Articolo 5 bis della Legge 21 giugno 1986, n. 317
Articolo 5Articolo 8
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19 gennaio 2018
Art. 5-bis. (( (Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche).)) (( 1. Fatto salvo l'articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica e' immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all'Unita' centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 , salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso e' sufficiente corredare il progetto dell'atto con cui si dispone l'adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L'amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all'Unita' centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l'ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono piu' rigorosi le specificazioni o i requisiti.
2. Per consentire all'Unita' centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535 , l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano gia' dal progetto;
b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli elementi di informazione ivi previsti;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unita' centrale di notifica si conforma nel provvedere alla procedura di informazione di cui alla presente legge;
d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, quando la conoscenza di detto testo e' necessario per valutare la portata del progetto di regola tecnica; se tale testo e' gia' stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, e' sufficiente indicare gli estremi di detta comunicazione;
e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi per la sicurezza ed integrita' del sistema finanziario che la giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2015/1535 ;
f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea che prevedono procedure di notifica;
g) indicazione dei motivi che giustificano l'omissione della notifica del progetto di regola tecnica all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi degli Accordi sulle barriere tecniche al commercio (Technical Barriers to Trade-TBT) e sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi internazionali.
3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all'Unita' centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.
4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unita' centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.
5. L'obbligo di trasmissione all'Unita' centrale di notifica ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1 si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle Autorita' cui e' riconosciuta la competenza di adottare regole tecniche applicabili in una parte importante del territorio nazionale; l'elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza istituzionale prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo economico, e' comunicato alla Commissione europea dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi adempimenti sono individuati autonomamente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. L'Unita' centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui al comma 1, curando che tale comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-bis.
7. L'Unita' centrale di notifica, anche su richiesta delle amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che trasmettono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano piu' amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della completezza e coerenza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.
8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo progetto rientranti nel campo di applicazione della procedura di informazione preventiva di cui alla presente legge e' contenuto un riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535 .
9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista da un altro atto dell'Unione europea, e l'amministrazione competente non intende avvalersi della facolta' di effettuare la comunicazione ai sensi di tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico di notifica gestito dall'Unita' centrale di notifica, facendone richiesta come previsto al comma 2, lettera f), puo' effettuare anche la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unita' centrale di notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione del numero e della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del progetto di regole tecniche comunicato dalla amministrazione competente secondo la procedura prevista da altri atti dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica provvede tempestivamente a comunicare il medesimo progetto di regola tecnica attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell' articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni.
10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, l'amministrazione competente trasmette all'Unita' centrale di notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio. ))
Entrata in vigore il 19 gennaio 2018
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