Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 127-1/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente Rel Dott.ssa Ida Moretti Giudice Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 127-1/2024 R.G.A.V.G., avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata proposto da RI UC ([...]), nato a [...] l'[...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Rosiello ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Benevento, alla Via G. Calandriello, 1; nei confronti di RI TO ([...]), nato a [...] il [...] e residente a [...];
Il Tribunale
letto il ricorso depositato in data 17.10.2024 da SE IA per l'apertura della liquidazione controllata di RI EN, deducendone l'insolvenza; letta la comparsa di costituzione depositata in data 11.12.2024 con cui il debitore ha dedotto che, pur versando in condizioni patrimoniali difficoltose, non può essere considerato insolvente o in stato di crisi, in quanto ,ad eccezione del ricorrente, non vi sono altri creditori insoddisfatti;
ha dedotto altresì che non sussiste la condizione richiesta dall'art. 268, comma II, in quanto, a seguito di una parziale soddisfazione del SE, non si raggiunge la soglia dei 50 mila euro;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
verificata la sussistenza , in capo al resistente EN RI, del requisito soggettivo per la sottoposizione alla procedura di liquidazione controllata , invero il debitore esercita l'attività di ingegnere e pertanto è da qualificare quale professionista non sottoponibile a procedura di liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali a mente dell'art 2 comma 1 lett.c) CCII;
in particolare significativo , ai fini che interessano , è il dato dell'esito infruttuoso delle procedure di esecuzione individuale -pignoramenti presso terzi- promosse ad istanza del ricorrente nei confronti del debitore rispettivamente in data 2.2.2021 e del 3.1.2023 , attese le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati;
né può sottacersi che dalle informazioni richieste d'ufficio alla Guardia di Finanza, emerge a carico del EN una debitoria complessiva di euro 327.584,06 nascente da cartelle e avvisi di pagamento inevasi;
peraltro è anche emerso che l' autovettura, modello BMW, targata DT373GS, di sua proprietà è gravata da provvedimenti di fermo amministrativo per crediti erariali di oltre € 39.000,00; i dati di fatto innanzi evidenziati, ed in particolare il fatto che l'inadempimento è assai risalente nel tempo, certificano, quindi, l'impossibilità per la parte ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni trovandosi, quindi in situazione di definitiva insolvenza;
considerato che
sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 posto che il solo credito complessivo della parte istante ( cui va aggiunto il debito verso l'erario per come emerso dalla informativa citata) ammonta a circa 140.000,00 euro, somma che supera ampiamente la soglia ivi indicata di euro 50.000; verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa aprirsi la procedura di liquidazione controllata del resistente EN RI;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del Liquidatore, individuato nell'elenco dei gestori della crisi;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: RI TO ([...]), nato a [...] il [...] e residente a [...]; nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
nomina liquidatore l'avv. Ornella Mazzeo, che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione, il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata,
o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
dispone che il liquidatore: a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
Si comunichi.
Benevento, 25.03.2025 Il Presidente est. Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi