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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Veronese (VR), Via Porto n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Martino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, Via Pienza n. 74;
- attore - contro
(C.F. ), già con sede legale in Roma, Lungotevere CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Flaminio n. 18, in qualità di procuratore speciale di con sede legale in Controparte_3
Roma, Lungo Tevere Flaminio n. 18 (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico P.IVA_2
Morgante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Legnago (VR), Piazza De
Gasperi n. 7;
- convenuto -
e contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Grezar n. 14; P.IVA_3
(C.F. , già in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 rappresentante pro tempore, con sede in Verona (VR) Piazza Nogara n. 2;
- convenuti contumaci -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da atto di citazione ex art. 616 c.p.c. e come va verbale dell'udienza del 6.2.2025. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 18.9.2023 si è opposta all'esecuzione immobiliare Parte_1
n. R.G.E. 182/2018 deducendo, in primo luogo, la nullità del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente (ora , costituito dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 164/2005 del CP_2 CP_1
13.12.2005, stante la nullità della sottostante fideiussione per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole abusive;
in secondo luogo, l'illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile stante il proprio diritto di abitare l'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 560 co. 3 c.p.c.;
- con ordinanza del 20.12.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e di revoca dell'ordine di liberazione, assegnando termine di trenta giorni per introdurre il merito oppositivo;
- nel termine assegnato ha quindi introdotto il presente giudizio, nel quale ha chiesto che Parte_1 siano dichiarate l'improcedibilità e la conseguente estinzione della procedura esecutiva per un duplice ordine di motivi: 1) nullità del titolo esecutivo azionato da costituito dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Verona n. 164/2005 del 13.12.2005, stante la nullità della sottostante fideiussione per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole abusive, tenuto conto della propria qualità di consumatrice e sulla scorta dei principi affermati da Cass. S.U. n. 9479 del 6.4.2023; 2) violazione dell'art. 586 c.p.c., stante l'interferenza illecita nel procedimento di vendita da parte di
[...]
soggetto che all'esito del quarto esperimento di vendita si è aggiudicato il bene per € 30.000, CP_7 salvo poi non versare il saldo prezzo e decadere dall'aggiudicazione, e rispetto a cui la procedura non si
è ancora attivata per recuperare la somma di € 17.000,00, pari all'eccedenza del valore dell'aggiudicazione decaduta rispetto al valore finale di vendita del bene pari a € 13.000,00;
- a sostegno della domanda, l'opponente ha evidenziato: a) che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 164/2005 del Tribunale di Verona, che è stata emessa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 453/04, ottenuto da Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto nei confronti di in base alla fideiussione che la stessa aveva rilasciato a garanzia delle obbligazioni di Parte_1
b) che la fideiussione da cui trae origine il credito azionato contiene clausole Persona_1 abusive, e quindi nulle, per violazione della normativa consumeristica e della normativa antitrust;
c) che pagina 2 di 6 la sig.ra ha rilasciato tale fideiussione in veste di consumatrice;
d) che nell'ambito del giudizio di Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo non è stato svolto dal giudice alcun vaglio in relazione alla natura abusiva delle clausole contenute nella fideiussione e che pertanto, mancando una pronuncia espressa su tale questione, in base ai principi stabiliti da Cass. S.U. n. 9479/2023 non si è formato in parte qua alcun giudicato (formale o sostanziale) né sul decreto ingiuntivo né sulla sentenza emessa in esito al giudizio di opposizione;
e) che l'interferenza illecita verificatasi nel corso del procedimento di vendita giustifica l'adozione da parte del giudice di un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva;
- si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione: 1) per l'inapplicabilità dei principi espressi da CP_1
Cass. S.U. n. 9479/2023 nel caso di specie, sia perché il titolo azionato è una sentenza e non un decreto ingiuntivo, sia perché l'opponente non ha prodotto la fideiussione censurata e non ha provato la propria qualità di consumatrice;
2) quanto alla censura relativa alla congruità del prezzo di aggiudicazione, per il principio di stabilità dell'aggiudicazione, secondo il quale non è possibile far valere con un'opposizione successiva al decreto di trasferimento vizi e nullità relativi alle fasi anteriori della procedura esecutiva, che potevano essere oggetto di autonoma contestazione;
3) per l'insussistenza delle adombrate interferenze illecite, anche considerato che il recupero della differenza tra effettivo ricavato d'asta
(13.000) e corrispettivo del bando andato decaduto (30.000) in danno dall'aggiudicatario che ha omesso di versare il saldo prezzo presuppone il deposito del piano di riparto, da cui emerga il danno concretamente subìto dalla procedura, riparto che allo stato non è ancora stato predisposto.
* * *
- Si dà atto, in primo luogo, che non sono state reiterate nel presente giudizio di merito le contestazioni attinenti all'ordine di liberazione proposte nella fase cautelare dell'opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione: sul punto si è quindi consolidato il provvedimento di rigetto adottato da quel giudice;
- con il primo motivo di opposizione, l'opponente deduce invece la nullità del titolo esecutivo sul presupposto che esso consacra l'esistenza di un credito fondato su una fideiussione affetta da nullità per violazione della normativa consumeristica e della normativa antitrust e che pertanto, alla luce degli insegnamenti di Cass. S.U. n. 9479/2023, il giudice è ora chiamato a svolgere il sindacato su tali profili di nullità a prescindere dal fatto che sul titolo si sia formato il giudicato;
- il motivo è infondato per la circostanza dirimente che la sig.ra a ciò onerata, ha omesso di Pt_1 provare il relativo fatto costitutivo, rappresentato dalla propria qualità di consumatrice: non è stata articolata al riguardo alcuna prova orale, ma soprattutto, a monte, vi è un assoluto difetto di allegazione con riferimento alla tipologia dei rapporti sostanziali intercorsi con l'istituto di credito, alla natura dei debiti garantiti dalla fideiussione, alla relazione intercorrente tra fideiussore e obbligato principale, pagina 3 di 6 all'estraneità dell'obbligazione fideiussoria assunta rispetto alla sfera professionale/imprenditoriale dell'odierna opponente, con la conseguenza che manca qualunque elemento da cui poter anche solo arguire in via presuntiva la sussistenza in capo alla medesima della qualità di consumatrice;
- a ciò si aggiunga che la fideiussione tacciata di nullità non è stata prodotta dall'opponente agli atti di questo giudizio, di modo che risulta a priori impossibile svolgere qualsiasi tipo di verifica, pur officiosa, sull'eventuale abusività delle clausole ivi contenute: l'onere probatorio gravante sull'opponente non può invero essere supplito mediante l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché si tratta di documento che, per sua natura, necessariamente si trova in possesso della stessa parte che ne fa istanza e poiché non sono state dedotte e comprovate ragioni eccezionali tali da giustificare una deroga a tale principio (quali, ad esempio, lo smarrimento incolpevole del documento);
- in mancanza della fideiussione e in difetto della prova della qualità di consumatrice non vi sono dunque i presupposti per invocare nel caso in esame i principi della sentenza Cass. S.U. n. 9479/2023;
- resta dunque assorbito il tema relativo alla dubbia possibilità di estendere i principi affermati in tale pronuncia, che fanno specifico riferimento all'ipotesi dell'omesso vaglio di conformità alla normativa consumeristica da parte del giudice del monitorio nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, alla diversa ipotesi in cui il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva sia invece una sentenza, emessa nel pieno contraddittorio con il debitore;
- resta inoltre in secondo piano l'ulteriore rilievo per cui, anche qualora di ritenesse applicabile la suddetta giurisprudenza rispetto al titolo esecutivo costituito da una sentenza, il superamento del giudicato sarebbe comunque possibile al solo fine di recuperare il vaglio del giudice sulle ipotesi di nullità di protezione previste dal Codice del Consumo, mentre resterebbero coperte dal giudicato le questioni relative a tutte le ipotesi di nullità diverse da quelle di natura consumeristica;
in particolare, non sarebbe possibile superare il giudicato per far valere ipotesi di nullità derivanti dalla presenza nella fideiussione di clausole del modello ABI ritenute in contrasto con la normativa antitrust, atteso che tale normativa è dettata a tutela della concorrenza del mercato e non a tutela dei consumatori;
- con il secondo motivo di opposizione, l'opponente denuncia il verificarsi di interferenze illecite nello svolgimento delle operazioni di vendita e lamenta, per l'effetto, una violazione dell'art. 586 c.p.c., ciò a cui conseguirebbe il dovere del Giudice dell'Esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura;
- anche tale motivo non può trovare accoglimento;
- sotto un primo punto di vista, si rileva l'inammissibilità della censura, in quanto proposta ex novo nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e non contenuta nel ricorso introduttivo della fase cautelare ex art. 615 co. 2 c.p.c. presentato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione; è noto infatti il principio per cui pagina 4 di 6 “nelle opposizioni esecutive non sono ammesse domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo
e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. n. 9226 del
22.3.2022);
- fermo quanto precede, la censura sarebbe in ogni caso infondata nel merito: le supposte 'interferenze illecite' denunciate dall'opponente, che avrebbero falsato la procedura di vendita e che quindi giustificherebbero l'esercizio del potere sospensivo del Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 586
c.p.c., altro non sono che la decadenza dall'aggiudicazione occorsa all'esito del quarto esperimento di vendita, dovuta al fatto che l'aggiudicatario non ha provveduto entro il termine al pagamento del saldo prezzo, circostanza a cui ha fatto seguito il decreto del Giudice dell'Esecuzione che ha disposto l'incameramento della cauzione e la condanna dell'aggiudicatario decaduto al risarcimento del danno arrecato alla procedura esecutiva, pari al minor valore dell'aggiudicazione definitiva rispetto a quella decaduta;
- si tratta, a ben vedere, di occorrenze fisiologiche nell'ambito di una procedura di vendita, rispetto alle quali è prevista una specifica disciplina (artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.), che nel caso in esame ha trovato piena e corretta applicazione, non essendo evidentemente onere del Giudice dell'Esecuzione attivarsi per mettere in esecuzione il decreto di condanna;
- per le ragioni che precedono l'opposizione va rigettata e l'opponente condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, assumendo il valore indeterminabile della causa e avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase decisionale (svoltasi nelle forme della discussione orale); nulla si liquida con riferimento alla fase istruttoria, atteso che le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a (quale procuratore speciale di Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfettario delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Verona, 7.2.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 Cristiana Bottazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Veronese (VR), Via Porto n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Martino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, Via Pienza n. 74;
- attore - contro
(C.F. ), già con sede legale in Roma, Lungotevere CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Flaminio n. 18, in qualità di procuratore speciale di con sede legale in Controparte_3
Roma, Lungo Tevere Flaminio n. 18 (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico P.IVA_2
Morgante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Legnago (VR), Piazza De
Gasperi n. 7;
- convenuto -
e contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Grezar n. 14; P.IVA_3
(C.F. , già in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 rappresentante pro tempore, con sede in Verona (VR) Piazza Nogara n. 2;
- convenuti contumaci -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da atto di citazione ex art. 616 c.p.c. e come va verbale dell'udienza del 6.2.2025. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 18.9.2023 si è opposta all'esecuzione immobiliare Parte_1
n. R.G.E. 182/2018 deducendo, in primo luogo, la nullità del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente (ora , costituito dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 164/2005 del CP_2 CP_1
13.12.2005, stante la nullità della sottostante fideiussione per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole abusive;
in secondo luogo, l'illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile stante il proprio diritto di abitare l'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 560 co. 3 c.p.c.;
- con ordinanza del 20.12.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e di revoca dell'ordine di liberazione, assegnando termine di trenta giorni per introdurre il merito oppositivo;
- nel termine assegnato ha quindi introdotto il presente giudizio, nel quale ha chiesto che Parte_1 siano dichiarate l'improcedibilità e la conseguente estinzione della procedura esecutiva per un duplice ordine di motivi: 1) nullità del titolo esecutivo azionato da costituito dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Verona n. 164/2005 del 13.12.2005, stante la nullità della sottostante fideiussione per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole abusive, tenuto conto della propria qualità di consumatrice e sulla scorta dei principi affermati da Cass. S.U. n. 9479 del 6.4.2023; 2) violazione dell'art. 586 c.p.c., stante l'interferenza illecita nel procedimento di vendita da parte di
[...]
soggetto che all'esito del quarto esperimento di vendita si è aggiudicato il bene per € 30.000, CP_7 salvo poi non versare il saldo prezzo e decadere dall'aggiudicazione, e rispetto a cui la procedura non si
è ancora attivata per recuperare la somma di € 17.000,00, pari all'eccedenza del valore dell'aggiudicazione decaduta rispetto al valore finale di vendita del bene pari a € 13.000,00;
- a sostegno della domanda, l'opponente ha evidenziato: a) che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 164/2005 del Tribunale di Verona, che è stata emessa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 453/04, ottenuto da Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto nei confronti di in base alla fideiussione che la stessa aveva rilasciato a garanzia delle obbligazioni di Parte_1
b) che la fideiussione da cui trae origine il credito azionato contiene clausole Persona_1 abusive, e quindi nulle, per violazione della normativa consumeristica e della normativa antitrust;
c) che pagina 2 di 6 la sig.ra ha rilasciato tale fideiussione in veste di consumatrice;
d) che nell'ambito del giudizio di Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo non è stato svolto dal giudice alcun vaglio in relazione alla natura abusiva delle clausole contenute nella fideiussione e che pertanto, mancando una pronuncia espressa su tale questione, in base ai principi stabiliti da Cass. S.U. n. 9479/2023 non si è formato in parte qua alcun giudicato (formale o sostanziale) né sul decreto ingiuntivo né sulla sentenza emessa in esito al giudizio di opposizione;
e) che l'interferenza illecita verificatasi nel corso del procedimento di vendita giustifica l'adozione da parte del giudice di un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva;
- si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione: 1) per l'inapplicabilità dei principi espressi da CP_1
Cass. S.U. n. 9479/2023 nel caso di specie, sia perché il titolo azionato è una sentenza e non un decreto ingiuntivo, sia perché l'opponente non ha prodotto la fideiussione censurata e non ha provato la propria qualità di consumatrice;
2) quanto alla censura relativa alla congruità del prezzo di aggiudicazione, per il principio di stabilità dell'aggiudicazione, secondo il quale non è possibile far valere con un'opposizione successiva al decreto di trasferimento vizi e nullità relativi alle fasi anteriori della procedura esecutiva, che potevano essere oggetto di autonoma contestazione;
3) per l'insussistenza delle adombrate interferenze illecite, anche considerato che il recupero della differenza tra effettivo ricavato d'asta
(13.000) e corrispettivo del bando andato decaduto (30.000) in danno dall'aggiudicatario che ha omesso di versare il saldo prezzo presuppone il deposito del piano di riparto, da cui emerga il danno concretamente subìto dalla procedura, riparto che allo stato non è ancora stato predisposto.
* * *
- Si dà atto, in primo luogo, che non sono state reiterate nel presente giudizio di merito le contestazioni attinenti all'ordine di liberazione proposte nella fase cautelare dell'opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione: sul punto si è quindi consolidato il provvedimento di rigetto adottato da quel giudice;
- con il primo motivo di opposizione, l'opponente deduce invece la nullità del titolo esecutivo sul presupposto che esso consacra l'esistenza di un credito fondato su una fideiussione affetta da nullità per violazione della normativa consumeristica e della normativa antitrust e che pertanto, alla luce degli insegnamenti di Cass. S.U. n. 9479/2023, il giudice è ora chiamato a svolgere il sindacato su tali profili di nullità a prescindere dal fatto che sul titolo si sia formato il giudicato;
- il motivo è infondato per la circostanza dirimente che la sig.ra a ciò onerata, ha omesso di Pt_1 provare il relativo fatto costitutivo, rappresentato dalla propria qualità di consumatrice: non è stata articolata al riguardo alcuna prova orale, ma soprattutto, a monte, vi è un assoluto difetto di allegazione con riferimento alla tipologia dei rapporti sostanziali intercorsi con l'istituto di credito, alla natura dei debiti garantiti dalla fideiussione, alla relazione intercorrente tra fideiussore e obbligato principale, pagina 3 di 6 all'estraneità dell'obbligazione fideiussoria assunta rispetto alla sfera professionale/imprenditoriale dell'odierna opponente, con la conseguenza che manca qualunque elemento da cui poter anche solo arguire in via presuntiva la sussistenza in capo alla medesima della qualità di consumatrice;
- a ciò si aggiunga che la fideiussione tacciata di nullità non è stata prodotta dall'opponente agli atti di questo giudizio, di modo che risulta a priori impossibile svolgere qualsiasi tipo di verifica, pur officiosa, sull'eventuale abusività delle clausole ivi contenute: l'onere probatorio gravante sull'opponente non può invero essere supplito mediante l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché si tratta di documento che, per sua natura, necessariamente si trova in possesso della stessa parte che ne fa istanza e poiché non sono state dedotte e comprovate ragioni eccezionali tali da giustificare una deroga a tale principio (quali, ad esempio, lo smarrimento incolpevole del documento);
- in mancanza della fideiussione e in difetto della prova della qualità di consumatrice non vi sono dunque i presupposti per invocare nel caso in esame i principi della sentenza Cass. S.U. n. 9479/2023;
- resta dunque assorbito il tema relativo alla dubbia possibilità di estendere i principi affermati in tale pronuncia, che fanno specifico riferimento all'ipotesi dell'omesso vaglio di conformità alla normativa consumeristica da parte del giudice del monitorio nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, alla diversa ipotesi in cui il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva sia invece una sentenza, emessa nel pieno contraddittorio con il debitore;
- resta inoltre in secondo piano l'ulteriore rilievo per cui, anche qualora di ritenesse applicabile la suddetta giurisprudenza rispetto al titolo esecutivo costituito da una sentenza, il superamento del giudicato sarebbe comunque possibile al solo fine di recuperare il vaglio del giudice sulle ipotesi di nullità di protezione previste dal Codice del Consumo, mentre resterebbero coperte dal giudicato le questioni relative a tutte le ipotesi di nullità diverse da quelle di natura consumeristica;
in particolare, non sarebbe possibile superare il giudicato per far valere ipotesi di nullità derivanti dalla presenza nella fideiussione di clausole del modello ABI ritenute in contrasto con la normativa antitrust, atteso che tale normativa è dettata a tutela della concorrenza del mercato e non a tutela dei consumatori;
- con il secondo motivo di opposizione, l'opponente denuncia il verificarsi di interferenze illecite nello svolgimento delle operazioni di vendita e lamenta, per l'effetto, una violazione dell'art. 586 c.p.c., ciò a cui conseguirebbe il dovere del Giudice dell'Esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura;
- anche tale motivo non può trovare accoglimento;
- sotto un primo punto di vista, si rileva l'inammissibilità della censura, in quanto proposta ex novo nel presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e non contenuta nel ricorso introduttivo della fase cautelare ex art. 615 co. 2 c.p.c. presentato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione; è noto infatti il principio per cui pagina 4 di 6 “nelle opposizioni esecutive non sono ammesse domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo
e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. n. 9226 del
22.3.2022);
- fermo quanto precede, la censura sarebbe in ogni caso infondata nel merito: le supposte 'interferenze illecite' denunciate dall'opponente, che avrebbero falsato la procedura di vendita e che quindi giustificherebbero l'esercizio del potere sospensivo del Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 586
c.p.c., altro non sono che la decadenza dall'aggiudicazione occorsa all'esito del quarto esperimento di vendita, dovuta al fatto che l'aggiudicatario non ha provveduto entro il termine al pagamento del saldo prezzo, circostanza a cui ha fatto seguito il decreto del Giudice dell'Esecuzione che ha disposto l'incameramento della cauzione e la condanna dell'aggiudicatario decaduto al risarcimento del danno arrecato alla procedura esecutiva, pari al minor valore dell'aggiudicazione definitiva rispetto a quella decaduta;
- si tratta, a ben vedere, di occorrenze fisiologiche nell'ambito di una procedura di vendita, rispetto alle quali è prevista una specifica disciplina (artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.), che nel caso in esame ha trovato piena e corretta applicazione, non essendo evidentemente onere del Giudice dell'Esecuzione attivarsi per mettere in esecuzione il decreto di condanna;
- per le ragioni che precedono l'opposizione va rigettata e l'opponente condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, assumendo il valore indeterminabile della causa e avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase decisionale (svoltasi nelle forme della discussione orale); nulla si liquida con riferimento alla fase istruttoria, atteso che le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a (quale procuratore speciale di Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3 forfettario delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Verona, 7.2.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 Cristiana Bottazzi
pagina 6 di 6