Sentenza 6 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01381/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2022, proposto da
AN UI, quale legale rappresentante della LF di AN & C. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Creti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza, ex artt. 34 comma 4 e 112 comma 5 c.p.a.,
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1320/2021 del 30 agosto 2021 della Terza Sezione del T.A.R. Puglia - Sezione distaccata di Lecce.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. ex art. 34 comma 4 ultima parte c.p.a.
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to P. Cretì e l’avv.to S. De Giorgi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 1320/2021 del 30 agosto 2021, passata in giudicato), questo T.A.R., in parziale accoglimento del ricorso R.G. 845/2020 proposto da AN GI, in qualità di legale rappresentante della Società LF di AN & C. S.r.l., ha condannato il Comune di Salve, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., previo accertamento dell’illegittimità degli atti comunali impugnati ex art. 34, comma 3, c.p.a. a “proporre alla Società ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, per il mancato utile di esercizio relativo al periodo 01-29 luglio 2020”, subito dalla stessa per non aver potuto utilizzare il suolo pubblico mediante concessione “quale emergente dagli estratti autentici delle scritture contabili (conto economico) inerenti la specifica attività di ristorazione di che trattasi relativa al trimestre luglio/agosto/settembre 2020, che parte ricorrente dovrà previamente, a tal fine, trasmettere in via amministrativa al Comune resistente” con l’ulteriore precisazione che “La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata alla Società ricorrente, da parte del Comune di Salve, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento in via amministrativa degli estratti autentici delle scritture contabili di cui sopra”.
2. Con il ricorso di ottemperanza, notificato in data 16 marzo 2022 e depositato il 17 marzo 2022, AN GI, in qualità di legale rappresentante della Società LF di AN & C. S.r.l. ha chiesto a questo T.A.R. di:
- determinare e/o chiarire, anche ex art. 34 comma 4 ultima parte e 112 comma 5 c.p.a., le somme dovute dall’A.C. di Salve in favore della Società ricorrente a titolo di risarcimento del danno per le ragioni esposte;
- ordinare all’A. C. intimata di provvedere al pagamento delle suindicate somme, oltre interessi e rivalutazione come per legge, fissando altresì ex art. 114 comma 4 lett e) c.p.a la somma di denaro dovuta dalla A.C. di Salve per ogni violazione o inosservanza del giudicato ovvero ritardo nell’esecuzione dello stesso (c.d. “astreinte”);
- ordinare al Comune di Salve il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 1320/2021 di questa Sezione;
- emettere tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per dare ottemperanza puntuale ed effettiva alle statuizioni pronunciate nella sentenza n. 1320/2021 di questa Sezione, se del caso nominando un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente Comune di Salve.
2.1 Espone, in particolare, parte ricorrente di aver trasmesso al Comune di Salve, nel rispetto delle statuizioni giudiziali, con nota prot. 12322 del 26 ottobre 2021, gli estratti autentici delle scritture contabili (conto economico) inerenti l’attività di ristorazione per il trimestre luglio/agosto/settembre 2020 e la Relazione peritale a firma del dr. Chirivì Carmelo con la quale è stato determinato un danno (mancato utile) per il periodo di riferimento pari ad € 11.571,57.
Aggiunge, tuttavia, che il Comune di Salve con delibera G.M. n. 220 del 14/12/2021, aderendo al parere reso con nota prot. n. 13473 del 19 novembre 2021 dal legale nominato, ha ritenuto di procedere ad “offrire a controparte il solo pagamento delle spese legali liquidate in sentenza (€ 1.000,00 oltre accessori di legge) e del contributo unificato versato dal ricorrente pari ad € 650,00” e di non aderire, per ciò che attiene al risarcimento del danno, alla proposta formulata dalla Società ricorrente. Il Comune di Salve ha, in particolare, rilevato che ai fini della formulazione della proposta di risarcimento del danno, si dovrebbe, da un lato, come stabilito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, tenere “conto dei dati contabili dell’intero periodo di esercizio dell’attività di ristorazione del trimestre luglio/agosto/settembre 2020 e non dei soli mesi di luglio e agosto” e, dall’altro, che, “avendo la Società ricorrente registrato nel mese di luglio un utile di esclusiva pertinenza della ristorazione pari ad € 6.276,59 e che dal conto economico del periodo 30/07-30/09/2021 l’utile della medesima attività è stato di soli € 5.148,68” , la stessa “non ha subito alcun danno dalla mancata occupazione di suolo pubblico nel periodo 1-29 /07/2020” atteso che “al contrario in detto periodo la reddittività e l’utile documentato è maggiore rispetto al periodo successivo in cui vi è stata la possibilità di occupare il suolo pubblico”.
2.2 Parte ricorrente, osserva, quindi, in conclusione, che l’A.C. intimata, pur avendo a disposizione gli estratti autentici delle scritture contabili e condividendo il criterio di determinazione del danno per mancato utile indicato nella Relazione peritale a firma del dr. Chirivì Carmelo, si sarebbe totalmente sottratta all’obbligo di predisporre “una proposta di pagamento” imposto a suo carico con la sentenza n. 1320 del 30 agosto 2021 di questa Sezione.
3. In data 3 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Salve. Quest’ultimo ha, poi, in data 9 maggio 2022, depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
4. Il 9 maggio 2022 il Comune di Salve ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 il Presidente, vista l'istanza di rinvio a firma congiunta delle parti, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2022.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza proposto dalla parte ricorrente è, in parte, fondato e deve essere accolto, ex art. 34 comma 4 ultima parte e 112 comma 5 c.p.a., nei sensi e limiti appresso precisati.
2. In limine occorre rilevare che, come incontroverso tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, il Comune di Salve non ha formulato una (effettiva) proposta di pagamento in favore della Società ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato utile di esercizio relativo al periodo 1-29 luglio 2020, così come, invece, prescritto dalla sentenza n. 1320/2021 del 30 agosto 2021 di questa Sezione (passata in giudicato).
2.1 Ciò premesso, deve essere disattesa l’eccezione del Comune di Salve di non dovere nulla a tale titolo per (asserita) mancata prova di un danno patrimoniale effettivo subìto dalla parte ricorrente, alla luce delle risultanze del conto economico dell’intero trimestre estivo (comprensivo anche del mese di settembre 2020).
E, infatti, da un lato, preme osservare che la sentenza di condanna ex art. 34 comma 4 c.p.a. presuppone la prova dell’’an dell’esistenza del danno con la conseguenza che tale aspetto, in quanto coperto da giudicato, non può essere messo in contestazione dalla parte debitrice in sede di ottemperanza della pronuncia. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito natura e presupposti della condanna generica osservando che “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto” (Cassazione civile, sez. II, 29/08/2018, n. 21326).
2.2 Sotto altro profilo, nonostante la sentenza n. 1320/2021 del 30 agosto 2021 di questa Sezione abbia assunto espressamente a criterio di liquidazione il “trimestre luglio/agosto/settembre 2020”, la statuizione va correttamente intesa, appare assurdo riferirsi, in sede di liquidazione del risarcimento dovuto, anche all’intero mese di settembre 2020 posto che l’attività di ristorazione svolta dalla Società ricorrente risulta terminata il 6 settembre 2020. Si condividono, peraltro, sul punto, le considerazioni svolte dal Dott. Chirivì nella relazione di consulenza di parte del 20 febbraio 2022 (pag. 1) in ordine alla intrinseca inattendibilità del dato relativo all’intero mese di settembre 2020 atteso che, rispetto a tale mese, “a fronte degli investimenti effettuati in materie prime etc, non è stato possibile svolgere l'attività in maniera continuativa, ma addirittura chiuderla anzitempo”.
2.3 Disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa comunale ed in assenza di ulteriori specifiche contestazioni a cura della A.C. resistente appaiono attendibili, oltre che rispondenti ai criteri fissati nella sentenza n. 1320/2021 del 30 agosto 2021 di questa Sezione, i calcoli effettuati da parte ricorrente sulla base delle differenti entrate dei soli mesi di luglio e agosto 2020 (che hanno evidenziato un mancato utile di esercizio di periodo pari a € 11.571,57 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
2.4 Va, invece, respinta la richiesta di parte ricorrente di fissare ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a una somma di denaro a carico dalla A.C. di Salve per ogni violazione o inosservanza del giudicato ovvero ritardo nell’esecuzione dello stesso. Ciò in quanto la concessione dell’astreinte, oltre ad apparire nel caso concreto iniqua, non risulta possibile in presenza di sentenza di condanna generica ex art. 34 comma 4 c.p.a..
2.5 In conclusione, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte del Comune resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, ex art. 34 comma 4 ultima parte e 112 comma 5 c.p.a., nei sensi e limiti sopra precisati, determinando, per l’effetto, la somma dovuta dal Comune di Salve in favore della ricorrente LF di AN & C. S.r.l., a titolo di risarcimento del danno per il mancato utile di esercizio relativo al periodo 1-29 luglio 2020, in € 11.571,57 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) ed ordinandosi al medesimo Comune di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento di detta somma in favore della Società ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’Amministrazione Comunale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte ex art. 34 comma 4 ultima parte e 112 comma 5 c.p.a. e per l’effetto:
- determina la somma dovuta dal Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore, in favore della ricorrente LF di AN & C. S.r.l., a titolo di risarcimento del danno subìto, in € 11.571,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- ordina al Comune di Salve di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utile di esercizio relativo al periodo 1-29 luglio 2020, della somma di € 11.571,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- respinge la domanda di parte ricorrente di fissare ex art. 114 comma 4 lett e) c.p.a. una somma di denaro a carico del Comune di Salve per ogni violazione o inosservanza del giudicato ovvero ritardo nell’esecuzione dello stesso.
Condanna il Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della ricorrente LF di AN & C. S.r.l., della somma di € 1.000 (mille /00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO