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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 215/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GUIDO MARONE
ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO – SEDE DI TRIESTE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di
Trieste, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Trieste, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-
2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024
n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-
2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A,
Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Trieste, per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio sostitutivo civile;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente, che ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del
Pag. 2 di 10 personale ATA, valida per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza, ha dedotto che:
- nelle tabelle di valutazione dei titoli validi per la graduatoria è previsto che, se il servizio militare (o un servizio sostitutivo) è prestato in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a 6 punti per ogni anno di servizio;
se invece questa condizione non è rispettata, ma il candidato ha svolto un servizio alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di enti locali, di patronati scolastici o di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, il candidato riceve solo 0,6 punti per ogni anno di servizio;
- il decreto ministeriale 89/2024 contrasta con l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 in base al quale “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutto gli effetti”; se il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, dovrebbe valere quanto i servizi prestati presso le altre pubbliche amministrazioni, cioè, nel caso di specie, 6 punti e non 0,6 punti;
- l'articolo 2050 comma 1 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”;
- poiché il decreto ministeriale a cui sono allegate le tabelle di valutazione contrasterebbe con le norme di rango primario citate, esso dovrebbe essere disapplicato con la conseguente attribuzione al ricorrente di 6 punti in riconoscimento del periodo di servizio militare eseguito.
Con memoria depositata l'8 luglio 2025 si è costituito il
[...]
, chiedendo al Tribunale di respingere tutte le pretese Controparte_1 attoree, con rifusione di spese processuali.
A sostegno delle sue ragioni, il ha dedotto che: CP_1
- il contrasto tra il decreto ministeriale 89/2024 e l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 non sussisterebbe, poiché la normativa non impedirebbe all'Amministrazione di modulare gli effetti della parificazione del
Pag. 3 di 10 servizio militare e l'attribuzione del punteggio di 0,6 non negherebbe valore al servizio militare, ma semplicemente regolerebbe tale valore;
considerata quindi l'aderenza della norma di secondo grado ai dettami della norma di primo grado, non sarebbe possibile dare luogo alla disapplicazione, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la passata disciplina contenuta nel decreto ministeriale 44/2011, che non attribuiva alcun valore al servizio militare prestato non in costanza di nomina;
- non esisterebbero norme che impongono la misura dei punteggi da attribuire ai candidati;
non esisterebbero nemmeno norme che vietano di distinguere, nel valutare il punteggio riferito al servizio di leva, a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o prima della sua instaurazione, tenendo anche conto che lo scopo dell'articolo 569 comma 3 è evitare che alcuni effetti, come l'attribuzione di punteggio nelle graduatorie, siano radicalmente esclusi;
- sarebbe perciò più coerente l'interpretazione per cui il sintagma “a tutti gli effetti” va inteso nel senso che il periodo di servizio militare va valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza sospensioni, nel caso in cui sia prestato in costanza di rapporto, mentre, negli altri casi, si dovrà riconoscere lo stesso punteggio che attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
- dato che il ricorrente non era impiegato nel settore scolastico prima del servizio militare, né risultava altrimenti parte di un rapporto di lavoro, egli non avrebbe diritto all'assegnazione del punteggio attribuito alla “medesima qualifica”, cioè all'ottenimento dei 6 punti richiesti, ma solamente a ottenere il punteggio riservato a chi era alle dipendenze di un'amministrazione statale (nel caso di specie, l'amministrazione militare), computato in 0,6 punti.
All'udienza del 23 luglio 2025, preso atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo conciliativo e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti a concludere;
i procuratori hanno insistito per l'accoglimento delle
Pag. 4 di 10 conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente relativamente a tutti i candidati inseriti, per la provincia di Trieste, per le graduatorie di circolo e istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027, occorre osservare che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali, “sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria” (così Cass. n. 15912/2009). Tale situazione non ricorre nel caso di specie e non è dunque necessario procedere all'integrazione del contraddittorio.
Venendo al merito, va evidenziato che l'allegato A del D.M. 89/2024, dettando la disciplina per le graduatorie di circolo e di istituto per il personale
ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
“-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50; -per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05”.
Relativamente al servizio militare, viene precisato che
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso
Pag. 5 di 10 alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Quanto al quadro normativo che disciplina la materia, va ricordato che l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 prevede che:
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare, in materia di valutazione del servizio militare nell'ambito dei concorsi pubblici, stabilisce che:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Recenti sentenze della Corte di cassazione hanno chiarito innanzitutto che i primi due commi dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare devono essere considerati in maniera non separata, ma integrata. La Corte ha infatti affermato come “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al
Pag. 6 di 10 sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., n. 5679/2020).
Perciò, la Corte ha stabilito un principio fondamentale a cui è necessario attenersi: il servizio militare (e il servizio civile a esso equiparato) deve avere nelle graduatorie selettive un valore non inferiore rispetto a quello attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel presente caso si discute non sull'eventualità che il periodo di servizio militare sia considerato ai fini delle graduatorie, ma sul numero di punti da assegnare a chi abbia svolto tale servizio. In particolare, il thema decidendi concerne la differenziazione, nell'assegnazione del punteggio, tra chi ha svolto il servizio militare sospendendo un rapporto di lavoro già in corso con la Pubblica amministrazione di riferimento e chi non era già parte di tale rapporto prima dello svolgimento del servizio militare.
Nel caso di specie, è pacifico che, in virtù del servizio militare prestato, il ricorrente abbia ottenuto il punteggio riconosciuto per il servizio esercitato presso enti pubblici, cioè 0,6 punti per anno. Egli, infatti, svolgendo il servizio militare obbligatorio, aveva reso un'attività alle dipendenze dell'Esercito italiano, ente indubbiamente qualificato come pubblico.
Il ricorrente reclama il contrasto tra la disposizione di rango secondario in base alla quale gli è stato attribuito il punteggio di 0,6 e la disposizione di rango primario che impone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994).
Come correttamente illustrato nell'atto introduttivo, la norma citata ha
“carattere assolutamente generale” e ha la funzione di impedire alle pubbliche
Pag. 7 di 10 amministrazioni qualunque “limitazione di sorta al riconoscimento del servizio di leva”.
Tuttavia, non si può sostenere che l'allegato A del decreto ministeriale
89/2024, pedissequamente applicato dall'Amministrazione, limiti ingiustificatamente il riconoscimento del servizio di leva.
L'articolo 569 comma 3 intende infatti scongiurare il mancato riconoscimento del servizio di leva ai fini delle procedure lato sensu concorsuali come quella a cui ha partecipato il ricorrente, come accadrebbe se non fosse riconosciuto alcun punteggio con riferimento al periodo di servizio militare svolto.
Il ricorrente sostiene però di avere diritto al riconoscimento di 6 punti in luogo degli 0,6 che gli sono stati effettivamente assegnati per il servizio militare svolto, denunciando di aver subito un trattamento irragionevolmente sfavorevole.
Occorre ricordare che il già menzionato allegato A riconosce 6 punti annui per i servizi prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nel settore dell'istruzione pubblica e riconosce invece 0,6 punti annui per i servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali, oltre che negli Enti locali e nei patronati scolastici.
La ragione di tale trattamento differenziato è evidente e non irragionevole, come sostenuto dalla parte ricorrente.
La procedura concorsuale in questione ha lo scopo di selezionare i candidati maggiormente capaci di svolgere il ruolo di dipendente di tipo ATA per le amministrazioni scolastiche. Di conseguenza, è assolutamente fisiologico che siano premiati con un punteggio maggiore coloro che hanno maggior esperienza nel settore di riferimento grazie al lavoro già prestato nello stesso ruolo. Il servizio militare, pur essendo un'attività meritevole di riconoscimento, non è strettamente funzionale al più competente svolgimento dell'attività di personale ATA alle dipendenze dell'amministrazione scolastica. Di conseguenza, appare ragionevole sia che al servizio militare corrisponda l'attribuzione di un punteggio sia che tale punteggio sia inferiore a quello assegnato per lo svolgimento di attività
Pag. 8 di 10 strettamente connesse con quelle che il candidato sarebbe destinato a compiere qualora fosse selezionato.
L'attribuzione di 6 punti per l'anno di servizio militare di leva a coloro che hanno reso tale servizio in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell'amministrazione scolastica pubblica deriva dal combinato disposto del punto
A dell'allegato A al decreto ministeriale 89/2024 e della tabella presente nell'allegato A/1 allo stesso decreto. Il punto A stabilisce che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”. Anche questa previsione risulta assolutamente ragionevole, in quanto mira a non pregiudicare coloro che hanno svolto il servizio militare in luogo di un'attività lavorativa già iniziata e attributiva di punti in graduatoria. La sospensione di tale attività a causa dell'obbligo di leva non può certo andare a detrimento del lavoratore, come si desume dall'articolo 52 della Costituzione, a mente del quale l'adempimento dell'obbligo di leva “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Appare evidente che tale pregiudizio si verificherebbe qualora, a causa del servizio di leva che ha sospeso l'attività lavorativa già in corso, il candidato si vedesse riconoscere un punteggio inferiore a quello previsto per l'attività lavorativa che avrebbe eseguito qualora non fosse stato coscritto.
Nel caso di specie, però, il ricorrente, al momento in cui è stato chiamato per la leva, non stava svolgendo alcuna attività nell'amministrazione scolastica.
Pertanto, l'arruolamento non lo ha distolto da un'attività lavorativa che gli avrebbe dato diritto a 6 punti per anno. Di conseguenza, non v'è ragione per assegnare al ricorrente i 6 punti richiesti. Appare invece pienamente legittima l'attribuzione degli 0,6 punti effettuata dall'Amministrazione, in quanto il ricorrente ha svolto tra il novembre 1988 e l'ottobre 1989 un servizio alle dipendenze dell'amministrazione statale mentre non era già in corso un'attività lavorativa al servizio dell'amministrazione scolastica, in virtù della quale avrebbe avuto diritto al riconoscimento degli 0,6 punti.
Pag. 9 di 10 L'assegnazione di 0,6 punti non contrasta neppure con l'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare in quanto il periodo trascorso presso le forze armate è valutato “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (articolo
2050 comma 1). Essa non contrasta nemmeno con l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994, poiché “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”, essendo stato riconosciuto in graduatoria. Quest'ultima norma, è bene osservare, stabilisce soltanto che il periodo di leva dev'essere riconosciuto, non quale punteggio debba essere attribuito per il servizio militare. La scelta sul punteggio da assegnare è legittimamente rimessa alla discrezionalità della
Pubblica Amministrazione, espressa nel decreto ministeriale 89/2024 e nei relativi allegati.
Questo Giudice non ritiene, dunque, di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal ricorrente, che non tiene conto della differenza di situazioni tra chi presta il servizio militare in costanza di un rapporto con la p.A. che darebbe - in caso di mancata sospensione del rapporto – diritto ad un punteggio di 6 punti e chi, invece, presta servizio militare senza alcuna sospensione di un rapporto di lavoro, come nel caso di specie.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, 23 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 215/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GUIDO MARONE
ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO – SEDE DI TRIESTE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di
Trieste, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di Trieste, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-
2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024
n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-
2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A,
Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Trieste, per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare e/o servizio sostitutivo civile;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente, che ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del
Pag. 2 di 10 personale ATA, valida per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza, ha dedotto che:
- nelle tabelle di valutazione dei titoli validi per la graduatoria è previsto che, se il servizio militare (o un servizio sostitutivo) è prestato in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a 6 punti per ogni anno di servizio;
se invece questa condizione non è rispettata, ma il candidato ha svolto un servizio alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di enti locali, di patronati scolastici o di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, il candidato riceve solo 0,6 punti per ogni anno di servizio;
- il decreto ministeriale 89/2024 contrasta con l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 in base al quale “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutto gli effetti”; se il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, dovrebbe valere quanto i servizi prestati presso le altre pubbliche amministrazioni, cioè, nel caso di specie, 6 punti e non 0,6 punti;
- l'articolo 2050 comma 1 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”;
- poiché il decreto ministeriale a cui sono allegate le tabelle di valutazione contrasterebbe con le norme di rango primario citate, esso dovrebbe essere disapplicato con la conseguente attribuzione al ricorrente di 6 punti in riconoscimento del periodo di servizio militare eseguito.
Con memoria depositata l'8 luglio 2025 si è costituito il
[...]
, chiedendo al Tribunale di respingere tutte le pretese Controparte_1 attoree, con rifusione di spese processuali.
A sostegno delle sue ragioni, il ha dedotto che: CP_1
- il contrasto tra il decreto ministeriale 89/2024 e l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 non sussisterebbe, poiché la normativa non impedirebbe all'Amministrazione di modulare gli effetti della parificazione del
Pag. 3 di 10 servizio militare e l'attribuzione del punteggio di 0,6 non negherebbe valore al servizio militare, ma semplicemente regolerebbe tale valore;
considerata quindi l'aderenza della norma di secondo grado ai dettami della norma di primo grado, non sarebbe possibile dare luogo alla disapplicazione, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la passata disciplina contenuta nel decreto ministeriale 44/2011, che non attribuiva alcun valore al servizio militare prestato non in costanza di nomina;
- non esisterebbero norme che impongono la misura dei punteggi da attribuire ai candidati;
non esisterebbero nemmeno norme che vietano di distinguere, nel valutare il punteggio riferito al servizio di leva, a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o prima della sua instaurazione, tenendo anche conto che lo scopo dell'articolo 569 comma 3 è evitare che alcuni effetti, come l'attribuzione di punteggio nelle graduatorie, siano radicalmente esclusi;
- sarebbe perciò più coerente l'interpretazione per cui il sintagma “a tutti gli effetti” va inteso nel senso che il periodo di servizio militare va valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza sospensioni, nel caso in cui sia prestato in costanza di rapporto, mentre, negli altri casi, si dovrà riconoscere lo stesso punteggio che attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
- dato che il ricorrente non era impiegato nel settore scolastico prima del servizio militare, né risultava altrimenti parte di un rapporto di lavoro, egli non avrebbe diritto all'assegnazione del punteggio attribuito alla “medesima qualifica”, cioè all'ottenimento dei 6 punti richiesti, ma solamente a ottenere il punteggio riservato a chi era alle dipendenze di un'amministrazione statale (nel caso di specie, l'amministrazione militare), computato in 0,6 punti.
All'udienza del 23 luglio 2025, preso atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo conciliativo e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti a concludere;
i procuratori hanno insistito per l'accoglimento delle
Pag. 4 di 10 conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente relativamente a tutti i candidati inseriti, per la provincia di Trieste, per le graduatorie di circolo e istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027, occorre osservare che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali, “sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria” (così Cass. n. 15912/2009). Tale situazione non ricorre nel caso di specie e non è dunque necessario procedere all'integrazione del contraddittorio.
Venendo al merito, va evidenziato che l'allegato A del D.M. 89/2024, dettando la disciplina per le graduatorie di circolo e di istituto per il personale
ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
“-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50; -per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05”.
Relativamente al servizio militare, viene precisato che
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso
Pag. 5 di 10 alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Quanto al quadro normativo che disciplina la materia, va ricordato che l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994 prevede che:
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare, in materia di valutazione del servizio militare nell'ambito dei concorsi pubblici, stabilisce che:
“
1. I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Recenti sentenze della Corte di cassazione hanno chiarito innanzitutto che i primi due commi dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare devono essere considerati in maniera non separata, ma integrata. La Corte ha infatti affermato come “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al
Pag. 6 di 10 sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., n. 5679/2020).
Perciò, la Corte ha stabilito un principio fondamentale a cui è necessario attenersi: il servizio militare (e il servizio civile a esso equiparato) deve avere nelle graduatorie selettive un valore non inferiore rispetto a quello attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel presente caso si discute non sull'eventualità che il periodo di servizio militare sia considerato ai fini delle graduatorie, ma sul numero di punti da assegnare a chi abbia svolto tale servizio. In particolare, il thema decidendi concerne la differenziazione, nell'assegnazione del punteggio, tra chi ha svolto il servizio militare sospendendo un rapporto di lavoro già in corso con la Pubblica amministrazione di riferimento e chi non era già parte di tale rapporto prima dello svolgimento del servizio militare.
Nel caso di specie, è pacifico che, in virtù del servizio militare prestato, il ricorrente abbia ottenuto il punteggio riconosciuto per il servizio esercitato presso enti pubblici, cioè 0,6 punti per anno. Egli, infatti, svolgendo il servizio militare obbligatorio, aveva reso un'attività alle dipendenze dell'Esercito italiano, ente indubbiamente qualificato come pubblico.
Il ricorrente reclama il contrasto tra la disposizione di rango secondario in base alla quale gli è stato attribuito il punteggio di 0,6 e la disposizione di rango primario che impone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994).
Come correttamente illustrato nell'atto introduttivo, la norma citata ha
“carattere assolutamente generale” e ha la funzione di impedire alle pubbliche
Pag. 7 di 10 amministrazioni qualunque “limitazione di sorta al riconoscimento del servizio di leva”.
Tuttavia, non si può sostenere che l'allegato A del decreto ministeriale
89/2024, pedissequamente applicato dall'Amministrazione, limiti ingiustificatamente il riconoscimento del servizio di leva.
L'articolo 569 comma 3 intende infatti scongiurare il mancato riconoscimento del servizio di leva ai fini delle procedure lato sensu concorsuali come quella a cui ha partecipato il ricorrente, come accadrebbe se non fosse riconosciuto alcun punteggio con riferimento al periodo di servizio militare svolto.
Il ricorrente sostiene però di avere diritto al riconoscimento di 6 punti in luogo degli 0,6 che gli sono stati effettivamente assegnati per il servizio militare svolto, denunciando di aver subito un trattamento irragionevolmente sfavorevole.
Occorre ricordare che il già menzionato allegato A riconosce 6 punti annui per i servizi prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nel settore dell'istruzione pubblica e riconosce invece 0,6 punti annui per i servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali, oltre che negli Enti locali e nei patronati scolastici.
La ragione di tale trattamento differenziato è evidente e non irragionevole, come sostenuto dalla parte ricorrente.
La procedura concorsuale in questione ha lo scopo di selezionare i candidati maggiormente capaci di svolgere il ruolo di dipendente di tipo ATA per le amministrazioni scolastiche. Di conseguenza, è assolutamente fisiologico che siano premiati con un punteggio maggiore coloro che hanno maggior esperienza nel settore di riferimento grazie al lavoro già prestato nello stesso ruolo. Il servizio militare, pur essendo un'attività meritevole di riconoscimento, non è strettamente funzionale al più competente svolgimento dell'attività di personale ATA alle dipendenze dell'amministrazione scolastica. Di conseguenza, appare ragionevole sia che al servizio militare corrisponda l'attribuzione di un punteggio sia che tale punteggio sia inferiore a quello assegnato per lo svolgimento di attività
Pag. 8 di 10 strettamente connesse con quelle che il candidato sarebbe destinato a compiere qualora fosse selezionato.
L'attribuzione di 6 punti per l'anno di servizio militare di leva a coloro che hanno reso tale servizio in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell'amministrazione scolastica pubblica deriva dal combinato disposto del punto
A dell'allegato A al decreto ministeriale 89/2024 e della tabella presente nell'allegato A/1 allo stesso decreto. Il punto A stabilisce che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”. Anche questa previsione risulta assolutamente ragionevole, in quanto mira a non pregiudicare coloro che hanno svolto il servizio militare in luogo di un'attività lavorativa già iniziata e attributiva di punti in graduatoria. La sospensione di tale attività a causa dell'obbligo di leva non può certo andare a detrimento del lavoratore, come si desume dall'articolo 52 della Costituzione, a mente del quale l'adempimento dell'obbligo di leva “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Appare evidente che tale pregiudizio si verificherebbe qualora, a causa del servizio di leva che ha sospeso l'attività lavorativa già in corso, il candidato si vedesse riconoscere un punteggio inferiore a quello previsto per l'attività lavorativa che avrebbe eseguito qualora non fosse stato coscritto.
Nel caso di specie, però, il ricorrente, al momento in cui è stato chiamato per la leva, non stava svolgendo alcuna attività nell'amministrazione scolastica.
Pertanto, l'arruolamento non lo ha distolto da un'attività lavorativa che gli avrebbe dato diritto a 6 punti per anno. Di conseguenza, non v'è ragione per assegnare al ricorrente i 6 punti richiesti. Appare invece pienamente legittima l'attribuzione degli 0,6 punti effettuata dall'Amministrazione, in quanto il ricorrente ha svolto tra il novembre 1988 e l'ottobre 1989 un servizio alle dipendenze dell'amministrazione statale mentre non era già in corso un'attività lavorativa al servizio dell'amministrazione scolastica, in virtù della quale avrebbe avuto diritto al riconoscimento degli 0,6 punti.
Pag. 9 di 10 L'assegnazione di 0,6 punti non contrasta neppure con l'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare in quanto il periodo trascorso presso le forze armate è valutato “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (articolo
2050 comma 1). Essa non contrasta nemmeno con l'articolo 569 comma 3 del decreto legislativo 297/1994, poiché “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”, essendo stato riconosciuto in graduatoria. Quest'ultima norma, è bene osservare, stabilisce soltanto che il periodo di leva dev'essere riconosciuto, non quale punteggio debba essere attribuito per il servizio militare. La scelta sul punteggio da assegnare è legittimamente rimessa alla discrezionalità della
Pubblica Amministrazione, espressa nel decreto ministeriale 89/2024 e nei relativi allegati.
Questo Giudice non ritiene, dunque, di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal ricorrente, che non tiene conto della differenza di situazioni tra chi presta il servizio militare in costanza di un rapporto con la p.A. che darebbe - in caso di mancata sospensione del rapporto – diritto ad un punteggio di 6 punti e chi, invece, presta servizio militare senza alcuna sospensione di un rapporto di lavoro, come nel caso di specie.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, 23 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Michela Bortolami
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