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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4307 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) via Togliatti n.1, Parte_1 presso lo studio dei procuratori Avv. Stab. Achille Reccia e Avv. Cipriano Di Tella, che la rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 agosto 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, chiedendo al Controparte_2 giudice l'accertamento del proprio diritto, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per la somma di € 2.000,00.
1.1. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e, alla prima udienza dell'11 giugno
2024, il giudice ha rilevato la nullità della notifica, e ha assegnato alla lavoratrice un termine per il suo rinnovo. All'udienza del 24 settembre 2024, il giudice ha rilevato la nullità del rinnovo della notifica, concedendo un ulteriore termine alla parte ricorrente.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 è stata infine dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto.
2. Con provvedimento dell'1 ottobre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Deve essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 cod. proc. civ. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma (Cass.
10 aprile 2000, n. 4529); inoltre, la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 del c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia a oggetto un ricorso per cassazione,
l'inammissibilità del medesimo, restando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine stante la sua perentorietà e la conseguente improrogabilità di quello già concesso e non rinnovabile (Cass. 11 novembre 2003, n. 16924).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato alla ricorrente, all'udienza dell'11 giugno
2024, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato, con improrogabilità del termine stesso.
La dichiarazione di contumacia della parte convenuta deve essere pertanto revocata.
3.3. Dalla nullità del rinnovo della notifica eseguito per l'udienza del 24 settembre 2024, ovvero dal mancato rispetto del termine perentorio, consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice
ET GE ZZ