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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.2272/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 399/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in data 18.02.2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato in IR Parte_1 CodiceFiscale_1
CL (AV) presso lo studio dell'Avv.Carla Silano (C.F. ), dalla quale C.F._2
è rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
IR CL (AV) alla Via Nazionale Passo, (P. Iva ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.4, presso lo studio dell'Avv.Antonio
Panarese ( ), dal quale è rappresentata e difesa unitamente CodiceFiscale_3 all'Avv.Mario Salerno ( ) e dall'Avv. Antonio Panarese (C.F. CodiceFiscale_4
), in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE' (C.F. nato il [...] in [...] Controparte_2 C.F._6
(Marocco) e residente in [...], Frazione Pianopantano, s.n.c.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24/3/2018 la Controparte_1
esercente attività di produzione, mediante lavorazione e pressopiegatura
[...]
di lamiere e laminati, predisposizione di isolamenti termici ed acustici, posa in opera di guaine e commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta e di materiali edili in genere, esponeva che
- negli anni 2010/2011 aveva fornito materiali alla a sua Controparte_3
volta esercente attività di installazione ed il montaggio di gronde, grondaie e scossaline, rivestimenti di pareti, lavori di coperture in metallo, costruzione ed isolamento di tetti, la posa in opera di pluviali e canne fumarie, lavori di lattoneria in genere, per l'importo complessivo di € 48.395,00, giuste fatture, regolarmente contabilizzate nelle scritture contabili, n.44 del
30.03.2010, n. 49 del 13.04.2010, n. 89 del 25.06.2010, n.141 del 24.09.2010, n.175 del
12.11.2010, n. 198 del 23.12.2010, n. 55/bis del 10.05.2011, n.72 del 30.06.2011, n.176 del
14.12.2011, tutte rimaste inevase;
- in data 19.10.2012, con atto del Notaio registrato in data 25.10.2012, interveniva Per_1
lo scioglimento volontario senza liquidazione della società Controparte_3
, con successiva e conseguenziale cancellazione della stessa dal registro delle imprese
[...]
della Camera di Commercio di Avellino avvenuta in data 23.11.2012.;
- malgrado il vano tentativo esperito dalla creditrice di recuperare il credito vantato nei confronti della DBN di ON e ID s.n.c., mediante lettera di formale costituzione in mora ritualmente notificata in data 29.10.2013, essa ricorrente successivamente si vedeva costretta a proporre ricorso per D.I. presso il Tribunale di Benevento - R.G. 2476/14, depositato in cancelleria il 14.05.2014, cui faceva seguito l'emissione del D.I. n.793/2014 emesso nei confronti della DBN di ON e ID s.n.c.;
- con atto notificato in data 08.10.2014, il socio , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società ingiunta, proponeva opposizione nell'interesse e per conto della stessa sostenendo il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva della società ingiunta DBN di ON e ID per intervenuto scioglimento della stessa, giusto atto per Notaio del 9.10.2012; la cancellazione della società dal Per_1
registro delle imprese aveva determinato il venir meno di tale soggetto giuridico il quale doveva ritenersi definitivamente estinto e non più esistente, con la conseguenza che la stessa non potesse intraprendere o subire alcuna azione giudiziaria;
il decreto ingiuntivo n.792/2014 era stato emesso e notificato alla società ingiunta in data successiva all'intervenuto scioglimento della stessa, quando, ormai, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Avellino in data 23.1 1.2012, a seguito di comunicazione protocollata in data 25 .I 0.2012.
- il Tribunale di Benevento con sentenza n.2220/2017 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- non essendo il suo credito ancora prescritto e non avendo esteso nel precedente giudizio domanda nei confronti dei soci e pertanto non essendosi formato nei confronti degli stessi alcun giudicato, aveva interesse ad agire nei confronti di questi ultimi personalmente, solidalmente ed illimitatamente responsabili per i debiti contratti e non onorati dalla società estinta.
Tanto premesso, chiedeva : “1. preliminarmente, accertare e dichiarare che la
[...]
ha fornito materiali alla CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
e che, pertanto, non essendo intervenuto alcun pagamento, ne risulta ancora creditrice per la somma complessiva di € 74.379,36, di cui € 48.395,00 quale sorta capitale per fornitura merce ed € 25.983,76 per interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al reale soddisfo;
2. sempre preliminarmente, accertare e dichiarare, i Sig.ri , nato il [...] a [...]
IR CL (AV) ed ivi residente a[...]
e nato il [...] in [...] e residente in [...]
CL (AV), Frazione Pianopantano, s.n.c., C.F. come per legge ed C.F._6
in quanto soci, essere successori illimitatamente e personalmente responsabili, per le obbligazioni sociali della società estinta
3. per l'effetto Controparte_3 condannare e al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 [...]
in p.l.r.p.t., della somma complessiva di € 74.379,36, di Controparte_1 cui € 48.395,00 quale sorta capitale per fornitura merce ed € 25.983,76 per interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al reale soddisfo;
4. si chiede, sin da ora, ma con riserva di rinnovare detta richiesta in udienza, di emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c relativamente alle somme di cui controparte giammai ne ha contestato l'esistenza ed il suo ammontare ma eventualmente ne ha eccepito una presunta asserita intervenuta compensazione;
5. in via del tutto residuale, e nella ipotesi di valutazione circa la eventuale parziale esistenza dei presupposti fondanti il provvedimento sommario, disporre l'eventuale accoglimento del ricorso sempre relativamente alle somme non contestate e conseguentemente disporre il giudizio ordinario di cognizione solo sulla restante parte;
6. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Rimb. Forf., Iva e c.p.a. come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la prescrizione quinquennale Parte_1 del diritto di credito e degli interessi, nonché l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, atteso il giudicato della sentenza n.2220/2017 del Tribunale di Benevento che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva altresì il convenuto il quale riconosceva il credito della Controparte_2
ricorrente affermando che effettivamente le forniture oggetto del presente giudizio erano state regolarmente eseguite dalla eccepiva altresì la prescrizione del Controparte_4
credito.
Entrambi chiedevano il rigetto del ricorso.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ordinata ai convenuti l'esibizione Contr delle scritture della di e (che non venivano esibite e prodotte), CP_3 CP_3
ammessa ed espletata prova testimoniale la causa era assegnata n decisione.
Con sentenza n.399/2021 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 48.395,60 per sorta capitale, oltre euro 25.984,36 per interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018 per un totale di euro 74.379,36 oltre ulteriori interessi dal 17/4/2018 fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari”.
Riteneva il giudice di primo grado che i convenuti non avessero contestato le forniture di cui alle fatture prodotte, né l'entità del credito, né la cancellazione della Controparte_3
né la qualità di soci della società in nome collettivo, come tali illimitatamente
[...]
e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali non adempiute;
rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione, nonchè l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, atteso il giudicato della sentenza n.2220/2017 del Tribunale di Benevento che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.792/2014, sollevata da
, ed accoglieva la domanda. CP_3
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 13.5.2021 proponeva Parte_1
appello, contestando la statuizione di accoglimento della domanda in quanto fondata su erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, nonché sul rigetto della eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Chiedeva dunque “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, preliminarmente sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello, e conseguentemente annullare, emendare, correggere e modificare la impugnata sentenza del Tribunale di Benevento n. 399/ 2021 comunicata in data 24.02.2021, notificata a mezzo pec in data 13.04.2021; - sempre in via preliminare e principale in forza del motivo di gravame riportato al sub n. 1) del presente atto, che qui si abbia per riportato e trascritto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- in via gradata e sempre in via principale in accoglimento dei motivi di gravame di cui al punto 1) e 2) riformare la sentenza nel modo ivi indicato con conseguente accoglimento dello spiegato appello formulato dal sig. Pt_1
, con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
mancato accoglimento dello spiegato appello si chiede di tener conto del comportamento processuale dell'odierno appellante nel governo delle spese. Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione fino a 74.379,36.”
Si costituiva l'appellata che contestava l'appello e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva benchè regolarmente citato, restando pertanto Controparte_2
contumace. Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che “i convenuti non hanno contestato l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate dalla società attrice, né le fatture stesse, mai disconosciute, né l'entità del credito come calcolato dalla creditrice per capitale ed interessi.”
Rilevava inoltre che i convenuti non avessero contestato nemmeno “la cancellazione della
né il loro essere stati soci della società in nome collettivo, Controparte_3
come tali illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali non adempiute” ed affermava la responsabilità dei soci della società in nome collettivo, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali ex art.2291 c.c..
“evidenziando che la società cancellata dal registro delle imprese non possa validamente essere convenuta in giudizio e che il debito dei soci illimitatamente e personalmente responsabili non è un debito nuovo ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”.
Rigettava altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sul presupposto che “il credito da forniture di cose mobili avvenute negli anni 2010/2011, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale sia per il capitale che per gli interessi e la stessa non risulta maturata alla data della domanda giudiziale.”
Rigettava infine l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem “atteso che la sentenza n. 2220/2017 del Tribunale di Benevento ebbe ad accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 793/2014 - richiesto ed emesso esclusivamente nei confronti della per meri motivi di Controparte_3
inammissibilità della domanda avverso una società cancellata dal registro delle imprese e non per motivi di merito legati all'insussistenza del credito, non essendo stato peraltro parte processuale e sostanziale del giudizio il in proprio, né il Parte_1 CP_2
.
[...]
Con il primo motivo di appello, complesso e disorganico, rubricato 1)“violazione ex artt. 112,
115 e 116 cpc error in procedendo e error in iudicando travisamento della prova e dei fatti di causa. Mancata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai fini del decisum, mancato riconoscimento del credito
e/o debito in atti da parte dell'appellante ed omesso esame dell'eccezione di incapacità a testimoniare di ”, che si articola in due sostanziali censure, l'appellante Testimone_1
contesta la decisione impugnata sostenendo che il giudice 1) erroneamente riteneva che fosse “sufficiente la dichiarazione del socio , in evidente contrasto con le norme CP_2
di legge, per ritenere debitore anche il sig. che contrariamente a quanto Parte_1 si legge in sentenza non ha mai riconosciuto il credito per cui è causa” e che “il riconoscimento del credito rectius debito formulato dal Sig. sia prova CP_2 dell'esistenza del credito della società appellata con conseguente condanna in solido di entrambi i convenuti”; e 2) erroneamente valutava le risultanze della prova per testi il cui esito riteneva “favorevole all'attrice”.
Quanto alla non contestazione del debito va osservato che il convenuto CP_2 riconosceva il credito della ricorrente affermando che “effettivamente le forniture
[...]
oggetto del presente giudizio sono state regolarmente eseguite dalla Controparte_4 che appare, pertanto, ancora creditrice della e Belmourida s.n.c.” (cfr. CP_3
comparsa di costituzione del 31.5.2019).
Il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda invocando il principio del ne CP_3
bis in idem, nonchè la prescrizione quinquennale del diritto di credito e degli interessi, evidenziando infine “la inidoneità delle fatture a fondare prova scritta in presenza di loro contestazione… per la loro natura di documenti unilaterali provenienti da un sola parte, che benchè, annotati nei libri obbligatori non possono assurgere a prova del negozio né possono rivestire valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali” (cfr.pag.11 comparsa costituzione primo grado del giudizio).
Nel corso del giudizio entrambi riproponevano le medesime argomentazioni proposte nelle rispettive comparse di costituzione.
Ciò detto occorre rilevare che il giudice di primo grado ha affermato che entrambi i convenuti, sia sia , non abbiano contestato la pretesa creditoria azionata in CP_3 CP_2 giudizio e, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non ha esteso al le CP_3
conseguenze del riconoscimento del credito effettuato dal coobbligato convenuto
, ma ha fondato la decisione sulla non contestazione delle allegazioni attoree di CP_2
entrambi i convenuti e, dunque, anche del . CP_3
Orbene, giova ricordare che il principio di non contestazione, desumibile dal combinato disposto dell'art.115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., comma 1, impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una dall'altra parte, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere.
I fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass. 06/05/2022, n.14403).
Al riguardo deve altresì osservarsi che l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicchè non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in grado di appello (Cass. 01/06/2021, n.15276; Sez.Un.16/02/2016
n.2951).
In altri termini l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cass.10/12/2015, n.24965; 26859/2013).
La contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto e sottoposta agli stessi limiti temporali delle allegazioni. Conseguentemente la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile in appello, sia nel processo del lavoro che nel rito ordinario, e può essere ammessa solo ricorrendo allo strumento della rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.
(cfr. anche, Cass.8/10/2013 n. 22866).
Alcuna rilevanza assume pertanto la contestazione, peraltro assai generica, contenuta in atto di appello delle fatture “sia nel contenuto che nel loro ammontare”. Ciò detto, va rilevato altresì che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c.
(Cass.27.8.2020 n.17889; 28.9.2017 n.22701), e ciò perché le due cose non coincidono: dire che di un fatto manca la prova non equivale di per sé a dire che quel fatto è da ritenere contestato.
Come affermato dalla Suprema Corte il principio di non contestazione riguarda le allegazioni non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità) e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione è ovviamente riservata al giudice (cass.21.6.2016 n.12748; 11.2.2020 n.3306); l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento nei casi e nei modi di cui all'art.214 c.p.c. o di proporre ove occorra querela di falso, restando in ogni momento la loro significabilità o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass.
6.4.2016 n.6606)
Pertanto, avuto riguardo alle difese svolte dal in primo grado deve ritenersi che la CP_3
mera puntualizzazione contenuta in comparsa di risposta in ordine alla efficacia probatoria delle fatture in relazione al credito da esse portato non costituisca contestazione dell'esistenza del credito stesso.
Merita quindi di essere condivisa l'affermazione del giudice di primo grado secondo il quale entrambi “i convenuti non hanno contestato l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate dalla società attrice, né le fatture stesse, mai disconosciute, né l'entità del credito come calcolato dalla creditrice per capitale ed interessi”.
Alla stregua di tali considerazioni è assorbita la seconda censura in cui si articola il primo motivo di appello, relativa alla dedotta incapacità e/o inattendibilità dei testi escussi ed il quale peraltro in sentenza omette del tutto specifiche considerazioni al riguardo se non un generico e ininfluente riferimento alle risultanze, ritenute favorevoli all'attrice.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
L'appellante contesta il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in riferimento alla sentenza n. 2220/2017 pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a tutela del medesimo credito nei confronti della Controparte_3
E' del tutto condivisibile quanto sul punto osservato dal giudice di primo grado che nel rigettare l'eccezione sottolineava che l'accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 793/2014, richiesto ed emesso esclusivamente nei confronti della
[...] era fondata su “meri motivi di inammissibilità della domanda Controparte_3
avverso una società cancellata dal registro delle imprese e non per motivi di merito legati all'insussistenza del credito, non essendo stato peraltro parte processuale e sostanziale del giudizio il in proprio, né il (cfr.sentenza pag.4). Parte_1 Controparte_2
Trattasi invero di una pronuncia che ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, ma dà luogo solo al giudicato formale, con la conseguenza che produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata (cd. giudicato interno). La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunce giurisdizionali a contenuto decisorio e non anche le statuizioni di carattere processuale.
Pertanto, detta pronuncia non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. del
19.05.2021 n.13603; 16/04/2019 n.10641; 13/01/2015 n.341).
Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto in quel giudizio il Tribunale non ebbe a compiere alcun accertamento circa la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, arrestando il suo accertamento al difetto di legittimazione passiva della società cancellata.
Solo per completezza giova ricordare per quanto attiene alla posizione dei soci di società di persone, che è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. Sent. SS. U. 6070/2013; conf. Sent. SS.U. 6071/2013; conf. sent. Cass.
4186/2015; conf. ord. Cass. 22432/2020; 11411/2024). In altre parole, in tale evenienza (estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese) “i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni ereditarie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia” (Sent. Cass. n. 8582/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che in grado di appello non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018
n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n. 9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da
, avverso la sentenza n. 399/2021 del Tribunale di Benevento, nei Parte_1
confronti di e in data Controparte_1 Controparte_5
13.5.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.9.991,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.2272/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 399/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in data 18.02.2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato in IR Parte_1 CodiceFiscale_1
CL (AV) presso lo studio dell'Avv.Carla Silano (C.F. ), dalla quale C.F._2
è rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
IR CL (AV) alla Via Nazionale Passo, (P. Iva ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.4, presso lo studio dell'Avv.Antonio
Panarese ( ), dal quale è rappresentata e difesa unitamente CodiceFiscale_3 all'Avv.Mario Salerno ( ) e dall'Avv. Antonio Panarese (C.F. CodiceFiscale_4
), in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE' (C.F. nato il [...] in [...] Controparte_2 C.F._6
(Marocco) e residente in [...], Frazione Pianopantano, s.n.c.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24/3/2018 la Controparte_1
esercente attività di produzione, mediante lavorazione e pressopiegatura
[...]
di lamiere e laminati, predisposizione di isolamenti termici ed acustici, posa in opera di guaine e commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta e di materiali edili in genere, esponeva che
- negli anni 2010/2011 aveva fornito materiali alla a sua Controparte_3
volta esercente attività di installazione ed il montaggio di gronde, grondaie e scossaline, rivestimenti di pareti, lavori di coperture in metallo, costruzione ed isolamento di tetti, la posa in opera di pluviali e canne fumarie, lavori di lattoneria in genere, per l'importo complessivo di € 48.395,00, giuste fatture, regolarmente contabilizzate nelle scritture contabili, n.44 del
30.03.2010, n. 49 del 13.04.2010, n. 89 del 25.06.2010, n.141 del 24.09.2010, n.175 del
12.11.2010, n. 198 del 23.12.2010, n. 55/bis del 10.05.2011, n.72 del 30.06.2011, n.176 del
14.12.2011, tutte rimaste inevase;
- in data 19.10.2012, con atto del Notaio registrato in data 25.10.2012, interveniva Per_1
lo scioglimento volontario senza liquidazione della società Controparte_3
, con successiva e conseguenziale cancellazione della stessa dal registro delle imprese
[...]
della Camera di Commercio di Avellino avvenuta in data 23.11.2012.;
- malgrado il vano tentativo esperito dalla creditrice di recuperare il credito vantato nei confronti della DBN di ON e ID s.n.c., mediante lettera di formale costituzione in mora ritualmente notificata in data 29.10.2013, essa ricorrente successivamente si vedeva costretta a proporre ricorso per D.I. presso il Tribunale di Benevento - R.G. 2476/14, depositato in cancelleria il 14.05.2014, cui faceva seguito l'emissione del D.I. n.793/2014 emesso nei confronti della DBN di ON e ID s.n.c.;
- con atto notificato in data 08.10.2014, il socio , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società ingiunta, proponeva opposizione nell'interesse e per conto della stessa sostenendo il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva della società ingiunta DBN di ON e ID per intervenuto scioglimento della stessa, giusto atto per Notaio del 9.10.2012; la cancellazione della società dal Per_1
registro delle imprese aveva determinato il venir meno di tale soggetto giuridico il quale doveva ritenersi definitivamente estinto e non più esistente, con la conseguenza che la stessa non potesse intraprendere o subire alcuna azione giudiziaria;
il decreto ingiuntivo n.792/2014 era stato emesso e notificato alla società ingiunta in data successiva all'intervenuto scioglimento della stessa, quando, ormai, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Avellino in data 23.1 1.2012, a seguito di comunicazione protocollata in data 25 .I 0.2012.
- il Tribunale di Benevento con sentenza n.2220/2017 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- non essendo il suo credito ancora prescritto e non avendo esteso nel precedente giudizio domanda nei confronti dei soci e pertanto non essendosi formato nei confronti degli stessi alcun giudicato, aveva interesse ad agire nei confronti di questi ultimi personalmente, solidalmente ed illimitatamente responsabili per i debiti contratti e non onorati dalla società estinta.
Tanto premesso, chiedeva : “1. preliminarmente, accertare e dichiarare che la
[...]
ha fornito materiali alla CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
e che, pertanto, non essendo intervenuto alcun pagamento, ne risulta ancora creditrice per la somma complessiva di € 74.379,36, di cui € 48.395,00 quale sorta capitale per fornitura merce ed € 25.983,76 per interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al reale soddisfo;
2. sempre preliminarmente, accertare e dichiarare, i Sig.ri , nato il [...] a [...]
IR CL (AV) ed ivi residente a[...]
e nato il [...] in [...] e residente in [...]
CL (AV), Frazione Pianopantano, s.n.c., C.F. come per legge ed C.F._6
in quanto soci, essere successori illimitatamente e personalmente responsabili, per le obbligazioni sociali della società estinta
3. per l'effetto Controparte_3 condannare e al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 [...]
in p.l.r.p.t., della somma complessiva di € 74.379,36, di Controparte_1 cui € 48.395,00 quale sorta capitale per fornitura merce ed € 25.983,76 per interessi di mora applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al reale soddisfo;
4. si chiede, sin da ora, ma con riserva di rinnovare detta richiesta in udienza, di emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c relativamente alle somme di cui controparte giammai ne ha contestato l'esistenza ed il suo ammontare ma eventualmente ne ha eccepito una presunta asserita intervenuta compensazione;
5. in via del tutto residuale, e nella ipotesi di valutazione circa la eventuale parziale esistenza dei presupposti fondanti il provvedimento sommario, disporre l'eventuale accoglimento del ricorso sempre relativamente alle somme non contestate e conseguentemente disporre il giudizio ordinario di cognizione solo sulla restante parte;
6. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Rimb. Forf., Iva e c.p.a. come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la prescrizione quinquennale Parte_1 del diritto di credito e degli interessi, nonché l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, atteso il giudicato della sentenza n.2220/2017 del Tribunale di Benevento che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva altresì il convenuto il quale riconosceva il credito della Controparte_2
ricorrente affermando che effettivamente le forniture oggetto del presente giudizio erano state regolarmente eseguite dalla eccepiva altresì la prescrizione del Controparte_4
credito.
Entrambi chiedevano il rigetto del ricorso.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ordinata ai convenuti l'esibizione Contr delle scritture della di e (che non venivano esibite e prodotte), CP_3 CP_3
ammessa ed espletata prova testimoniale la causa era assegnata n decisione.
Con sentenza n.399/2021 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 48.395,60 per sorta capitale, oltre euro 25.984,36 per interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali tra imprese ex art. 2 D.L.vo n. 231/2002, calcolati dalla scadenza delle singole poste attive fino al 16/04/2018 per un totale di euro 74.379,36 oltre ulteriori interessi dal 17/4/2018 fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari”.
Riteneva il giudice di primo grado che i convenuti non avessero contestato le forniture di cui alle fatture prodotte, né l'entità del credito, né la cancellazione della Controparte_3
né la qualità di soci della società in nome collettivo, come tali illimitatamente
[...]
e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali non adempiute;
rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione, nonchè l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, atteso il giudicato della sentenza n.2220/2017 del Tribunale di Benevento che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.792/2014, sollevata da
, ed accoglieva la domanda. CP_3
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 13.5.2021 proponeva Parte_1
appello, contestando la statuizione di accoglimento della domanda in quanto fondata su erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, nonché sul rigetto della eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Chiedeva dunque “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, preliminarmente sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello, e conseguentemente annullare, emendare, correggere e modificare la impugnata sentenza del Tribunale di Benevento n. 399/ 2021 comunicata in data 24.02.2021, notificata a mezzo pec in data 13.04.2021; - sempre in via preliminare e principale in forza del motivo di gravame riportato al sub n. 1) del presente atto, che qui si abbia per riportato e trascritto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- in via gradata e sempre in via principale in accoglimento dei motivi di gravame di cui al punto 1) e 2) riformare la sentenza nel modo ivi indicato con conseguente accoglimento dello spiegato appello formulato dal sig. Pt_1
, con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
mancato accoglimento dello spiegato appello si chiede di tener conto del comportamento processuale dell'odierno appellante nel governo delle spese. Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione fino a 74.379,36.”
Si costituiva l'appellata che contestava l'appello e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva benchè regolarmente citato, restando pertanto Controparte_2
contumace. Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che “i convenuti non hanno contestato l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate dalla società attrice, né le fatture stesse, mai disconosciute, né l'entità del credito come calcolato dalla creditrice per capitale ed interessi.”
Rilevava inoltre che i convenuti non avessero contestato nemmeno “la cancellazione della
né il loro essere stati soci della società in nome collettivo, Controparte_3
come tali illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali non adempiute” ed affermava la responsabilità dei soci della società in nome collettivo, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali ex art.2291 c.c..
“evidenziando che la società cancellata dal registro delle imprese non possa validamente essere convenuta in giudizio e che il debito dei soci illimitatamente e personalmente responsabili non è un debito nuovo ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”.
Rigettava altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sul presupposto che “il credito da forniture di cose mobili avvenute negli anni 2010/2011, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale sia per il capitale che per gli interessi e la stessa non risulta maturata alla data della domanda giudiziale.”
Rigettava infine l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem “atteso che la sentenza n. 2220/2017 del Tribunale di Benevento ebbe ad accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 793/2014 - richiesto ed emesso esclusivamente nei confronti della per meri motivi di Controparte_3
inammissibilità della domanda avverso una società cancellata dal registro delle imprese e non per motivi di merito legati all'insussistenza del credito, non essendo stato peraltro parte processuale e sostanziale del giudizio il in proprio, né il Parte_1 CP_2
.
[...]
Con il primo motivo di appello, complesso e disorganico, rubricato 1)“violazione ex artt. 112,
115 e 116 cpc error in procedendo e error in iudicando travisamento della prova e dei fatti di causa. Mancata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai fini del decisum, mancato riconoscimento del credito
e/o debito in atti da parte dell'appellante ed omesso esame dell'eccezione di incapacità a testimoniare di ”, che si articola in due sostanziali censure, l'appellante Testimone_1
contesta la decisione impugnata sostenendo che il giudice 1) erroneamente riteneva che fosse “sufficiente la dichiarazione del socio , in evidente contrasto con le norme CP_2
di legge, per ritenere debitore anche il sig. che contrariamente a quanto Parte_1 si legge in sentenza non ha mai riconosciuto il credito per cui è causa” e che “il riconoscimento del credito rectius debito formulato dal Sig. sia prova CP_2 dell'esistenza del credito della società appellata con conseguente condanna in solido di entrambi i convenuti”; e 2) erroneamente valutava le risultanze della prova per testi il cui esito riteneva “favorevole all'attrice”.
Quanto alla non contestazione del debito va osservato che il convenuto CP_2 riconosceva il credito della ricorrente affermando che “effettivamente le forniture
[...]
oggetto del presente giudizio sono state regolarmente eseguite dalla Controparte_4 che appare, pertanto, ancora creditrice della e Belmourida s.n.c.” (cfr. CP_3
comparsa di costituzione del 31.5.2019).
Il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda invocando il principio del ne CP_3
bis in idem, nonchè la prescrizione quinquennale del diritto di credito e degli interessi, evidenziando infine “la inidoneità delle fatture a fondare prova scritta in presenza di loro contestazione… per la loro natura di documenti unilaterali provenienti da un sola parte, che benchè, annotati nei libri obbligatori non possono assurgere a prova del negozio né possono rivestire valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali” (cfr.pag.11 comparsa costituzione primo grado del giudizio).
Nel corso del giudizio entrambi riproponevano le medesime argomentazioni proposte nelle rispettive comparse di costituzione.
Ciò detto occorre rilevare che il giudice di primo grado ha affermato che entrambi i convenuti, sia sia , non abbiano contestato la pretesa creditoria azionata in CP_3 CP_2 giudizio e, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non ha esteso al le CP_3
conseguenze del riconoscimento del credito effettuato dal coobbligato convenuto
, ma ha fondato la decisione sulla non contestazione delle allegazioni attoree di CP_2
entrambi i convenuti e, dunque, anche del . CP_3
Orbene, giova ricordare che il principio di non contestazione, desumibile dal combinato disposto dell'art.115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., comma 1, impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una dall'altra parte, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere.
I fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass. 06/05/2022, n.14403).
Al riguardo deve altresì osservarsi che l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicchè non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in grado di appello (Cass. 01/06/2021, n.15276; Sez.Un.16/02/2016
n.2951).
In altri termini l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cass.10/12/2015, n.24965; 26859/2013).
La contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto e sottoposta agli stessi limiti temporali delle allegazioni. Conseguentemente la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile in appello, sia nel processo del lavoro che nel rito ordinario, e può essere ammessa solo ricorrendo allo strumento della rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.
(cfr. anche, Cass.8/10/2013 n. 22866).
Alcuna rilevanza assume pertanto la contestazione, peraltro assai generica, contenuta in atto di appello delle fatture “sia nel contenuto che nel loro ammontare”. Ciò detto, va rilevato altresì che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c.
(Cass.27.8.2020 n.17889; 28.9.2017 n.22701), e ciò perché le due cose non coincidono: dire che di un fatto manca la prova non equivale di per sé a dire che quel fatto è da ritenere contestato.
Come affermato dalla Suprema Corte il principio di non contestazione riguarda le allegazioni non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità) e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione è ovviamente riservata al giudice (cass.21.6.2016 n.12748; 11.2.2020 n.3306); l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento nei casi e nei modi di cui all'art.214 c.p.c. o di proporre ove occorra querela di falso, restando in ogni momento la loro significabilità o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass.
6.4.2016 n.6606)
Pertanto, avuto riguardo alle difese svolte dal in primo grado deve ritenersi che la CP_3
mera puntualizzazione contenuta in comparsa di risposta in ordine alla efficacia probatoria delle fatture in relazione al credito da esse portato non costituisca contestazione dell'esistenza del credito stesso.
Merita quindi di essere condivisa l'affermazione del giudice di primo grado secondo il quale entrambi “i convenuti non hanno contestato l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate dalla società attrice, né le fatture stesse, mai disconosciute, né l'entità del credito come calcolato dalla creditrice per capitale ed interessi”.
Alla stregua di tali considerazioni è assorbita la seconda censura in cui si articola il primo motivo di appello, relativa alla dedotta incapacità e/o inattendibilità dei testi escussi ed il quale peraltro in sentenza omette del tutto specifiche considerazioni al riguardo se non un generico e ininfluente riferimento alle risultanze, ritenute favorevoli all'attrice.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
L'appellante contesta il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in riferimento alla sentenza n. 2220/2017 pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a tutela del medesimo credito nei confronti della Controparte_3
E' del tutto condivisibile quanto sul punto osservato dal giudice di primo grado che nel rigettare l'eccezione sottolineava che l'accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 793/2014, richiesto ed emesso esclusivamente nei confronti della
[...] era fondata su “meri motivi di inammissibilità della domanda Controparte_3
avverso una società cancellata dal registro delle imprese e non per motivi di merito legati all'insussistenza del credito, non essendo stato peraltro parte processuale e sostanziale del giudizio il in proprio, né il (cfr.sentenza pag.4). Parte_1 Controparte_2
Trattasi invero di una pronuncia che ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, ma dà luogo solo al giudicato formale, con la conseguenza che produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata (cd. giudicato interno). La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunce giurisdizionali a contenuto decisorio e non anche le statuizioni di carattere processuale.
Pertanto, detta pronuncia non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. del
19.05.2021 n.13603; 16/04/2019 n.10641; 13/01/2015 n.341).
Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto in quel giudizio il Tribunale non ebbe a compiere alcun accertamento circa la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, arrestando il suo accertamento al difetto di legittimazione passiva della società cancellata.
Solo per completezza giova ricordare per quanto attiene alla posizione dei soci di società di persone, che è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. Sent. SS. U. 6070/2013; conf. Sent. SS.U. 6071/2013; conf. sent. Cass.
4186/2015; conf. ord. Cass. 22432/2020; 11411/2024). In altre parole, in tale evenienza (estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese) “i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni ereditarie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia” (Sent. Cass. n. 8582/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che in grado di appello non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018
n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n. 9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da
, avverso la sentenza n. 399/2021 del Tribunale di Benevento, nei Parte_1
confronti di e in data Controparte_1 Controparte_5
13.5.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.9.991,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio