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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3451/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3451/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MIGHETTO MARIA VITTORIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARINOTTI MARCO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tornaco il 4.07.2021 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 1 del 2021 Parte I, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- disporre la perdita del cognome per la signora - dare atto che i ricorrenti dichiarano di CP_1 Parte_1 essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo anche separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Tornaco, in data 4/07/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 189/2025, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
***
Con note depositate nei termini di legge, le parti hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno concluso come in epigrafe. Con ordinanza del 27/11/2025 e depositata in data 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 189/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti.
L'accordo impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2021
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e degli ulteriori accordi economici intercorrenti tra essi;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3451/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MIGHETTO MARIA VITTORIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARINOTTI MARCO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tornaco il 4.07.2021 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 1 del 2021 Parte I, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- disporre la perdita del cognome per la signora - dare atto che i ricorrenti dichiarano di CP_1 Parte_1 essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo anche separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Tornaco, in data 4/07/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2021 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 189/2025, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
***
Con note depositate nei termini di legge, le parti hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno concluso come in epigrafe. Con ordinanza del 27/11/2025 e depositata in data 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 189/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti.
L'accordo impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2021
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e degli ulteriori accordi economici intercorrenti tra essi;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO