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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11585/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro Coco, all'udienza del 9 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11585/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui sono riunite le cause nn. 19325/2025, 20237/2025, 24786/2025 e 26602/2025
R.G.A.C., promosse
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- Avv.ti B. Mancuso e M. De Petra Parte_9
ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. – Avv.ti L. Cortelli, D. La Rosa CP_1
e S. TI resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe, propria datrice di lavoro, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma indicata in ricorso a titolo di computo del compenso di varie indennità nella retribuzione dovuta durante il godimento di giorni di ferie, argomentando all'uopo in fatto e in diritto.
La società resistente si è costituita in ciascun giudizio chiedendo il rigetto di ciascun ricorso.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali limitatamente al giudizio iscritto per primo cui sono stati riuniti gli altri quattro, essendo identica la causa petendi di tali giudizi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I ricorrenti hanno diritto a percepire la retribuzione secondo la nozione europea della stessa fissata all'art. 7 della direttiva 88/2003, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia (vedansi sentenza 16.3.2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri;
sentenza 20.1.2009 C-350/06 e C-520/2006, Persona_1
e altri;
sentenza 15.9.2011, C-155/10, e altri). Persona_2 Per_3
Secondo il diritto europeo vivente spetta, durante il periodo di ferie, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare…e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore…deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie”, e del pari vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore ricollegabili anche “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali”.
Nello specifico, il diritto dei lavoratori a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma 2, cod. civ.: «Ha [...] diritto (il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite», e art. 10 del D. Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: «[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») sia in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_4 Per_5 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_6 Per_7
12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_8 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedasi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (cioè il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (cioè le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_2
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, Per_9 del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_1 precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
«deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, Persona_2 punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (vedasi cit. sentenze -S e altri, punto 58, nonché
HO e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (vedasi sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi Per_9 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (vedasi sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (vedasi sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
«correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza IL
e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (rectius nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IL e altri cit. C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-
539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
L'omesso pagamento della giusta retribuzione durante il periodo di ferie contrasta con il concetto di retribuzione fissato dalla giurisprudenza europea, sopra richiamata, da considerare quale parametro per interpretare il diritto interno.
La S. C. di Cassazione, con le pronunce n. 13932/2024, n. 14089/2024 e n.
13972/2024, pubblicate il 20 e 21 maggio 2024, ha ribadito il principio della necessaria equivalenza fra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante l'attività ordinaria di lavoro già statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene infondata la questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sollevata in due delle cinque memorie da parte resistente e di conseguenza viene respinta la richiesta di rimessione di tale questione alla Corte di Giustizia.
Tali le ragioni della fondatezza dell'an debeatur dei ricorsi.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, considerando che i rapporti di lavoro sono ancora in essere o sono terminati da meno di cinque anni e che la cd. legge
Fornero, che ha di fatto modificato il regime della prescrizione nei rapporti di lavoro con società aventi più di quindici dipendenti a livello locale o sessanta a livello nazionale, è entrata in vigore il 18 luglio 2012, sono dovute ai ricorrenti le differenze retributive dovute a far data dal 18 luglio 2007 in avanti oltre accessori di legge, condividendosi a tal fine i conteggi allegati a ciascun ricorso, redatti in modo chiaro ed aritmeticamente corretto in quanto svolti sulla media mensile delle indennità calcolate in busta paga.
Ne discende che la società resistente debba essere condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore di ciascun ricorrente, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme in euro rispettivamente indicate per ciascuno di essi secondo il seguente schema, oltre accessori di legge: 1.676,61, Parte_1 Parte_2
1.765,90, 1.946,70, 1.804,80, Parte_3 Parte_4 Parte_5
2.046,30, 2.001,40, 1.987,60,
[...] Parte_6 Parte_7
2.069,90, 2.137,90; Parte_8 Parte_9 condanna la società resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.740,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto eventualmente dovuto e versato a titolo di contributo unificato da ciascun ricorrente.
Roma, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro Coco, all'udienza del 9 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11585/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui sono riunite le cause nn. 19325/2025, 20237/2025, 24786/2025 e 26602/2025
R.G.A.C., promosse
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- Avv.ti B. Mancuso e M. De Petra Parte_9
ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. – Avv.ti L. Cortelli, D. La Rosa CP_1
e S. TI resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe, propria datrice di lavoro, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma indicata in ricorso a titolo di computo del compenso di varie indennità nella retribuzione dovuta durante il godimento di giorni di ferie, argomentando all'uopo in fatto e in diritto.
La società resistente si è costituita in ciascun giudizio chiedendo il rigetto di ciascun ricorso.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali limitatamente al giudizio iscritto per primo cui sono stati riuniti gli altri quattro, essendo identica la causa petendi di tali giudizi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I ricorrenti hanno diritto a percepire la retribuzione secondo la nozione europea della stessa fissata all'art. 7 della direttiva 88/2003, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia (vedansi sentenza 16.3.2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri;
sentenza 20.1.2009 C-350/06 e C-520/2006, Persona_1
e altri;
sentenza 15.9.2011, C-155/10, e altri). Persona_2 Per_3
Secondo il diritto europeo vivente spetta, durante il periodo di ferie, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare…e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore…deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie”, e del pari vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore ricollegabili anche “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali”.
Nello specifico, il diritto dei lavoratori a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma 2, cod. civ.: «Ha [...] diritto (il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite», e art. 10 del D. Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: «[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») sia in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_4 Per_5 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_6 Per_7
12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_8 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedasi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (cioè il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (cioè le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_2
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, Per_9 del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_1 precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
«deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, Persona_2 punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (vedasi cit. sentenze -S e altri, punto 58, nonché
HO e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (vedasi sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi Per_9 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (vedasi sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (vedasi sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
«correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza IL
e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (rectius nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IL e altri cit. C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-
539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
L'omesso pagamento della giusta retribuzione durante il periodo di ferie contrasta con il concetto di retribuzione fissato dalla giurisprudenza europea, sopra richiamata, da considerare quale parametro per interpretare il diritto interno.
La S. C. di Cassazione, con le pronunce n. 13932/2024, n. 14089/2024 e n.
13972/2024, pubblicate il 20 e 21 maggio 2024, ha ribadito il principio della necessaria equivalenza fra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante l'attività ordinaria di lavoro già statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene infondata la questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sollevata in due delle cinque memorie da parte resistente e di conseguenza viene respinta la richiesta di rimessione di tale questione alla Corte di Giustizia.
Tali le ragioni della fondatezza dell'an debeatur dei ricorsi.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, considerando che i rapporti di lavoro sono ancora in essere o sono terminati da meno di cinque anni e che la cd. legge
Fornero, che ha di fatto modificato il regime della prescrizione nei rapporti di lavoro con società aventi più di quindici dipendenti a livello locale o sessanta a livello nazionale, è entrata in vigore il 18 luglio 2012, sono dovute ai ricorrenti le differenze retributive dovute a far data dal 18 luglio 2007 in avanti oltre accessori di legge, condividendosi a tal fine i conteggi allegati a ciascun ricorso, redatti in modo chiaro ed aritmeticamente corretto in quanto svolti sulla media mensile delle indennità calcolate in busta paga.
Ne discende che la società resistente debba essere condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore di ciascun ricorrente, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme in euro rispettivamente indicate per ciascuno di essi secondo il seguente schema, oltre accessori di legge: 1.676,61, Parte_1 Parte_2
1.765,90, 1.946,70, 1.804,80, Parte_3 Parte_4 Parte_5
2.046,30, 2.001,40, 1.987,60,
[...] Parte_6 Parte_7
2.069,90, 2.137,90; Parte_8 Parte_9 condanna la società resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.740,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto eventualmente dovuto e versato a titolo di contributo unificato da ciascun ricorrente.
Roma, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE