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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO: revoca della defiscalizzazione della
REPUBBLICA ITALIANA pensione;
riliquidazione della pensione con ricalcolo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO degli oneri fiscali dovuti a
IL TRIBUNALE DI FERRARA titolo di IRPEF;
conguaglio; illegittimità
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 28/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 832/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
KOSA MARGARETA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: revoca della defiscalizzazione della pensione;
riliquidazione della pensione con ricalcolo degli oneri fiscali dovuti a titolo di IRPEF;
conguaglio; illegittimità
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 06/12/2024 remesso di essere Parte_1 titolare della pensione privata n. 33029953, Cat. VOART, quale ex artigiano, CP_1 conveniva in giudizio l esponendo che, non essendo in grado di sopravvivere in CP_1
Italia con la propria pensione di circa € 800,00 – 900,00 al mese, immediatamente dopo il pensionamento emigrava dapprima in Moldavia, per poi stabilirsi definitivamente in Bulgaria nel 2017, trasferendo ivi la sua residenza anagrafica ed effettiva, il centro degli interessi vitali e la residenza fiscale, risultando quindi sottoposto dal 2017 ad imposizione fiscale in Bulgaria, in via generale ed illimitata – full liability to tax – in relazione a tutti i suoi redditi, ovunque al mondo prodotti,
1 inclusa la pensione italiana, giusta documentazione che produceva (docc. nn. 1 –
12).
Per tale ragione, come previsto dalla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, sottoscritta nel 1988, intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dall'art. 16, il ricorrente richiedeva ed otteneva dall con inizio anno 2014 (docc. nn. 8, 9, 10), la defiscalizzazione della propria CP_1 pensione in Italia, ritenuti dall'ente sussistenti e provati tutti i criteri previsti dalla citata
Convenzione.
Senonché, a partire dal mese di giugno 2023, l'ente previdenziale, mutava completamente l'approccio interpretativo alla Convenzione, già consolidato da 35 anni, applicando acriticamente non una legge dello Stato, ma la risposta ad un interpello, il n. 244/2023 dell'8.3.2023 del C. O. di Pescara – Ufficio Agenzia delle entrate (fornita, peraltro, ad una domanda relativa a pensione in gestione “ibrida” e non “privata”, come quella del ricorrente regolata dall'art. 16 della Convenzione).
Parere che era peraltro privo di qualsiasi vincolo giuridico nei confronti di chiunque.
Secondo tale improvviso mutamento di indirizzo, la defiscalizzazione della pensione italiana non poteva essere concessa per gli italiani che, pur residenti stabilmente in Bulgaria e sottoposti ad imposizione fiscale in quello Stato, non fossero anche in possesso della cittadinanza bulgara.
In forza di tale inopinato mutamento interpretativo della Convenzione, l di CP_1
Ferrara, con lettera datata 19.4.2023, comunicava al ricorrente la comunicazione di riliquidazione della pensione che aveva generato un conguaglio fiscale di € 889,45, da trattenere sui ratei mensili e una trattenuta IRPEF di € 297,04 mensile.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'operato dell sotto diversi profili: CP_1
- inammissibile e strumentale sovrapposizione dei concetti di “nazionalità” e
“cittadinanza” in violazione del principio del legittimo affidamento e degli artt. 3, 23,
35, 42, 97, 11 e 117 Cost.;
- violazione delle regole di interpretazione delle convenzioni, previste e disciplinate nella Convenzione di Vienna del 23.5.1969 sul diritto dei trattati, ratificata in Italia con L. n. 112/1974;
- erroneità della “cittadinanza” come criterio di assoggettamento di un soggetto alla tassazione di un determinato Paese, non previsto da nessuno dei due stati contraenti né tantomeno dal sistema di convenzioni per evitare le doppie imposizioni conformi al modello OCSE di convenzioni, nel quale si inscrive anche la
Convenzione bilaterale per cui è causa;
violazione del criterio di interpretazione
2 evolutiva sulla base dei principi cardine enunciati dalla legge delega n. 111/2023 del
9.8.2023, secondo cui l'imposizione del reddito delle persone fisiche deve avvenire nel Paese dove risultano avere la residenza fiscale;
- insorgenza di numerose incongruenze all'interno della Convenzione stessa, ove interpretata secondo il criterio propugnato dall'ente previdenziale;
- contrasto della nuova interpretazione con gli artt. 9, 15, 20, 21, 41 e 45 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché con il Regolamento (CE)
N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (punti 15 e 18 bis dei considerando;
art. 8 e art. 11).
Richiamava altresì giurisprudenza a sé favorevole e concludeva come segue:
«IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art.
16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in
Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al CP_1 ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del
Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per
l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all di non CP_1 applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova CP_ interpretazione proposta dall ed in generale l'operato dell osta o meno al CP_1
3 diritto eurounitario e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al CP_1 ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario».
2. Costituitosi in giudizio, l resisteva alla proposta azione chiedendone il CP_1 rigetto.
Pacifico essendo che il ricorrente avesse la cittadinanza italiana, l'ente richiamava la risposta all'interpello all'Agenzia delle Entrate sopra citato e contestava con articolate osservazioni in diritto le varie deduzioni avversarie, richiamando giurisprudenza favorevole.
3. Nelle more del procedimento si è pronunciata sulla fattispecie in esame la
Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 8/2025 del 10.3.2025, che viene qui richiamata quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Nella pronuncia felsinea, relativa a fattispecie del tutto analoga (trattamento pensionistico del ricorrente su gestione privata quale ex artigiano) sono esposte con particolare chiarezza le considerazioni, pienamente condivisibili, che conducono all'accoglimento della domanda del pensionato e che si attagliano pienamente al caso in esame.
Qui se ne riportano i passaggi salienti per comodità espositiva:
«5. Tanto premesso, ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo interpretativo favorevole al pensionato espresso da parte della giurisprudenza di merito e, chiaramente, dalla sentenza impugnata.
Come si ricordava, la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria hanno convenuto, con Protocollo del 21.9.1988, di concludere una Convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. L'accordo, ratificato con l. n. 389/1990 (G.U. 21.12.1990,
n. 297, S.O) è entrato in vigore il 10.6.1991 (G.U. 2.1.1991, n. 205). I limiti di estensione soggettiva della disciplina sono definiti dall'art. 1 (“Soggetti e residenti”), secondo il quale “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che
4 sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente
Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata …”. Quanto all'ambito oggettivo di riferimento, secondo il successivo art. 2 “… 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche …”. Il richiamo alla Convenzione è quindi pertinente in relazione alla fisionomia del rapporto contributivo, posto che l' effettua, quale sostituto, la ritenuta alla fonte CP_1 dell'imposta cui sono soggetti i redditi da pensione. Con riferimento all'oggetto del procedimento, viene poi in rilievo l'art. 16 (“Pensioni”), secondo il quale “
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Le disposizioni della Convenzione, come stabilito dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata con l. n. 112/1974, entrata in vigore il
27.1.1980), devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. E proprio in osservanza di questi stessi criteri ritiene il Collegio che il richiamo al possesso della nazionalità compiuto dall'art. 1, comma 2, cit. al fine di dar conto del significato da assegnare all'espressione “residente di uno Stato contraente”, nel caso della Bulgaria, non debba essere inteso, nell'economia della disposizione e quindi nell'ambito dell'enunciazione dei limiti soggettivi di applicabilità della Convenzione stessa alle persone fisiche, quale rinvio al dato del possesso formale della cittadinanza di quello Stato.
La norma, infatti, istituendo un collegamento tra la condizione di residente e il concetto di nazionalità, sembra più propriamente volersi riferire, tenuto conto del contesto normativo, al particolare legame giuridico che si può instaurare tra il pensionato e lo Stato in ragione di un collegamento territoriale qualificato. L'elemento della nazionalità, allora, viene qui in rilievo, secondo il significato sostanziale che il termine peraltro comunemente può assumere, quale riflesso dell'appartenenza dell'individuo alla comunità presente nel territorio di uno Stato, circostanza la cui giuridica rilevanza comporta, in capo alla persona, il riconoscimento di diritti e l'imposizione di doveri e in particolare l'assoggettamento all'imposizione fiscale. 5.1 La possibilità di intendere in questi termini l'espressione “residente di uno Stato contraente”, quale riflesso di un legame territoriale effettivo costituente il presupposto (non esplicitato nel caso della Bulgaria ma ovvio) dell'assoggettamento della persona a imposizione fiscale e tale da giustificare il richiamo al concetto di nazionalità in senso sostanziale, rinviene fondamento nel significato che assumono, complessivamente considerate, alcune previsioni della Convenzione e giustifica un esito interpretativo che appare tanto più persuasivo in quanto muove da una lettura che porta a coerenza le indicazioni nelle stesse contenute, garantendo la relativa piena operatività. 5.2 A rilevare è, innanzitutto, il riferimento compiuto dal comma 2, in relazione allo Stato italiano, a chiarimento dell'espressione “residente di uno Stato contraente”, a
“qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di
5 ogni altro criterio di natura analoga”. La previsione, che si riferisce non soltanto alle persone fisiche, attribuisce significato a un collegamento con il territorio italiano che, in ragione della sua effettività e stabilità (v. il richiamo al domicilio e alla residenza per la persona fisica e alla sede della direzione per la persona giuridica), diviene giuridicamente rilevante ed è tale da giustificare la sottoposizione del soggetto “ad imposta in Italia”. Analoga soluzione è poi quella adottata dalle parti con riferimento alle persone giuridiche, che sono considerate residenti in Italia o in Bulgaria a seconda che siano, rispettivamente, assoggettate ad imposta in Italia, in forza della legislazione italiana, tenendo conto della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, o abbiano in Bulgaria la sede o siano ivi registrate (venendo in tal modo, il dato è ancora implicito, assoggettate a imposizione in Bulgaria). Si tratta di criteri che appaiono legati al dato del collegamento della persona fisica (nel caso dell'Italia) o giuridica (nel caso dell'Italia e della Bulgaria) con il territorio di uno degli Stati contraenti, con i quali non si porrebbe evidentemente in linea la scelta di privilegiare, al fine di qualificare la persona fisica come residente nello Stato bulgaro, il dato meramente formale del possesso formale della cittadinanza.
5.3 Quest'ultima identificazione condurrebbe poi a esiti interpretativi incongrui nel caso in cui la persona fisica fosse “residente di entrambi gli Stati contraenti”, imponendo il comma 3 dell'art. 1 cit. di “risolvere il conflitto” assegnando esclusiva rilevanza al collegamento territoriale con uno dei due Stati (“Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”, ciò che vale anche per le persone giuridiche: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”). Il criterio in questione, tenendo conto dell'interpretazione che qui si critica – fondata sull'identificazione del dato della residenza in Bulgaria con quello della cittadinanza bulgara sulla base dell'assunzione del concetto di nazionalità nell'accezione formale, sovrapponibile a quello di cittadinanza, appunto – condurrebbe infatti a risolvere il conflitto, nella sostanza, nel senso di ritenere la persona fisica sempre residente in Italia, dipendendo le ragioni del conflitto, per definizione, proprio dal dato cumulativo che la persona fisica di cittadinanza bulgara è già “assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza”. Ma questo elemento, per la sua rilevanza sostanziale, sarebbe di per sé già indicativo del luogo in cui le “relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)”. La ratio posta a fondamento della previsione, incentrata sulla necessità, evidentemente avvertita dalle parti contraenti, di procedere ad accertare in concreto quale sia lo Stato con cui intercorre il collegamento più stretto, verrebbe quindi a essere del tutto frustrata nel caso in cui lo stesso criterio dovesse condurre, nella sostanza, sempre a un identico esito, con completa perdita di senso della norma e ingiustificata compressione del relativa funzione (occorrendo rammentare che tra i criteri di interpretazione delle disposizioni del trattati cui si ricorre nella prassi internazionale vi sono anche regole riconducibili ai
“principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, menzionati dall'art. 38, comma 1, lett. c) dello Statuto della tra cui va annoverato il principio dell'effetto Pt_2 utile, “ut res magis valeat quam pereat”, occorrendo privilegiare l'interpretazione della norma che ne assicura l'operatività).
6 5.4 L'interpretazione sostenuta dall' porterebbe a concludere, CP_1 nell'economia dell'art. 1 cit., che le parti contraenti hanno concordato di assegnare rilevanza al criterio del collegamento territoriale in sede di individuazione dei limiti soggettivi di applicabilità della Convenzione in relazione alle persone fisiche residenti dello Stato italiano e in sede di risoluzione delle situazioni di “doppia residenza” con riferimento alle persone fisiche e giuridiche, con adozione invece di un criterio qualificatorio del tutto eccentrico nel caso della persona fisica residente dello Stato bulgaro, che tale potrebbe considerarsi soltanto se in possesso della cittadinanza formale di quello Stato, il che, anche per le evidenti discrasie che a tale lettura seguirebbero, non appare esprimere alcuna ratio comprensibile e convincente. 5.5. La necessità di intendere l'espressione “residente di uno Stato contraente” in senso sostanziale, quale collegamento territoriale qualificato e giuridicamente rilevante tra la persona e lo Stato quale presupposto, anche nel caso della Bulgaria, della sottoposizione all'imposizione fiscale, emerge anche a considerare che una lettura diversa di tale condizione, giustificata tramite il riferimento alla nozione di nazionalità in senso formale, condurrebbe a un'interpretazione incongrua e non sodisfacente di alcune disposizioni della Convenzione che, diversamente dall'art. 1 cit., tengono espressamente separata la qualità di residente in uno Stato contraente dall'elemento della nazionalità.
5.6. La prima disposizione che viene in rilievo in tal senso è l'art. 17 (“Funzioni pubbliche”), secondo cui “
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Occorre allora prendere in considerazione, a sostegno dell'interpretazione qui sostenuta: a) la norma di cui al comma 1, lett. b), relativa al caso del “residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato”, spiegandosi la distinzione tra i due riferimenti con la volontà delle parti di tenere separati, nella fattispecie, il dato della residenza, che esprime, come si è visto, il collegamento qualificato con il territorio dello Stato, dall'elemento della nazionalità, che è da intendere, per sostenere la dicotomia, in senso formale, diversamente da quanto previsto all'art. 1 cit., divenendo la previsione ingiustificata e inutile qualora, come ritenuto dall' in relazione allo CP_1
Stato bulgaro, la condizione di persona fisica residente fosse fatta coincidere, attraverso il nesso con il concetto di nazionalità, con quella di cittadino;
b) la possibilità, ammessa dalla stessa disposizione, di divenire “residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi”, venendo messo così in evidenza il nesso tra la condizione di residente e il collegamento con il territorio dello Stato, anche bulgaro quindi, a prescindere dal conferimento dell'elemento della cittadinanza;
c) la previsione di cui al comma 2, lett. b), che, nell'affermare che “tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un
7 residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”, conferma la distinzione concettuale e normativa, nell'economia della Convenzione, tra la condizione di residente in uno Stato contraente e l'elemento della nazionalità, spiegandosi la previsione, ancora una volta, soltanto a intendere il primo riferimento in senso sostanziale e il secondo in senso formale quale sinonimo di cittadinanza.
5.7. Il secondo esempio è rappresentato dalla previsione di cui all'art. 23 (“Non discriminazione”), secondo cui “
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine «nazionali» designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente”. La normativa antidiscriminatoria, la cui portata, legata alla necessità che ciascuno degli Stati contraenti non sottoponga a forme più gravose di trattamento fiscale i “nazionali” dell'altro Stato, va al di là dell'esigenza di stabilire forme di coordinamento delle legislazioni utili a evitare la doppia imposizione (dando luogo a un distinto ambito di disciplina: v. l'espresso riferimento al comma 1, ultima parte, dell'art. 23: “La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”), tiene infatti distinto l'elemento della nazionalità dalla condizione di residente di uno o di entrambi gli Stati contraenti. In questo settore può quindi farsi questione, in relazione alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 23, commi 1, ultima parte, e 2, lett. a), di “nazionali” bulgari non residenti nello Stato bulgaro, con adozione poi anche per le persone giuridiche di soluzioni qualificatorie che prescindono dal dato del collegamento territoriale e che tengono conto di forme di una ancor più intensa (e, appunto, formale) appartenenza allo Stato (il riferimento è alla disciplina costitutiva dell'ente o dell'associazione, valorizzandosi il collegamento “originario” con l'ordinamento dello Stato). 5.8. In conclusione, è la stessa ratio espressa dalle disposizioni riportate che impone di assegnare al concetto di nazionalità un significato diverso a seconda dei casi
(sostanziale, quale nozione espressiva di un collegamento territoriale qualificato utile a fini impositivi utile a connotare la condizione di “residente di uno Stato contraente”, nell'ipotesi di cui all'art. 1 cit.; formale, quale termine sostitutivo del riferimento alla cittadinanza, nell'ipotesi dell'art. 17 e nella materia antidiscriminatoria), pervenendosi, si rimarca, alle descritte conclusioni interpretative incongrue qualora si volesse assegnare alla parola un significato univoco e costante.
6. Possono quindi richiamarsi, in quanto danno conto dei termini specifici dell'indirizzo giurisprudenziale di merito che appare preferibile, le ulteriori argomentazioni svolte nella menzionata pronuncia del 28.5.2024 del Tribunale di Pistoia: “Ebbene, a parere di questo giudice, che intende confermare l'orientamento accolto da una parte della giurisprudenza di merito sul tema (cfr. Trib. Viterbo, sez. L,
18 novembre 2022, n. 428; Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38; Trib. Bologna, sez. L, 24 gennaio 2024; Trib. Alessandria, sez. L, 21.11.2023), simili argomenti non sono condivisibili. Da un lato, se è pur vero che l'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione indica il criterio della nazionalità quale parametro per stabilire la residenza in Bulgaria ai fini del Trattato medesimo, accogliere la tesi sostenuta CP_ dall' nel caso di specie condurrebbe al paradossale risultato di sottrarre a tassazione, tanto in Italia quanto in Bulgaria, la pensione percepita da un soggetto
8 nella condizione in cui si trova l'odierno ricorrente, in assoluto contrasto con lo scopo per cui è stata siglata la Convenzione contro la doppia imposizione de qua. Difatti, ai fini della normativa italiana, il ricorrente non è considerato fiscalmente residente ex art. 2 TUIR (e art. 1, par. 2, lett. a) Conv.); se si argomentasse, poi, nel CP_ senso prospettato dall' il … non potrebbe nemmeno reputarsi fiscalmente residente in [...], non avendone la cittadinanza. Dall'altro lato, nemmeno può ritenersi valida l'osservazione dell'ente convenuto in forza della quale non sarebbe configurabile alcuna distinzione tra pensioni pubbliche
e private ai sensi delle disposizioni della Convenzione. Come già visto supra, invero, è proprio l'art. 16 cit. che, con la clausola di salvezza che ne inaugura il disposto, tratteggia in modo inequivocabile una differenza di regime tra le pensioni da Gestione privata e quelle derivanti da impieghi pubblici, per le quali si stabilisce un criterio di collegamento apposito che affianca alla residenza anche quello della nazionalità, stabilendo un paradigma che non si trova replicato, per contro, nell'art. 16, che menziona soltanto il requisito della residenza. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il tenore dell'art. 17, par. 2, lett. b), in rapporto di sussidiarietà rispetto al criterio generale del precedente art. 16, chiarisce “che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto expressis verbis” (Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38, cit.), di talché esigenze di interpretazione sistematica (oltreché di coerenza logica) impongono di ritenere che le due norme citate disciplinino in maniera differenziata situazioni giuridiche tra loro diverse (in questo senso, Trib. Viterbo, 428/2022 cit.; Trib. Cosenza, sez. L, 13 luglio 2023), posto che, se così non fosse, sarebbe oltremodo oscura la scelta delle Alte Parti Contraenti di disciplinare secondo il medesimo criterio, ma con due dizioni totalmente differenti, due situazioni tra loro distinte (pensione privata e pensione pubblica). Ed anzi, l'esito esegetico-applicativo qui ritenuto preferibile è confortato dall'ulteriore considerazione che, alla luce del criterio interpretativo di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (cui hanno aderito sia l'Italia sia la Bulgaria), il cui primo paragrafo sancisce che “Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”, norma da leggersi unitamente all'ultimo paragrafo del medesimo articolo, in forza del quale “si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”. Di talché, alla luce di quanto abbiamo osservato circa il paradosso che si verrebbe a determinare se si adottasse l'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Bulgaria avallata dal resistente, la difformità tra tale esegesi e lo scopo precipuo del Trattato, nonché i rapporti sistematici riscontrabili tra l'art. 16 e l'art. 17, par. 2, lett. b) citati, deve ritenersi –– come osservato condivisibilmente anche dal Tribunale di Verona nella già rammentata pronuncia –– che il senso da attribuire all'espressione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1, par. 2, lett. b) della Convenzione de qua sia quello di residenza, e non quello di cittadinanza. Se, infatti, i criteri di collegamento di cui alla lett. a), concernente l'assoggettamento ad imposta italiana, sono da intendersi secondo il significato tecnico attribuito loro dal diritto italiano, non può ritenersi che i criteri di collegamento inerenti … alla tassazione in Bulgaria siano definiti secondo parametri e significato tecnico propri del diritto italiano. E poiché per quanto concerne le persone giuridiche, la lett. b) richiama il criterio della sede stabilita in Bulgaria ovvero quello della registrazione della stessa in tale Stato, è ragionevole ritenere che la nazionalità bulgara richiesta per le persone fisiche sia da intendersi piuttosto quale residenza.
9 Conferma di ciò si trae proprio dal fatto che l'art. 17, par. 2, lett. b) della Convenzione fa contestualmente riferimento, quali criteri di collegamento (che devono contestualmente sussistere), alla residenza e alla nazionalità: qualora, per la Bulgaria, la residenza dovesse intendersi come 'cittadinanza', la norma finirebbe per essere ridondante (per assurdo richiedendo congiuntamente la cittadinanza bulgara e la cittadinanza bulgara)”. 7. Essendosi l'appellato trasferito in Bulgaria nel 2017, egli va considerato residente ai sensi dell'art. 1 cit. nello Stato bulgaro, dovendo definirsi la res controversa, in considerazione della natura “privata” della pensione (in quanto non erogata in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a Entri pubblici: v. l'art. 17), con applicazione dell'art. 16, secondo cui “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con sottoposizione del reddito da pensione alla sola imposizione bulgara.
8. Nota in ogni caso il Tribunale di Pistoia, nella sentenza richiamata, che “Ad ogni buon conto, risulta dirimente, nel caso di specie, osservare che il provvedimento con il quale l'ente previdenziale convenuto ha operato nei confronti dell'odierno ricorrente la revoca della detassazione sino a quel momento applicatagli, con la conseguente ritenuta sui ratei di pensione erogati da giugno 2023 e le trattenute a titolo di conguaglio per le precedenti mensilità del 2023, risulta adottato sulla mera scorta di un'iniziativa autonoma del sostituto d'imposta, che fa seguito all'adozione da parte dell'ente impositore di un mero interpello. Gli interpelli, di cui all'art. 11 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sono strumenti di indirizzo che l'amministrazione finanziaria adotta a livello individuale, non generale e astratto, bensì in casi specifici e concreti, nei quali un contribuente rappresenti al fisco il ricorrere di una incertezza inerente ad una specifica operazione concreta, chiedendo dunque all'Agenzia delle entrate di esprimersi sulla condivisibilità o meno della soluzione prospettata nell'istanza. La risposta dell'amministrazione finanziaria produce un effetto preclusivo per la stessa in relazione alla successiva azione di accertamento nei confronti del singolo contribuente istante.
Nessun effetto erga omnes ne può, per contro, derivare (nemmeno in quelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 5, ult. per., St. contr., nelle quali si prevede l'estensione degli effetti dell'interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di ipotesi di interpello idoneo, sì, all'astrattezza ma non anche alla generalità), a differenza di ciò che avverrebbe, ad esempio, se l'Agenzia adottasse una circolare, atto generale di indirizzo e di interpretazione normativa, che si rivolge non tanto e non solo agli uffici stessi del fisco, quanto piuttosto alla generalità dei contribuenti. Ebbene, se così stanno le cose, e tenuto conto della riserva di legge che l'art. 23 Cost. CP_ contempla in materia tributaria, risulta illegittimo il provvedimento adottato nel caso di specie, peraltro in difetto di un atto di accertamento del debito fiscale proveniente dall'ente impositore”. 9. L'appello non merita dunque accoglimento, occorrendo confermare la sentenza impugnata.»
Va evidenziato che la pronuncia della Corte non è isolata, avendo pronunciato analoga sentenza n. 35/2025 del 23.1.2025.
In senso conforme si richiama la ulteriore giurisprudenza del distretto dell'Emilia-
Romagna: Tribunale Ravenna sentenza n. 157 del 9.5.2024 e Tribunale di Bologna
10 sentenza n. 43 del 14.1.2025; oltre alle ulteriori numerose pronunce di merito prodotte dalla parte ricorrente sub doc. 23.
4. Il ricorso deve pertanto essere accolto, non avendo parte convenuta posto in contestazione le circostanze fattuali dedotte e documentale dal ricorrente circa il suo radicamento in Bulgaria.
5. Stante la sussistenza di orientamenti contrastanti e considerata l'oggettiva complessità della controversia, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla Parte_1 defiscalizzazione della pensione italiana in godimento:
- n. 018-290033029953 Cat. VOART, decorrenza 1° febbraio 2015 in quanto già sottoposta a trattamento fiscale in Bulgaria, paese di sua residenza;
2) per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione del 19.4.2023 di riliquidazione della pensione goduta dal ricorrente, consequenziale alla revoca delle disposizioni per evitare la doppia imposizione fiscale;
per l'ulteriore effetto, condanna l a restituire al ricorrente le somme CP_1 indebitamente trattenute sulle predette pensioni con decorrenza dal giugno 2023, maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 28/03/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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