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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 422/2024 promossa da:
C.F.: ), rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Silvia Vannini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Vannini in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n.
2. ricorrente contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_1 C.F._2
Càllari giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli, 112. resistente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.4.2024, ha chiesto la separazione e contestuale divorzio dalla Parte_1 moglie con cui ha contratto matrimonio civile il 17/07/1993 in TO (PG), Controparte_1 trascritto nei pubblici registri di TO al N. 46 P. 2 S. A anno 1993.
A tal fine, e sintetizzando il contenuto del ricorso cui si rinvia, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale nascevano i figli l'8.04.1999, e il 19.02.2002, tutti conviventi e Per_1 Per_2 Per_3 residenti nella casa coniugale insieme ai genitori;
e sono maggiorenne ma non Per_1 Per_3
pagina 1 di 4 economicamente autosufficienti mentre è maggiorenne e dal settembre 2023 lavora presso la Per_2 catena di fast food “McDonald's” con contratto di apprendistato di durata triennale ed un emolumento mensile lordo di circa € 581,00 per 14 mensilità; la casa coniugale, sita in Fiano Romano (RM), in via
Genova 25/E è di proprietà esclusiva del ed è gravata da una rata di mutuo mensile di € 400,00 Pt_1 con scadenza 2031; nonostante gli innumerevoli ed infruttuosi tentativi di riconciliazione con la moglie da parte del ricorrente, tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale e materiale;
il ricorrente, già a far data dal mese di novembre 2021 e poi ancora nel 2022, tentava di addivenire ad un accordo in via bonaria per definire consensualmente la separazione intraprendendo un percorso di terapia di coppia poi naufragato;
il decideva di allontanarsi temporaneamente dalla casa Pt_1 familiare nel gennaio 2023 supponendo che un suo allontanamento avrebbe favorito la relazione tra la resistente ed i tre figli, sino a quel momento turbolenta, prendendo in affitto un piccolo bilocale vicino alla casa familiare che gli permettesse di mantenere un rapporto continuativo con i ragazzi provvedendo al mantenimento dei figli e al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, oltre alle proprie spese personali e al canone di locazione di € 500,00 mensili per l'abitazione presa temporaneamente in affitto;
a causa di tali ingenti esborsi economici il si è trovato in difficoltà economica;
il nel Pt_1 Pt_1 mese di giugno 2023, proprio al fine di gestire un'ulteriore situazione critica in famiglia legata al temuto uso di cannabis da parte di uno dei figli, nell'esclusivo interesse degli stessi, faceva rientro presso la casa familiare per monitorare con maggiore attenzione la grave situazione venutasi a creare ma la convivenza
è divenuta da tempo intollerabile e il protrarsi della stessa ha cagionato, e tutt'ora continua a cagionare, nocumento ad ogni membro del nucleo familiare.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Si è costituita la resistente contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, evidenziando il totale disinteresse e la passività che lo stesso ha avuto riguardo la famiglia, attendendo che fosse sempre la moglie a porre rimedio alle problematiche insorte in seno alla coppia e che il nel gennaio 2023, Pt_1 si è allontanato dalla casa coniugale lasciando la moglie e i figli in un momento di fragilità conclamata non per sedare le costanti tensioni tra madre e figli ma per sottrarsi ad una situazione scomoda, che richiedeva assunzioni di responsabilità, anche di fronte ai ragazzi. Ciò premesso, il resistente concludeva come da comparsa di costituzione alla quale si rinvia per la ricostruzione dettagliata delle vicende familiari.
All'udienza del 10 luglio 2024 il ricorrente ha dichiarato di essere un informatico e di percepire una retribuzione media di euro 3700 per 13 mensilità e ha precisato che la figlia studia mentre il figlio Per_1
lavora con contratto di apprendistato e il figlio non lavora;
mentre la resistente ha Per_2 Per_3 dichiarato di essere un rappresentante di commercio percependo un reddito di circa 1200 euro netti per
12 mensilità. pagina 2 di 4 Alla udienza del 18 luglio 2024, sostituita su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato conclusioni congiunte e il giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del
P.M.
Con sentenza n. 416/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024, il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice relatore il quale, con separata ordinanza emessa in pari data, ha fissato l'udienza del
08.05.2025, da tenersi nella modalità di trattazione scritta, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascorso il termine di legge.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed Parte_1 CP_1 in data 17/07/1993 presso il Comune di TO (PG) e trascritto nei pubblici registri di TO al N. 46, P. 2,
[...]
S. A, anno 1993, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) La casa familiare sita in Fiano Romano, via Genova 25E, viene assegnata al Sig. con quanto in essa Pt_1 contenuto che vi abiterà insieme ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
3) Le parti provvederanno al mantenimento dei tre figli maggiorenni economicamente non autonomi in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie in favore dei figli verranno ripartite nel seguente modo: 60% a carico del Sig. 40% a carico della Sig.ra secondo quanto previsto nel protocollo dei Tribunale di Rieti. Pt_1 CP_1
Le spese universitarie della figlia (tasse e libri) verranno ripartite nella misura dell'80% a carico del Sig. e Per_1 Pt_1 del 20% a carico della Sig.ra CP_1
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5) Spese di lite compensate.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 416/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. pagina 3 di 4 Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le conclusioni concordate sono congrue.
Visto l'esito del giudizio, le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato il 17/07/1993 in TO (PG);
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO (atto n
46, Parte II, Serie A, anno 1993);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 422/2024 promossa da:
C.F.: ), rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Silvia Vannini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Vannini in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n.
2. ricorrente contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_1 C.F._2
Càllari giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli, 112. resistente
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8.4.2024, ha chiesto la separazione e contestuale divorzio dalla Parte_1 moglie con cui ha contratto matrimonio civile il 17/07/1993 in TO (PG), Controparte_1 trascritto nei pubblici registri di TO al N. 46 P. 2 S. A anno 1993.
A tal fine, e sintetizzando il contenuto del ricorso cui si rinvia, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale nascevano i figli l'8.04.1999, e il 19.02.2002, tutti conviventi e Per_1 Per_2 Per_3 residenti nella casa coniugale insieme ai genitori;
e sono maggiorenne ma non Per_1 Per_3
pagina 1 di 4 economicamente autosufficienti mentre è maggiorenne e dal settembre 2023 lavora presso la Per_2 catena di fast food “McDonald's” con contratto di apprendistato di durata triennale ed un emolumento mensile lordo di circa € 581,00 per 14 mensilità; la casa coniugale, sita in Fiano Romano (RM), in via
Genova 25/E è di proprietà esclusiva del ed è gravata da una rata di mutuo mensile di € 400,00 Pt_1 con scadenza 2031; nonostante gli innumerevoli ed infruttuosi tentativi di riconciliazione con la moglie da parte del ricorrente, tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale e materiale;
il ricorrente, già a far data dal mese di novembre 2021 e poi ancora nel 2022, tentava di addivenire ad un accordo in via bonaria per definire consensualmente la separazione intraprendendo un percorso di terapia di coppia poi naufragato;
il decideva di allontanarsi temporaneamente dalla casa Pt_1 familiare nel gennaio 2023 supponendo che un suo allontanamento avrebbe favorito la relazione tra la resistente ed i tre figli, sino a quel momento turbolenta, prendendo in affitto un piccolo bilocale vicino alla casa familiare che gli permettesse di mantenere un rapporto continuativo con i ragazzi provvedendo al mantenimento dei figli e al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, oltre alle proprie spese personali e al canone di locazione di € 500,00 mensili per l'abitazione presa temporaneamente in affitto;
a causa di tali ingenti esborsi economici il si è trovato in difficoltà economica;
il nel Pt_1 Pt_1 mese di giugno 2023, proprio al fine di gestire un'ulteriore situazione critica in famiglia legata al temuto uso di cannabis da parte di uno dei figli, nell'esclusivo interesse degli stessi, faceva rientro presso la casa familiare per monitorare con maggiore attenzione la grave situazione venutasi a creare ma la convivenza
è divenuta da tempo intollerabile e il protrarsi della stessa ha cagionato, e tutt'ora continua a cagionare, nocumento ad ogni membro del nucleo familiare.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Si è costituita la resistente contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, evidenziando il totale disinteresse e la passività che lo stesso ha avuto riguardo la famiglia, attendendo che fosse sempre la moglie a porre rimedio alle problematiche insorte in seno alla coppia e che il nel gennaio 2023, Pt_1 si è allontanato dalla casa coniugale lasciando la moglie e i figli in un momento di fragilità conclamata non per sedare le costanti tensioni tra madre e figli ma per sottrarsi ad una situazione scomoda, che richiedeva assunzioni di responsabilità, anche di fronte ai ragazzi. Ciò premesso, il resistente concludeva come da comparsa di costituzione alla quale si rinvia per la ricostruzione dettagliata delle vicende familiari.
All'udienza del 10 luglio 2024 il ricorrente ha dichiarato di essere un informatico e di percepire una retribuzione media di euro 3700 per 13 mensilità e ha precisato che la figlia studia mentre il figlio Per_1
lavora con contratto di apprendistato e il figlio non lavora;
mentre la resistente ha Per_2 Per_3 dichiarato di essere un rappresentante di commercio percependo un reddito di circa 1200 euro netti per
12 mensilità. pagina 2 di 4 Alla udienza del 18 luglio 2024, sostituita su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato conclusioni congiunte e il giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del
P.M.
Con sentenza n. 416/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024, il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice relatore il quale, con separata ordinanza emessa in pari data, ha fissato l'udienza del
08.05.2025, da tenersi nella modalità di trattazione scritta, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascorso il termine di legge.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed Parte_1 CP_1 in data 17/07/1993 presso il Comune di TO (PG) e trascritto nei pubblici registri di TO al N. 46, P. 2,
[...]
S. A, anno 1993, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) La casa familiare sita in Fiano Romano, via Genova 25E, viene assegnata al Sig. con quanto in essa Pt_1 contenuto che vi abiterà insieme ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
3) Le parti provvederanno al mantenimento dei tre figli maggiorenni economicamente non autonomi in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie in favore dei figli verranno ripartite nel seguente modo: 60% a carico del Sig. 40% a carico della Sig.ra secondo quanto previsto nel protocollo dei Tribunale di Rieti. Pt_1 CP_1
Le spese universitarie della figlia (tasse e libri) verranno ripartite nella misura dell'80% a carico del Sig. e Per_1 Pt_1 del 20% a carico della Sig.ra CP_1
4) I coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5) Spese di lite compensate.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 416/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. pagina 3 di 4 Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le conclusioni concordate sono congrue.
Visto l'esito del giudizio, le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato il 17/07/1993 in TO (PG);
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO (atto n
46, Parte II, Serie A, anno 1993);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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