario dell'espropriazione, sono COroparte_2
rimasti contumaci.
Con ordinanza 11 marzo 2020, questa Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti,
che, istruiti mediante l'espletamento di due consulenze tecniche, sono stati tenuti a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
1. Orbene, nel presente giudizio è pacifico tra le parti che con la delibera n. 9 del 2
CO febbraio 2015 la aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un cavalcaferrovia e di un parcheggio intermodale per autoveicoli in Comune di Samassi, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità.
CO La stessa quindi, con il decreto n. 24 del 14 aprile 2015 della Parte_2
aveva disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per
[...]
l'esecuzione delle opere ed il successivo 6 maggio 2015 si era immessa nel possesso di una porzione, pari a 945 metri quadrati, del più ampio appezzamento di terreno di proprietà di distinto in catasto al foglio 21 con la particella 3448 ed avente una superficie COroparte_1 complessiva pari a 3.114 metri quadrati.
L'odierna ricorrente, peraltro, con il decreto n. 85 del 12 luglio 2019 della
[...]
aveva disposto l'espropriazione, in favore del Comune di Parte_2
Samassi, di una porzione di terreno minore, pari a 737 metri quadrati, mentre le aree non oggetto di tale decreto, dopo la pronuncia di questo, erano state prontamente restituite al proprietario.
2. Tanto premesso, si deve sottolineare che, secondo consolidata interpretazione, la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale ex artt. 33 e 40 del T.U.E. è,
tendenzialmente, commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.
Per i suoli agricoli, in particolare, deve essere attribuito un valore c.d. complementare che,
nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda (Cass. ord. 3 novembre 2017, n. 26243).
Pur alternativo ad altri ammessi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord.31
dicembre 2019, n. 34745), tale criterio è stato impiegato per la stima del compendio per cui è
causa da tutti i componenti della terna tecnica nominata ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n.
327/2001 nonché dai due tecnici nominati da questa Corte per la determinazione dell'indennizzo effettivamente spettante al e a esso la ricorrente ha dichiarato di CP_1
prestare espressa adesione.
Pertanto, sulla correttezza di questo metodo non sussiste contestazione alcuna.
3.1 L'ente espropriante, piuttosto, ha lamentato l'erroneità dei parametri utilizzati dalla terna per l'individuazione del valore dell'immobile aziendale in epoca antecedente e successiva all'esproprio.
CO
3.2 in particolare, dopo avere sottolineato che il terreno asservito soggetto ad
esproprio è per sua destinazione urbanistica un'area agricola priva, sotto il profilo legale,
dei requisiti di edificabilità, ha innanzi tutto lamentato che ad esso viene invece attribuito,
nella perizia di stima qui impugnata, valore di area edificabile, paragonabile nel mercato
immobiliare di Samassi ad un'area industriale/artigianale lottizzata ed urbanizzata, ma la doglianza non è fondata.
Nello stimare l'immobile aziendale (che pure urbanisticamente ricade in Zona agricola E),
infatti, la terna aveva tenuto conto delle caratteristiche che il terreno assume in funzione delle
sue caratteristiche estrinseche in generale ed, in particolare, della sua posizione e delle
possibilità di utilizzazione diverse da quella agricola presenti al momento dell'imposizione
del vincolo espropriativo, utilizzando, quindi, come parametro base per la stima il valore di euro 18,40 mq proposto dalla Giunta del per le aree da espropriare per il COroparte_2
P.I.P di via Sanluri (delibera G.C. n. 129 del 1° dicembre 2016), e tale valutazione è stata condivisa anche dal primo consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, in vero, nella relazione depositata il 7 maggio 2021, dopo avere descritto l'immobile del , osservando che questo costituisce il centro aziendale ed evidenziando CP_1
che lo stesso, pur ricadendo in zona agricola, si trova all'interno del centro abitato di
Samassi, sito in prossimità della statale 293 e poco distante dalla statale 131 e che all'interno
della proprietà è presente un fabbricato aziendale adibito alla lavorazione dei prodotti
orticoli … della superfice complessiva di mq 429,70 … edificato in forza della concessione
edilizia n. 5 del 16.01.2003 rilasciata dal comune di Samassi e che oltre al fabbricato sopra
descritto è presente un magazzino adibito a ricovero attrezzi della superficie di 94 mq,
edificato con DUAAP del 22.06.2012, ha sottolineato che l'area è suscettibile di essere
utilizzata anche per scopi non agricoli ed infatti in concreto viene utilizzata per fini agro- industriali;
pertanto, pare del tutto corretto il valore proposto dal terzo tecnico nominato dal
Presidente del Tribunale che fissa un valore pari a euro/mq di 18,40, utilizzato nelle aree
P.I.P. nella via Sanluri.
Il consulente, dunque, ha correttamente evidenziato che l'immobile per cui è causa, pur ricadendo urbanisticamente in zona agricola, è ubicato all'interno del centro abitato di
Samassi (alla via Vallermosa), in prossimità della strada statale n. 293, e, soprattutto, ne ha posto in luce le caratteristiche oggettive e funzionali (agevolmente apprezzabili anche dall'esame delle fotografie allegate all'elaborato peritale) che lo rendono evidentemente non assimilabile -per quanto attiene al suo valore - ai classici terreni agricoli ubicati in aperta campagna, distanti dal centro abitato o peggio in zone montagnose, prive di strade per il transito di mezzi meccanici e di mezzi di trasporto dei prodotti agricoli, prive di collegamenti alla rete idrica e fognaria e a quella elettrica.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti),
sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. 4 ottobre 2023, n. 27960
e Cass. 6 marzo 2019, n. 6527).
In questo quadro, dunque, questa Corte ritiene che la valutazione del primo consulente in relazione al valore delle aree libere del compendio oggetto di esproprio sia affatto condivisibile, in quanto parametrata su un documentato valore riconosciuto dall'espropriante ad aree contermini e nello stesso arco temporale, sulla base della COroparte_2
CO valutazione del locale ufficio tecnico (esproprio per l'anno 2017, esproprio per CP_2
l'anno 2019), e che non fosse, in realtà, giustificata la rinnovazione della consulenza.
L'assimilazione delle aree libere del compendio al valore delle aree destinate al P.I.P., in vero, non può considerarsi ingiustificata per il fatto che le prime siano ricadenti urbanisticamente in zona agricola, in quanto il richiamato criterio generale del valore di mercato impone di tenere conto dell'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi possibili e consentite utilizzazioni e, a maggiore ragione, delle utilizzazioni effettive della res.
3.3 Le parti, dal canto loro, durante l'espletamento della seconda consulenza tecnica,
hanno dichiarato al CTU di concordare su alcuni parametri per la stima dei manufatti presenti sulla proprietà del . CP_1
I parametri sui quali entrambi i CTP si sono trovati d'accordo sono i seguenti:
- €/mq 600,00 ai fini della determinazione del valore di mercato della porzione di fabbricato, al momento dell'esproprio, oggetto della C.E. n. 5 del 16/01/2003;
- €/mq 450,00 ai fini della determinazione del valore di mercato della porzione di fabbricato, al momento dell'esproprio, oggetto della DUAP con codice univoco SUAP n.730
con prot. 4097 del 25/06/2012;
- €/mq 73,70 ai fini della determinazione del valore di mercato del piazzale con pavimentazione industriale e sottofondo in tout-venant, al momento dell'esproprio;
- €/m. 310,00, ai fini della determinazione del valore di mercato della recinzione del fondo,
al momento dell'esproprio, sia nel lato confinante con che con il cavalca-ferrovia Persona_4
CO ( ;
- €/m. 117,00 ai fini della determinazione del valore di mercato al momento dell'esproprio, della recinzione del fondo lato eredi . Persona_5
Tali parametri, fatta eccezione per quello finalizzato alla stima del magazzino, coincidono con quelli utilizzati dal primo consulente tecnico d'ufficio e sono stati reputati congrui anche dal secondo ausiliare della Corte (il quale ha suggerito solo una modesta riduzione di quello relativo alle recinzioni sul lato confinante con e sul lato confinante con il cavalca- Persona_4
ferrovia).
3.4 In questo quadro, dunque, la stima del valore di mercato dell'azienda di CP_1
prima dell'esproprio, effettuata dal primo consulente e riportata nell'allegato n. 10 alla
[...]
sua relazione, deve essere ritenuta congrua;
rispetto a questa deve essere operata una riduzione esclusivamente con riferimento al valore del magazzino, giacché le parti, come si è
accennato, hanno concordemente indicato un valore a metro quadro di euro 450,00, inferiore rispetto a quello di euro 600,00 a metro quadro utilizzato dal consulente tecnico.
All'azienda, dunque, prima dell'esproprio deve essere attribuito un valore complessivo pari ad euro 546.455,58.
4.1 Naturalmente, la stessa riduzione, per effetto del minor valore a metro quadro attribuito al magazzino, deve essere operata con rifermento al valore di mercato attribuito dal consulente all'azienda dopo l'esproprio. Tale valore, calcolato semplicemente mediante la sottrazione al valore iniziale di quello della porzione espropriata (determinato sulla base dei medesimi parametri) e senza considerare, quindi, i deprezzamenti, sui quali si tornerà tra breve, deve essere assunto pari ad euro 496.404,69.
4.2 Come si è accennato, peraltro, quando la vicenda espropriativa investa, come nel caso in esame, parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria, la stessa implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione.
L'indennità di espropriazione prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 deve, quindi,
riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.
In questa prospettiva, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha in maniera condivisibile proceduto al calcolo del deprezzamento della parte residua applicando dei coefficienti di svalutazione.
4.3 Il consulente, in vero, ha, innanzi tutto, sottolineato che l'espropriazione ha causato una diminuzione della superficie aziendale del 24% circa e, pur avendo interessato una porzione situata nella parte posteriore del lotto, ha influito necessariamente sulla funzionalità anche della parte anteriore sia perché la riduzione della superficie del piazzale ha comportato una maggiore difficoltà di movimentazione dei mezzi pesanti all'interno della proprietà, causando,
altresì, una maggiore usura della pavimentazione esistente con aumento dei costi di manutenzione ed una minore durata della stessa, sia perché la mancanza di una importante parte della superficie del lotto ha anche ridotto notevolmente la possibilità di ricovero dei mezzi agricoli, di attrezzi e attrezzature agricole all'interno della proprietà.
Ebbene, tali considerazioni appaiono certamente condivisibili, al pari dei coefficienti di svalutazione utilizzati dall'ausiliare, pari al 8% per ciascuno degli incommoda evidenziati
(8% per la ridotta manovrabilità e maggiore usura pavimentazione industriale ed 8% per la ridotta capacità ricovero mezzi agricoli).
CO in verità, nella memoria depositata il 28 settembre 2021 ha sostenuto che non può
condividersi la scelta di deprezzare il valore post esproprio dell'8% per ridotta manovrabilità
di mezzi pesanti e usura pavimentazione e di un ulteriore 8% per ridotta capacità ricovero
mezzi, ritenendosi più idoneo considerare solo il deprezzamento relativo alla seconda, ma la contestazione non appare fondata poiché i due pregiudizi sono diversi e, del resto, come tali CO erano stati considerati anche dal componente della terna nominato dalla stessa (il quale,
peraltro, aveva suggerito un deprezzamento del 8% per la ridotta manovrabilità dei mezzi di trasporto e del 5% per la ridotta capacità mezzi agricoli).
4.4 Sulla base della descrizione degli effetti dell'intervento ablativo sul fondo residuo quale risulta dalla prima c.t.u., deve, inoltre, ritenersi giustificata l'applicazione di un ulteriore coefficiente di svalutazione per la maggiore visibilità all'esterno, giacché il ragionevole maggiore traffico derivante dall'opera è certamente idoneo a determinare -sia pure rispetto a un attività imprenditoriale qual è quella del maggiore visibilità all'esterno rispetto alla CP_1
precedente situazione dei luoghi, con conseguenti problemi di sicurezza.
La maggiore visibilità all'esterno, del resto, determina un danno che è in rapporto immediato e diretto con la parziale ablazione, in quanto esso non è dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata.
Quanto al coefficiente da applicare per tali incommoda, è convincente la quantificazione in due punti percentuali che ha suggerito il primo c.t.u.
4.5 Al contrario, non appare convincente l'applicazione di coefficienti di svalutazione a fronte della creazione di una fascia di rispetto sul fondo del Collu.
Occorre osservare, a questo proposito, come la S.C. abbia aderito, in maniera convinta,
all'orientamento per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica, il privato debba subire nella sua proprietà la creazione -come nella fattispecie- o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è
però indennizzabile.
Ciò non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa e anche per la perdita della capacità
edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste (Cass., 5 giugno 2020 n. 10747, e
30 giugno 2020, n. 13598).
Nel caso in esame, tuttavia, il non ha dimostrato che le fasce di rispetto derivanti CP_1
dalla realizzazione del cavalcaferrovia abbiano ridotto l'edificabilità del suo fondo (residuo),
che, come si è detto, ricade in zona agricola, e non ha neppure allegato che risultino alterate altre possibilità di utilizzazione del medesimo.
Il consulente del , in verità, nelle osservazioni alla bozza di relazione predisposta dal CP_1
CTU, dopo avere richiamato le norme che in generale disciplinano le distanze dal confine stradale che devono essere rispettate nelle nuove costruzioni o ricostruzioni, ha genericamente sostenuto che ciò rende eventuali ampliamenti del capannone, sul lato fronte del
cavalcaferrovia, del tutto irrealizzabili essendo il perimetro esterno del capannone distante
meno di dieci metri la termine della fascia di rispetto e che, peraltro, il sig. non può CP_1
costruire neppure sul lato opposto (anteriore) del capannone essendo questo … riservato
all'ingresso dei camion e degli articolati, ma, a ben vedere, non ha offerto alcun elemento di valutazione idoneo a dimostrare che il fondo oggetto di causa, che, come detto, ricade in zona agricola e sul quale sono stati già realizzati dei fabbricati con una superficie complessiva pari a 594 metri quadrati, avesse ancora una potenzialità edificatoria non sfruttata, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione del relativo coefficiente di riduzione.
4.6 In definitiva, dunque, applicando al valore di euro 496.404,69 il coefficiente di deprezzamento per la ridotta manovrabilità e maggiore usura della pavimentazione industriale
(8%), il coefficiente di deprezzamento per la ridotta capacità di ricovero mezzi agricoli (8%) e quello derivante dalla maggior visibilità e ridotta sicurezza, il valore dell'azienda post esproprio deve ritenersi pari a euro 407.051,85.
5.1 L'indennità di espropriazione, pertanto, deve essere liquidata in complessivi euro 139.403,73 (pari alla differenza tra il valore ante esproprio (euro 546.455,58) ed il valore post esproprio (euro 407.051,85)).
5.2 L'indennità di occupazione temporanea (dall'immissione in possesso del 6 maggio
2015 al decreto di esproprio del 12 luglio 2019), invece, deve essere calcolata secondo i criteri dettati dall'art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e deve essere liquidata in euro 49.372,09 per le aree oggetto di esproprio (737 metri quadri) e in euro 13.935,05 per le aree non oggetto di esproprio (208 metri quadri).
5.3 Tali somme sono state pacificamente già depositate presso il MEF.
5.4 Poiché la stima dell'indennità supera di oltre un decimo la somma determinata in via provvisoria dall'ente espropriante, le spese della terna devono restare a carico di quest'ultimo.
5.4 Le spese del presente giudizio, invece, considerato l'esito della lite, che ha visto accolte
CO solo in parte le doglianze di devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) determina in complessivi euro 139.403,73 l'indennità di espropriazione del terreno di proprietà di distinto in catasto al foglio 21 con la particella 3980 (derivata dal COroparte_1
frazionamento della particella 3448), oggetto del decreto di esproprio n. 85 del 12 luglio
2019;
2) determina l'indennità di occupazione temporanea (dall'immissione in possesso del 6
maggio 2015 al decreto di esproprio del 12 luglio 2019) in euro 49.372,09 per le aree oggetto di esproprio (737 metri quadri) e in euro 13.935,05 per le aree non oggetto di esproprio (208
metri quadri);
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cagliari, 9 aprile 2025 Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore dott. Stefano Greco
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 450 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2019 promossa da:
(c.f. ), con sede a Roma ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Spinas, che la rappresenta e difende,
ricorrente
contro
in qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola Collu COroparte_1
GI (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Caredda, che, unitamente all'avv. Sandra Sanna,
lo rappresenta e difende,
resistente
e contro
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco, COroparte_2 P.IVA_2 (c.f. e p.i. ), con sede a Roma CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
convenuti-contumaci
cui è riunita la causa iscritta al n. 507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019 promossa da:
in qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola Collu COroparte_1
GI (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Caredda, che, unitamente all'avv. Sandra Sanna,
lo rappresenta e difende,
ricorrente
contro
(c.f. e p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_5
Roma ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Spinas, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti,
resistente
e contro
(c.f. e p.i. ), in persona del Sindaco;
COroparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ), con sede a Roma CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
convenuti-contumaci
la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di piaccia alla Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis: CP_4
procedere alla rideterminazione delle indennità, di esproprio e di occupazione temporanea, sia dell'area espropriata che di quella infine non espropriata, secondo i criteri e le considerazioni che precedono e che hanno erroneamente portato la a stabilire: Indennità di CP_5
esproprio € 189.490,86 = Indennità di O.T. delle aree occupate in esproprio (mq. 737) €
48.688,62 = Indennità di O.T. su area non espropriata (mq. 208) € 13.741,16 per un totale dì €
251.920,64 somma pari a quella di cui al soprarichiamato Decreto di Espropriazione n.85 del
CO 12.07.2019 a fronte di una corretta valutazione svolta da per una Indennità di espropriazione € 110.120,90; Indennità di O.T. dell'area in esproprio € 28.294,95; Indennità
di O.T. su area non espropriata € 7.985,55: sommano € 146.401,40, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte sopra intestata Voglia COroparte_1
rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e:
- in via principale, revocare l'ordinanza in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, considerare tamquam non esset la CTU del Dottor rideterminando le indennità Persona_1
nelle misure quantificate dalla CTU del Dottor o, meglio ancora, Persona_2
confermando la determinazione operata dalla Terna Tecnica, fatto salvo il riconoscimento delle indennità spettanti per i periodi di protratta occupazione non computati, come richiesto col ricorso iscritto al n. 507/2019 R.G.;
- in subordine, modificare l'ordinanza in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, richiedere al primo CTU Dottor chiarimenti sulla relazione già depositata, ovvero Persona_2
disporre un supplemento delle indagini, considerando tamquam non esset la CTU del Dottor
Persona_1
- in ulteriore subordine, disporre un ulteriore rinnovo della CTU, nominando altro consulente di comprovata esperienza;
- in ogni caso, confermare, ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, la liquidazione delle spese di stima nel procedimento di cui al detto art. 21 a carico della
[...] COroparte_6
- sempre in ogni caso, previa eventuale revoca del compenso liquidato in favore del CTU dott.
disporre l'integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i procedimenti Persona_3
riuniti in favore del signor . COroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 settembre 2019, la (in breve Parte_1
CO
ha proposto opposizione alla stima effettuata dalla terna tecnica nominata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 e finalizzata all'espropriazione, nei confronti di CP_1
, dell'immobile sito in Comune di Samassi ed identificato al foglio 21, particella 3980,
[...]
avente una superficie di 737 metri quadrati.
La ricorrente, in particolare, ha, innanzi tutto, ricordato che con la delibera n. 9 del 2
febbraio 2015 la Direzione Territoriale Produzione Cagliari aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un cavalcaferrovia e di un parcheggio intermodale per autoveicoli in Comune di Samassi, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, e che con il decreto n. 24 del 14 aprile 2015 il dirigente dell'Ufficio Territoriale per le espropriazioni aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere, tra cui anche quello di proprietà di . COroparte_1
CO La stessa ha poi aggiunto che quest'ultimo aveva dichiarato di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 del d.P.R. 327/2021 per la determinazione dell'indennità di espropriazione, che la terna tecnica, a maggioranza (e con il parere contrario del proprio tecnico), aveva determinato la predetta indennità in complessivi euro 251.920,64 (di cui euro
189.490,86 per l'espropriazione, euro 48.688,62 per l'occupazione temporanea dell'area espropriata ed euro 13.741,16 per l'occupazione di un'area non espropriata) e che, dopo il deposito di tale somma presso il MEF, con decreto n. 85 del 12 luglio 2019 il dirigente dell'Ufficio Territoriale aveva disposto l'espropriazione in favore del COroparte_2 Sostenendo, peraltro, che vi siano motivate ragioni perché la stima proposta dalla terna a
maggioranza … sia da rielaborarsi considerando il valore del terreno (agricolo) nella misura
CO suggerita dal componente della detta terna … nell'interesse di la ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle indennità in misura pari a quella indicata dal proprio tecnico,
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
ha resistito e con separato ricorso depositato il 23 ottobre 2019 ha chiesto COroparte_1
la determinazione giudiziale delle maggiori somme dovute per il protrarsi dell'occupazione temporanea (12 luglio 2019) rispetto alla data del 5 agosto 2018 ipotizzata dalla terna come termine finale per il calcolo delle indennità di occupazione.
CO
che era stata incaricata da di curare tutte le operazioni e gli atti del COroparte_3
procedimento espropriativo, e il beneficiario dell'espropriazione, sono COroparte_2
rimasti contumaci.
Con ordinanza 11 marzo 2020, questa Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti,
che, istruiti mediante l'espletamento di due consulenze tecniche, sono stati tenuti a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
1. Orbene, nel presente giudizio è pacifico tra le parti che con la delibera n. 9 del 2
CO febbraio 2015 la aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un cavalcaferrovia e di un parcheggio intermodale per autoveicoli in Comune di Samassi, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità.
CO La stessa quindi, con il decreto n. 24 del 14 aprile 2015 della Parte_2
aveva disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per
[...]
l'esecuzione delle opere ed il successivo 6 maggio 2015 si era immessa nel possesso di una porzione, pari a 945 metri quadrati, del più ampio appezzamento di terreno di proprietà di distinto in catasto al foglio 21 con la particella 3448 ed avente una superficie COroparte_1 complessiva pari a 3.114 metri quadrati.
L'odierna ricorrente, peraltro, con il decreto n. 85 del 12 luglio 2019 della
[...]
aveva disposto l'espropriazione, in favore del Comune di Parte_2
Samassi, di una porzione di terreno minore, pari a 737 metri quadrati, mentre le aree non oggetto di tale decreto, dopo la pronuncia di questo, erano state prontamente restituite al proprietario.
2. Tanto premesso, si deve sottolineare che, secondo consolidata interpretazione, la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale ex artt. 33 e 40 del T.U.E. è,
tendenzialmente, commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.
Per i suoli agricoli, in particolare, deve essere attribuito un valore c.d. complementare che,
nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda (Cass. ord. 3 novembre 2017, n. 26243).
Pur alternativo ad altri ammessi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord.31
dicembre 2019, n. 34745), tale criterio è stato impiegato per la stima del compendio per cui è
causa da tutti i componenti della terna tecnica nominata ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n.
327/2001 nonché dai due tecnici nominati da questa Corte per la determinazione dell'indennizzo effettivamente spettante al e a esso la ricorrente ha dichiarato di CP_1
prestare espressa adesione.
Pertanto, sulla correttezza di questo metodo non sussiste contestazione alcuna.
3.1 L'ente espropriante, piuttosto, ha lamentato l'erroneità dei parametri utilizzati dalla terna per l'individuazione del valore dell'immobile aziendale in epoca antecedente e successiva all'esproprio.
CO
3.2 in particolare, dopo avere sottolineato che il terreno asservito soggetto ad
esproprio è per sua destinazione urbanistica un'area agricola priva, sotto il profilo legale,
dei requisiti di edificabilità, ha innanzi tutto lamentato che ad esso viene invece attribuito,
nella perizia di stima qui impugnata, valore di area edificabile, paragonabile nel mercato
immobiliare di Samassi ad un'area industriale/artigianale lottizzata ed urbanizzata, ma la doglianza non è fondata.
Nello stimare l'immobile aziendale (che pure urbanisticamente ricade in Zona agricola E),
infatti, la terna aveva tenuto conto delle caratteristiche che il terreno assume in funzione delle
sue caratteristiche estrinseche in generale ed, in particolare, della sua posizione e delle
possibilità di utilizzazione diverse da quella agricola presenti al momento dell'imposizione
del vincolo espropriativo, utilizzando, quindi, come parametro base per la stima il valore di euro 18,40 mq proposto dalla Giunta del per le aree da espropriare per il COroparte_2
P.I.P di via Sanluri (delibera G.C. n. 129 del 1° dicembre 2016), e tale valutazione è stata condivisa anche dal primo consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, in vero, nella relazione depositata il 7 maggio 2021, dopo avere descritto l'immobile del , osservando che questo costituisce il centro aziendale ed evidenziando CP_1
che lo stesso, pur ricadendo in zona agricola, si trova all'interno del centro abitato di
Samassi, sito in prossimità della statale 293 e poco distante dalla statale 131 e che all'interno
della proprietà è presente un fabbricato aziendale adibito alla lavorazione dei prodotti
orticoli … della superfice complessiva di mq 429,70 … edificato in forza della concessione
edilizia n. 5 del 16.01.2003 rilasciata dal comune di Samassi e che oltre al fabbricato sopra
descritto è presente un magazzino adibito a ricovero attrezzi della superficie di 94 mq,
edificato con DUAAP del 22.06.2012, ha sottolineato che l'area è suscettibile di essere
utilizzata anche per scopi non agricoli ed infatti in concreto viene utilizzata per fini agro- industriali;
pertanto, pare del tutto corretto il valore proposto dal terzo tecnico nominato dal
Presidente del Tribunale che fissa un valore pari a euro/mq di 18,40, utilizzato nelle aree
P.I.P. nella via Sanluri.
Il consulente, dunque, ha correttamente evidenziato che l'immobile per cui è causa, pur ricadendo urbanisticamente in zona agricola, è ubicato all'interno del centro abitato di
Samassi (alla via Vallermosa), in prossimità della strada statale n. 293, e, soprattutto, ne ha posto in luce le caratteristiche oggettive e funzionali (agevolmente apprezzabili anche dall'esame delle fotografie allegate all'elaborato peritale) che lo rendono evidentemente non assimilabile -per quanto attiene al suo valore - ai classici terreni agricoli ubicati in aperta campagna, distanti dal centro abitato o peggio in zone montagnose, prive di strade per il transito di mezzi meccanici e di mezzi di trasporto dei prodotti agricoli, prive di collegamenti alla rete idrica e fognaria e a quella elettrica.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti),
sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. 4 ottobre 2023, n. 27960
e Cass. 6 marzo 2019, n. 6527).
In questo quadro, dunque, questa Corte ritiene che la valutazione del primo consulente in relazione al valore delle aree libere del compendio oggetto di esproprio sia affatto condivisibile, in quanto parametrata su un documentato valore riconosciuto dall'espropriante ad aree contermini e nello stesso arco temporale, sulla base della COroparte_2
CO valutazione del locale ufficio tecnico (esproprio per l'anno 2017, esproprio per CP_2
l'anno 2019), e che non fosse, in realtà, giustificata la rinnovazione della consulenza.
L'assimilazione delle aree libere del compendio al valore delle aree destinate al P.I.P., in vero, non può considerarsi ingiustificata per il fatto che le prime siano ricadenti urbanisticamente in zona agricola, in quanto il richiamato criterio generale del valore di mercato impone di tenere conto dell'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi possibili e consentite utilizzazioni e, a maggiore ragione, delle utilizzazioni effettive della res.
3.3 Le parti, dal canto loro, durante l'espletamento della seconda consulenza tecnica,
hanno dichiarato al CTU di concordare su alcuni parametri per la stima dei manufatti presenti sulla proprietà del . CP_1
I parametri sui quali entrambi i CTP si sono trovati d'accordo sono i seguenti:
- €/mq 600,00 ai fini della determinazione del valore di mercato della porzione di fabbricato, al momento dell'esproprio, oggetto della C.E. n. 5 del 16/01/2003;
- €/mq 450,00 ai fini della determinazione del valore di mercato della porzione di fabbricato, al momento dell'esproprio, oggetto della DUAP con codice univoco SUAP n.730
con prot. 4097 del 25/06/2012;
- €/mq 73,70 ai fini della determinazione del valore di mercato del piazzale con pavimentazione industriale e sottofondo in tout-venant, al momento dell'esproprio;
- €/m. 310,00, ai fini della determinazione del valore di mercato della recinzione del fondo,
al momento dell'esproprio, sia nel lato confinante con che con il cavalca-ferrovia Persona_4
CO ( ;
- €/m. 117,00 ai fini della determinazione del valore di mercato al momento dell'esproprio, della recinzione del fondo lato eredi . Persona_5
Tali parametri, fatta eccezione per quello finalizzato alla stima del magazzino, coincidono con quelli utilizzati dal primo consulente tecnico d'ufficio e sono stati reputati congrui anche dal secondo ausiliare della Corte (il quale ha suggerito solo una modesta riduzione di quello relativo alle recinzioni sul lato confinante con e sul lato confinante con il cavalca- Persona_4
ferrovia).
3.4 In questo quadro, dunque, la stima del valore di mercato dell'azienda di CP_1
prima dell'esproprio, effettuata dal primo consulente e riportata nell'allegato n. 10 alla
[...]
sua relazione, deve essere ritenuta congrua;
rispetto a questa deve essere operata una riduzione esclusivamente con riferimento al valore del magazzino, giacché le parti, come si è
accennato, hanno concordemente indicato un valore a metro quadro di euro 450,00, inferiore rispetto a quello di euro 600,00 a metro quadro utilizzato dal consulente tecnico.
All'azienda, dunque, prima dell'esproprio deve essere attribuito un valore complessivo pari ad euro 546.455,58.
4.1 Naturalmente, la stessa riduzione, per effetto del minor valore a metro quadro attribuito al magazzino, deve essere operata con rifermento al valore di mercato attribuito dal consulente all'azienda dopo l'esproprio. Tale valore, calcolato semplicemente mediante la sottrazione al valore iniziale di quello della porzione espropriata (determinato sulla base dei medesimi parametri) e senza considerare, quindi, i deprezzamenti, sui quali si tornerà tra breve, deve essere assunto pari ad euro 496.404,69.
4.2 Come si è accennato, peraltro, quando la vicenda espropriativa investa, come nel caso in esame, parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria, la stessa implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione.
L'indennità di espropriazione prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 deve, quindi,
riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.
In questa prospettiva, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha in maniera condivisibile proceduto al calcolo del deprezzamento della parte residua applicando dei coefficienti di svalutazione.
4.3 Il consulente, in vero, ha, innanzi tutto, sottolineato che l'espropriazione ha causato una diminuzione della superficie aziendale del 24% circa e, pur avendo interessato una porzione situata nella parte posteriore del lotto, ha influito necessariamente sulla funzionalità anche della parte anteriore sia perché la riduzione della superficie del piazzale ha comportato una maggiore difficoltà di movimentazione dei mezzi pesanti all'interno della proprietà, causando,
altresì, una maggiore usura della pavimentazione esistente con aumento dei costi di manutenzione ed una minore durata della stessa, sia perché la mancanza di una importante parte della superficie del lotto ha anche ridotto notevolmente la possibilità di ricovero dei mezzi agricoli, di attrezzi e attrezzature agricole all'interno della proprietà.
Ebbene, tali considerazioni appaiono certamente condivisibili, al pari dei coefficienti di svalutazione utilizzati dall'ausiliare, pari al 8% per ciascuno degli incommoda evidenziati
(8% per la ridotta manovrabilità e maggiore usura pavimentazione industriale ed 8% per la ridotta capacità ricovero mezzi agricoli).
CO in verità, nella memoria depositata il 28 settembre 2021 ha sostenuto che non può
condividersi la scelta di deprezzare il valore post esproprio dell'8% per ridotta manovrabilità
di mezzi pesanti e usura pavimentazione e di un ulteriore 8% per ridotta capacità ricovero
mezzi, ritenendosi più idoneo considerare solo il deprezzamento relativo alla seconda, ma la contestazione non appare fondata poiché i due pregiudizi sono diversi e, del resto, come tali CO erano stati considerati anche dal componente della terna nominato dalla stessa (il quale,
peraltro, aveva suggerito un deprezzamento del 8% per la ridotta manovrabilità dei mezzi di trasporto e del 5% per la ridotta capacità mezzi agricoli).
4.4 Sulla base della descrizione degli effetti dell'intervento ablativo sul fondo residuo quale risulta dalla prima c.t.u., deve, inoltre, ritenersi giustificata l'applicazione di un ulteriore coefficiente di svalutazione per la maggiore visibilità all'esterno, giacché il ragionevole maggiore traffico derivante dall'opera è certamente idoneo a determinare -sia pure rispetto a un attività imprenditoriale qual è quella del maggiore visibilità all'esterno rispetto alla CP_1
precedente situazione dei luoghi, con conseguenti problemi di sicurezza.
La maggiore visibilità all'esterno, del resto, determina un danno che è in rapporto immediato e diretto con la parziale ablazione, in quanto esso non è dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata.
Quanto al coefficiente da applicare per tali incommoda, è convincente la quantificazione in due punti percentuali che ha suggerito il primo c.t.u.
4.5 Al contrario, non appare convincente l'applicazione di coefficienti di svalutazione a fronte della creazione di una fascia di rispetto sul fondo del Collu.
Occorre osservare, a questo proposito, come la S.C. abbia aderito, in maniera convinta,
all'orientamento per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica, il privato debba subire nella sua proprietà la creazione -come nella fattispecie- o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è
però indennizzabile.
Ciò non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa e anche per la perdita della capacità
edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste (Cass., 5 giugno 2020 n. 10747, e
30 giugno 2020, n. 13598).
Nel caso in esame, tuttavia, il non ha dimostrato che le fasce di rispetto derivanti CP_1
dalla realizzazione del cavalcaferrovia abbiano ridotto l'edificabilità del suo fondo (residuo),
che, come si è detto, ricade in zona agricola, e non ha neppure allegato che risultino alterate altre possibilità di utilizzazione del medesimo.
Il consulente del , in verità, nelle osservazioni alla bozza di relazione predisposta dal CP_1
CTU, dopo avere richiamato le norme che in generale disciplinano le distanze dal confine stradale che devono essere rispettate nelle nuove costruzioni o ricostruzioni, ha genericamente sostenuto che ciò rende eventuali ampliamenti del capannone, sul lato fronte del
cavalcaferrovia, del tutto irrealizzabili essendo il perimetro esterno del capannone distante
meno di dieci metri la termine della fascia di rispetto e che, peraltro, il sig. non può CP_1
costruire neppure sul lato opposto (anteriore) del capannone essendo questo … riservato
all'ingresso dei camion e degli articolati, ma, a ben vedere, non ha offerto alcun elemento di valutazione idoneo a dimostrare che il fondo oggetto di causa, che, come detto, ricade in zona agricola e sul quale sono stati già realizzati dei fabbricati con una superficie complessiva pari a 594 metri quadrati, avesse ancora una potenzialità edificatoria non sfruttata, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione del relativo coefficiente di riduzione.
4.6 In definitiva, dunque, applicando al valore di euro 496.404,69 il coefficiente di deprezzamento per la ridotta manovrabilità e maggiore usura della pavimentazione industriale
(8%), il coefficiente di deprezzamento per la ridotta capacità di ricovero mezzi agricoli (8%) e quello derivante dalla maggior visibilità e ridotta sicurezza, il valore dell'azienda post esproprio deve ritenersi pari a euro 407.051,85.
5.1 L'indennità di espropriazione, pertanto, deve essere liquidata in complessivi euro 139.403,73 (pari alla differenza tra il valore ante esproprio (euro 546.455,58) ed il valore post esproprio (euro 407.051,85)).
5.2 L'indennità di occupazione temporanea (dall'immissione in possesso del 6 maggio
2015 al decreto di esproprio del 12 luglio 2019), invece, deve essere calcolata secondo i criteri dettati dall'art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e deve essere liquidata in euro 49.372,09 per le aree oggetto di esproprio (737 metri quadri) e in euro 13.935,05 per le aree non oggetto di esproprio (208 metri quadri).
5.3 Tali somme sono state pacificamente già depositate presso il MEF.
5.4 Poiché la stima dell'indennità supera di oltre un decimo la somma determinata in via provvisoria dall'ente espropriante, le spese della terna devono restare a carico di quest'ultimo.
5.4 Le spese del presente giudizio, invece, considerato l'esito della lite, che ha visto accolte
CO solo in parte le doglianze di devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) determina in complessivi euro 139.403,73 l'indennità di espropriazione del terreno di proprietà di distinto in catasto al foglio 21 con la particella 3980 (derivata dal COroparte_1
frazionamento della particella 3448), oggetto del decreto di esproprio n. 85 del 12 luglio
2019;
2) determina l'indennità di occupazione temporanea (dall'immissione in possesso del 6
maggio 2015 al decreto di esproprio del 12 luglio 2019) in euro 49.372,09 per le aree oggetto di esproprio (737 metri quadri) e in euro 13.935,05 per le aree non oggetto di esproprio (208
metri quadri);
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cagliari, 9 aprile 2025 Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore dott. Stefano Greco