Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/04/2026, n. 7311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7311 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7467 del 2025, proposto da LO Di IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale - Ufficio IV, prot. 374 del 31.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A030-Musica nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Lazio, nella parte in cui non viene inserito il ricorrente tra i vincitori riservatari;
b) della graduatoria allegata al decreto impugnato sub a);
c) per quanto possa occorrere, del “Dettaglio della graduatoria” pubblicato sulla piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, nella parte in cui, nella sezione “Stato della domanda”, non inserisce il ricorrente tra i candidati inclusi con riserva;
d) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RO DA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. – Con il presente gravame, parte ricorrente deduce di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di primo grado) per la Regione Lazio e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100 (nello specifico, punti 190,25 comprensivo della valutazione dei titoli).
Nello specifico, rappresenta che i posti per la classe di concorso “Musica nella scuola secondaria di primo grado”, sono stati aumentati a 127 posti complessivi, 38 dei quali da coprire con la riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del menzionato d.m. 205/23.
Ciononostante, il ricorrente lamenta di non essere stato inserito in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute e, a sostegno del ricorso, formula i seguenti motivi in diritto:
I) “ 1. Violazione dell’art.13, commi 9 e 10 del d.m.26.10.2023, n.205. Violazione degli artt.3 e ss. del bando di concorso. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ”, con cui censura la mancata valutazione del titolo di riserva posseduto e dichiarato ai sensi dell’art. 59, comma 11, d.l. 73/2021 (c.d. ‘triennalista’); invero la Commissione non avrebbe tenuto conto del titolo di riserva al momento della redazione della graduatoria, essendo il punteggio conseguito idoneo a collocarlo “ al 37° posto (dei 38 riservati ex art. 13, commi 9 e 10 del d.m. 205/23) ”.
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 1.7.2025, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, depositando una relazione amministrativa il 9.7.2025 e documentazione il successivo 11.7.2025.
1.3. Alla camera di consiglio del 15.7.2025, la Sezione disponeva il mutamento del rito (in quanto ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022) e incombenti istruttori ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente.
1.4. A detto incombente, il ricorrente adempieva con documentazione depositata il 22.7.2025.
1.5. Alla successiva camera di consiglio del giorno 7.10.2025, veniva respinta l’istanza cautelare di parte ricorrente.
1.6. In vista della udienza di merito, parte ricorrente depositava memoria con cui ribadiva la mancata valutazione del titolo di riserva, a differenza di altri candidati che – con punteggio inferiore a quello del ricorrente – risultavano vincitori in quanto riservatari.
2. – Alla pubblica udienza del giorno 8.4.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato.
3.1. Nel merito, va preliminarmente ricordato quanto già di recente affermato da questa Sezione in merito ai criteri di valutazione delle riserve in sede nell’ambito dei concorsi banditi ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per cui il concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni.
Si richiamano sul punto le considerazioni rilevanti, cui il Collegio ritiene di aderire: “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio,, III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10-bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10, nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione), concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati.
Nello stesso senso depongono:
- l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”);
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso”.
Il diverso orientamento che ritiene invece che i candidati riservatari, anche se vincitori per merito, debbano essere computati ai fini della saturazione della quota di riserva (cfr. Cons. St., II, n. 11266/2023, richiamato da ultimo da TAR Campania, IV, n. 7354 e 7447/2025 e da TAR Calabria, II, n. 1464/2025) non appare trasponibile al caso de quo, riguardando una fattispecie relativa ad una riserva a favore dei candidati provenienti da alcune scuole militari, disciplinata dall’art. 649 cod ord mil e in cui la stessa lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo (“[…] La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito”; cfr. par. 7.1. sent. n. 11266/2023, cit.).
Neppure decisivi, in senso contrario, appaiono gli atri riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, considerando che:
- Cons. St., VI, n. 1775/2014, attiene ad un caso relativo ad un concorso interno per dirigenti dell’I.C.E., disciplinato specificatamente dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 che introduceva in sede di prima applicazione previsioni ad hoc e derogatorie in tema di riserva per il personale apicale dell’amministrazione che indiceva il concorso;
- le decisioni della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373) si pronunciano su concorsi disciplinati da leggi regionali, cui non si applicava il limite previsto dal citato art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e nelle quali le riserve previste avevano sostanzialmente eliso il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., riservando la quasi totalità dei posti messi a concorso in favore del personale interno.
Peraltro, la stessa Corte cost., nella citata sentenza n. 274/2003, giudicando compatibile con l’art. 97 Cost. una riserva del 50% dei posti prevista dalla Regione Sardegna in favore dei lavoratori socialmente utili e di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ha osservato come “La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato art. 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria”.
Nel caso che ci occupa, dunque – e diversamente dai precedenti appena citati – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso.
Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva. ” (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 21459/2025 e n. 1679/2026).
3.2. Muovendo da tali premesse, il Collegio rileva che nel presente giudizio – a fronte della specifica doglianza del ricorrente circa l’omissione della valutazione del titolo di riserva posseduto e della idoneità del punteggio a collocarlo tra i vincitori per titolo di riserva – l’Amministrazione si limita a rappresentare nella relazione prodotta agli atti che:
- la Commissione avrebbe riconosciuto la riserva del 30%;
- tuttavia il punteggio conseguito non sarebbe in ogni caso utile a collocarlo tra i vincitori in quanto “ l’ultimo candidato in graduatoria per merito e con riserva del 30% è collocato alla posizione 96 con punti 200, superiore al punteggio del ricorrente ” (relazione del 18.6.2025, p. 2).
Tale affermazione, se da un lato non appare corretta, dall’altro non affronta gli elementi oggetto di specifica contestazione nel ricorso e – stante anche l’assenza di difese tecniche sul punto cui spetta l’onere di selezionare gli argomenti da sottoporre al Giudice (cfr. Cons. St., II, n. 9011/2025) – non è nel complesso idonea a superare la ricostruzione operata dal ricorrente e fornire una adeguata spiegazione delle modalità con cui l’Amministrazione ha tenuto conto del titolo di riserva dichiarato.
Nello specifico dalla graduatoria prodotta in atti (all.to 2- bis ) emerge che l’ultimo dei vincitori inseriti per merito e con riserva ha conseguito un punteggio di 198,75 e non 200, come indicato nella relazione ministeriale. Tuttavia, la relazione tuttavia non chiarisce come siano stati valutati gli altri riservatari che, come il ricorrente, pur avendo titolo alla riserva ex art. 13, co. 9, D.M. n. 205/2023, non avevano conseguito un punteggio utile per risultare vincitori per merito).
In particolare, dall’esame della graduatoria prodotta non risulta incluso nessun candidato titolare di riserva del 30% che non sia anche vincitore per merito. Al contrario, sulla base dei principi richiamati in precedenza, i riservatari vincitori per merito non dovrebbero essere computati ai fini della saturazione della quota del 30%.
Infine, il riscontro istruttorio ministeriale non tiene conto della circostanza – rappresentata dal ricorrente (sia nel ricorso sia nella memoria ex art. 73, co. 3, c.p.a.), senza essere stato sul punto contestato – che il numero dei riservatari ex articolo 13, commi 9 e 10, D.M. n. 205/2023 nella procedura in questione, a seguito dell’aumento del contingente a 127 posti, fosse divenuto pari a 38.
Le suesposte circostanze – unitamente all’assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte della difesa dell’amministrazione resistente – consentono al Collegio di delibare favorevolmente il motivo di censura ricorsuale attinente alla violazione dell’art.13, commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023, in relazione al diritto di riserva da riconoscere al ricorrente per il servizio triennale prestato nelle istituzioni scolastiche.
4. – Il ricorso, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la valutazione del titolo di riserva dichiarato, sulla base dei principi sopra esposti in merito al computo delle riserve.
Da ciò consegue l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di rivalutare la posizione del ricorrente, conformandosi ai principi richiamati e adottando, ove necessarie e conseguenti, ogni determinazione in merito alla graduatoria del concorso oggetto del ricorso.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione e della esistenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RO DA PI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RO DA PI | DR SE |
IL SEGRETARIO