Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1607.2024 R.A.C.L., promossa da:
IA Parte_1
con il proc. avv. De Luca dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, ex art.445 bis cpc, questo Giudice chiedendo accertarsi, sulla scorta di una interpretazione complessiva del ricorso, la propria condizione di portatore di handicap grave in considerazione del quadro patologico sofferto con vittoria di spese, da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa e proposto ricorso per Atp.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che, poiché l'art. 20, D.L. n. 78 del 2009 ha trasferito all sia la responsabilità CP_1 ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa, anche nel relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva allo stesso [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., CP_1
16/02/2023, n. 4833], si deve osservare quanto segue.
Ebbene, ex art.3 l.104.1992: “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.
Il Ctu ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate, e versi nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave solo da gennaio 2024.
Ritiene il Giudicante adito che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate da opposte argomentazioni.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve accogliere parzialmente il ricorso.
In considerazione del quadro patologico rilevante rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, le spese di lite devono essere compensate.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara che parte ricorrente sia portatore di handicap grave solo da gennaio 2024. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate, sono poste definitivamente a carico CP_ di
Spese per il resto compensate.
Lecce, 06/05/2025
Lorenzo Bellanova