Decreto presidenziale 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 23 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/03/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02044/2025REG.PROV.COLL.
N. 08293/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8293 del 2023, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Dolomiti Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Spennacchio, Claudia Sarrocco e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Utilitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Greco, Giuseppe La Rosa, Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.T.E. Associazione Reseller e Trader di Energia, Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, Proxigas – Associazione Nazionale Industriali Gas, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto sia all’appello principale che all’appello incidentale
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10694 del 23 giugno 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto da Dolomiti Energia s.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Utilitalia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Caponigro, e udito l’avvocato Giovanni Corbyons;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 10694 del 23 giugno 2023, ha accolto il ricorso proposto dalla Dolomiti Energia s.p.a. avverso il provvedimento di sospensione cautelare delle condotte contestate nel procedimento PS12461, relative alla asserita sussistenza di pratiche commerciali scorrette derivanti dal mancato rispetto dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. c.d. aiuti bis (d.l. n. 115 del 2022), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 27 ottobre 2022, e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
Di talché, l’Autorità ha proposto appello avverso tale sentenza, mentre la Dolomiti Energia s.p.a. ha proposto appello incidentale laddove il Tar ha concluso che non sarebbe possibile il “perfezionamento immediato della modifica … per mezzo del solo esercizio del diritto discrezionale”, respingendo di conseguenza il primo motivo di ricorso.
Con memoria depositata il 17 gennaio 2025, l’Autorità appellante ha rappresentato che, nelle more della definizione del giudizio di appello, il procedimento istruttorio è proseguito e si è concluso con l’adozione del provvedimento n. 30867, adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023, che ha irrogato a Dolomiti Energia una sanzione pecuniaria di € 50.000,00, provvedimento non impugnato dall’impresa.
Pertanto, l’AGCM ha sostenuto che il ricorso in appello proposto – che aveva ad oggetto la legittimità di un provvedimento cautelare oggi superato da un provvedimento di merito, oltre tutto divenuto stabile per mancata impugnazione – si dimostra improcedibile, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale proposto da Dolomiti Energia.
Per questi motivi, l’Autorità ha confidato nella declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello, con assorbimento dell’appello incidentale e con compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio.
L’appellante incidentale ha sottoscritto per adesione.
Ciò premesso, al Collegio, nel prendere atto della volontà delle parti, null’altro resta che dichiarare improcedibile tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale, atteso che i provvedimenti impugnati hanno natura cautelare, la cui efficacia è assorbita dall’adozione del provvedimento finale, che, non impugnato, ha consolidato l’assetto di interessi tra le parti.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello principale in epigrafe (R.G. n. 8293 del 2023) proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché l’appello incidentale proposto da Dolomiti Energia s.p.a.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO