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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9613 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3540/2022 R.G., trattenuta in decisione come da ordinanza del 17.1.2025, adottata all'esito dell'udienza del 13.1.2025 svolta tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1
PA CO;
ATTRICE\CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
come in atti rappresentata e COroparte_1
difesa in giudizio dall'Avv. Emiliano De Rossi;
CONVENUTA\ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: risoluzione di contratti di consulenza con riconvenzionale di pagamento della prestazione.
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate ex art. 127 ter per l'udienza del 13.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, (in seguito denominata Parte_1
) conveniva in giudizio la società Parte_1 COroparte_1
[...] CO (in seguito denominata , chiedendo la risoluzione del contratto
[...]
sottoscritto dalle parti in data 2 gennaio 2019, avente ad oggetto la redazione di consulenza
CO da parte della d in favore della , per la fattibilità e la formale richiesta di Parte_1
crediti di imposta relativi all'annata 2019. L'oggetto del contratto riguardava esclusivamente la redazione della relazione e non anche la presentazione della domanda, che rimaneva a cura della . Parte_1
Deduceva, in particolare, di aver concluso con un contratto di Parte_2
consulenza finalizzata ad ottenere un beneficio da credito di imposta previsto dal Piano
Nazionale Industria e Formazione 4.0, e che con scrittura di cessione del contratto datata 3
giugno 2019, la aveva ceduto il contratto alla società, Parte_2
odierna convenuta, L'attrice lamentava: (i) che nel COroparte_1
corso del rapporto la società convenuta si rendeva gravemente inadempiente poiché non effettuava alcuna analisi aziendale necessaria a verificare la fattibilità della consulenza;
(ii)
che la consulenza prodotta non avrebbe potuto validamente e legittimamente generare alcun credito di imposta, anzi la avrebbe penalmente pregiudicata;
(iii) desisteva dunque dal chiedere il credito di imposta. Pertanto, parte attrice chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto inter partes per violazione degli obblighi di cui alla clausola portata nell'art. 7 del testo contrattuale, avendo la convenuta prospettato la fruizione di crediti inesistenti nei confronti dell'erario; in via subordinata, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta.
CO
2. Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente chiedeva il rigetto delle domande avversarie, precisando che tra le parti erano stati conclusi due contratti: uno relativo all'annata di imposta 2019 e uno a quella del 2020. Allega di aver correttamente adempiuto ad entrambi, in quanto: per il credito di imposta 2019, la , Parte_1
contrariamente alle proprie affermazioni, aveva chiesto ed ottenuto il credito di imposta;
relativamente al credito del 2020, invece, avrebbe autonomamente desistito ma inopinatamente, in quanto la prestazione sarebbe stata correttamente eseguita, anche per questa annata.
La convenuta formulava anche domanda riconvenzionale chiedendo di “accertare l'esatto
adempimento di e conseguentemente condannare la COroparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 COroparte_1
dell'importo di Euro 142.057,96 (=centoquarantaduemilacinquantasette/96)
[...]
oltre al risarcimento dei danni in virtù del ritardato pagamento delle somme dovute nella
misura da quantificarsi in via equitativa oltre IVA ed accessori ovvero di quell'importo
ritenuto di giustizia, oltre interessi, spese ed accessori.” .
2.1. Nella prima memoria difensiva, l'attrice ha eccepito, quanto alla domanda riconvenzionale, la pendenza della causa arbitrale introdotta con nomina degli arbitri del
14.12.2021, in forza clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di consulenza relativo all'imposta del 2020.
3. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
13.1.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * *
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
1. Risulta dagli atti di causa che la ha concluso con la Parte_1 Parte_3
prima e poi, due contratti aventi ad
[...] COroparte_1
oggetto la redazione di una consulenza relativamente agli anni di imposta 2019 e 2020. Il
primo contratto, concluso tra l'attrice e è stato Parte_3
ceduto a La domanda di risoluzione dell'attrice si COroparte_1
riferisce esclusivamente al contratto relativo all'anno di imposta 2019: la riconvenzionale della convenuta inerisce invece entrambi i contratti. L'eccezione di improcedibilità
dell'azione per pendenza dell'arbitrato sollevata dall'attrice, convenuta in riconvenzionale, è
relativa esclusivamente al contratto del 2020.
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale relativa al contratto per l'anno di imposta 2020 è fondata e va accolta.
La pendenza della lite in sede arbitrale, successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 è determinata dalla notifica della domanda di accesso all'arbitrato e non con la composizione del collegio, come ritenuto prima della riforma. Sul punto, si ritiene di condividere le argomentazioni della Corte di cassazione già espresse nella sentenza dell'8.4.2003, n. 5457, e condivise unanimemente dalla giurisprudenza successiva, per le quali “All'esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 al procedimento
arbitrale - in particolare, con l'art. 1 (introduttivo dell'art. 669 "octies" cod. proc. civ.), 25
(sostitutivo dell'art. 2943 comma quarto cod. civ., ed additivo del comma 4 all'art.2945) e
26 (additivo di un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 cod. civ.) - deve ritenersi
che tale procedimento si instauri con la notificazione della domanda di accesso
all'arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale”.
Nel caso di specie, la riceveva in data 30 COroparte_1
novembre 2021 la nomina dell'arbitro di fiducia da parte della come Parte_1
CO risulta dal testo dell'atto di nomina dell'arbitro della (allegato 4 alla prima memoria difensiva dell'attore). Per i principi sopra esposti, la controversia risulta dunque pendente innanzi il collegio arbitrale già dal 30.11.2021, a nulla rilevando, come la convenuta sosterrebbe, che non si è dato seguito alla composizione del collegio. Né si può ritenere,
come peraltro la convenuta sostiene, che le parti abbiano rinunciato alla devoluzione agli arbitri, non nominando o facendo nominare dal Tribunale il terzo arbitro: la contraria volontà alla riespansione della giurisdizione statale è chiaramente emergente dalla proposizione dell'eccezione, tempestivamente avanzata dall'attore nella prima difesa utile successiva alla domanda riconvenzionale.
3. Quanto al contratto relativo all'imposta del 2019, la domanda dell'attrice è infondata, ed è
invece fondata la domanda riconvenzionale della convenuta. Si osserva quanto segue.
L'attrice chiede la risoluzione del contratto, allegando un grave inadempimento della convenuta: sostiene infatti che la consulenza effettuata era del tutto inadeguata e afferma che per tale motivo non aveva proceduto a richiedere il credito di imposta per l'anno 2019. La CO si difende sostenendo di aver correttamente adempiuto e formula domanda riconvenzionale di pagamento per la prestazione effettuata.
In tale contesto, l'attore che agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare l'esistenza del contratto e allegare il grave inadempimento: spetta al convenuto invece, provare di aver correttamente adempiuto, anche ai fini della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione più volte e da ultimo con ord. del 21.5.2019 n. 13685: “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi
limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
CO Nel caso di specie, dunque, spetta a dimostrare di aver correttamente adempiuto. Sul
punto, l'attrice in riconvenzionale deposita il prospetto dei corsi di formazione predisposti al fine di ottenere il credito di imposta (doc. 9) nonché l'asseverazione del credito di imposta dell'anno 2019 (doc. 7): tali documenti provano che la PCI abbia effettivamente svolto la prestazione. Sull'idoneità della stessa ai fini della richiesta del credito di imposta, è
dirimente il documento 11 depositato dalla PCI in data 13.1.2025: premesso che tale produzione è ammissibile e rilevante, in quanto avene ad oggetto un estratto del Registro
Nazionale Aiuti (RNA), che si aggiorna periodicamente e il cui ultimo aggiornamento è
stato il 31.12.2024, da tale documento emerge chiaramente che, differentemente da quanto affermato dalla nel presente giudizio, l'attrice ha richiesto e ottenuto il credito Parte_1 di imposta per il 2019: l'estratto dell'RNA mostra che la ha beneficiato di un Parte_1
credito di € 299.920,00.
3.1. Sebbene tale circostanza sia dirimente, si precisa che prima del deposito di tale documento, disponibile esclusivamente dal 30.12.2024, la convenuta aveva inoltre chiesto e ottenuto l'interrogatorio formale dell'attrice su tre capitoli di prova riguardanti l'esecuzione della prestazione della PCI: all'udienza del 21.22.2023 fissata per l'interrogatorio la non si è mai presentata. Se, come noto, da ciò solo non si può dedurre Parte_1
l'infondatezza della domanda attrice, tuttavia il comportamento della parte può ben essere utilizzato come argomento di prova (art. 116 c.p.c.) e può essere valutato ai fini delle spese.
CO Ne consegue che deve ritenersi correttamente adempiuta da parte di a prestazione di cui al contratto del sottoscritto in data 2.1.2019 e pertanto dovuto il compenso corrispettivo contrattualmente previsto, non contestato, pari ad € 100.744,32.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55 /2014, come aggiornato, con applicazione dei parametri medi ad eccezione della fase istruttoria, cui si applicano i minimi in considerazione della natura documentale della causa.
Deve, inoltre, osservarsi che il comportamento processuale di parte attrice è rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a norma del quale “In ogni caso, quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Sul punto, giova ricordare che la misura suddetta, a differenza delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciali (già) contemplate dai primi due commi della norma in esame, è stata introdotta nel 2009 (L. n. 69/2009) con il dichiarato intento di individuare un vero e proprio strumento punitivo che, oltre a rappresentare un indennizzo per la parte vittoriosa rispetto all'illecito processuale patito a seguito del contegno scorretto assunto dalla controparte, mira altresì a salvaguardare l'interesse pubblico all'impiego corretto e non distorto del procedimento civile.
In altre parole, si tratta di un istituto a funzione mista, pensato (anche) per stigmatizzare tutte le condotte che integrino un abuso dello strumento processuale, poiché palesemente infondate, irragionevoli o meramente dilatorie (ex multis, Corte Costituzionale n. 139/2019).
L'eccentricità della fattispecie in parola rispetto alle due ipotesi risarcitorie già previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., peraltro, giustifica il differente regime normativamente previsto. Segnatamente, tale forma di condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo necessaria, piuttosto, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio
(Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Nel caso di specie, si ritengono integrati entrambi i requisiti illustrati. In particolare, sul versante oggettivo, ricorre la soccombenza dell'attrice; su quello soggettivo, parimenti, si riscontra la piena consapevolezza da parte della medesima della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria assunta. La società attrice, infatti, ha affermato di non aver richiesto il credito di imposta del 2019, quando invece lo aveva richiesto ed ottenuto: la pretestuosità dell'azione emerge anche dalla scarsa collaborazione in sede processuale, consistita dalla mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale.
Quanto sopra illustrato, come già rilevato, si considera sufficiente per disporre in conformità all'art. 96, co. 3 c.p.c.
Per quanto concerne la determinazione della somma equitativamente dovuta da per l'abuso processuale perpetrato in danno dell'opponente, poi, giova Parte_1
ricordare che, come confermato anche dall'orientamento pretorio prevalente, siccome la norma non fornisce alcun criterio per la sua liquidazione, il giudice, nel rispetto del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali, ovvero di un loro multiplo o di una loro frazione, o anche tenuto conto del valore della controversia (in questo senso, Cass., III sez. civ., n. 26435/2020 e Cass., III sez.
civ., n. 17902/2019).
Pertanto, in conformità all'indirizzo predetto, si ritiene congruo stabilire che il risarcimento dei danni in parola sia correttamente individuato in 1/3 delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via preliminare, dichiara la competenza del collegio arbitrale sulla riconvenzionale di per la parte relativa al COroparte_1
credito derivante dal contratto concluso in data 2 gennaio 2020, in forza della clausola compromissoria;
- rigetta la domanda dell'attrice Parte_1 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e condanna l pagamento COroparte_1 Parte_1
in favore della convenuta della somma di euro 100.744,53 a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto sottoscritto in data 2.1.2019, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate nella complessiva COroparte_1
somma di € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 96, co. III c.p.c., condanna l'attrice al versamento, in favore della convenuta, della somma di € 3.756,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Roma, 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. SI
Provvedimento redatto con la collaborazione di Beatrice Stella Marini, magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3540/2022 R.G., trattenuta in decisione come da ordinanza del 17.1.2025, adottata all'esito dell'udienza del 13.1.2025 svolta tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1
PA CO;
ATTRICE\CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
come in atti rappresentata e COroparte_1
difesa in giudizio dall'Avv. Emiliano De Rossi;
CONVENUTA\ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: risoluzione di contratti di consulenza con riconvenzionale di pagamento della prestazione.
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate ex art. 127 ter per l'udienza del 13.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, (in seguito denominata Parte_1
) conveniva in giudizio la società Parte_1 COroparte_1
[...] CO (in seguito denominata , chiedendo la risoluzione del contratto
[...]
sottoscritto dalle parti in data 2 gennaio 2019, avente ad oggetto la redazione di consulenza
CO da parte della d in favore della , per la fattibilità e la formale richiesta di Parte_1
crediti di imposta relativi all'annata 2019. L'oggetto del contratto riguardava esclusivamente la redazione della relazione e non anche la presentazione della domanda, che rimaneva a cura della . Parte_1
Deduceva, in particolare, di aver concluso con un contratto di Parte_2
consulenza finalizzata ad ottenere un beneficio da credito di imposta previsto dal Piano
Nazionale Industria e Formazione 4.0, e che con scrittura di cessione del contratto datata 3
giugno 2019, la aveva ceduto il contratto alla società, Parte_2
odierna convenuta, L'attrice lamentava: (i) che nel COroparte_1
corso del rapporto la società convenuta si rendeva gravemente inadempiente poiché non effettuava alcuna analisi aziendale necessaria a verificare la fattibilità della consulenza;
(ii)
che la consulenza prodotta non avrebbe potuto validamente e legittimamente generare alcun credito di imposta, anzi la avrebbe penalmente pregiudicata;
(iii) desisteva dunque dal chiedere il credito di imposta. Pertanto, parte attrice chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto inter partes per violazione degli obblighi di cui alla clausola portata nell'art. 7 del testo contrattuale, avendo la convenuta prospettato la fruizione di crediti inesistenti nei confronti dell'erario; in via subordinata, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta.
CO
2. Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente chiedeva il rigetto delle domande avversarie, precisando che tra le parti erano stati conclusi due contratti: uno relativo all'annata di imposta 2019 e uno a quella del 2020. Allega di aver correttamente adempiuto ad entrambi, in quanto: per il credito di imposta 2019, la , Parte_1
contrariamente alle proprie affermazioni, aveva chiesto ed ottenuto il credito di imposta;
relativamente al credito del 2020, invece, avrebbe autonomamente desistito ma inopinatamente, in quanto la prestazione sarebbe stata correttamente eseguita, anche per questa annata.
La convenuta formulava anche domanda riconvenzionale chiedendo di “accertare l'esatto
adempimento di e conseguentemente condannare la COroparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 COroparte_1
dell'importo di Euro 142.057,96 (=centoquarantaduemilacinquantasette/96)
[...]
oltre al risarcimento dei danni in virtù del ritardato pagamento delle somme dovute nella
misura da quantificarsi in via equitativa oltre IVA ed accessori ovvero di quell'importo
ritenuto di giustizia, oltre interessi, spese ed accessori.” .
2.1. Nella prima memoria difensiva, l'attrice ha eccepito, quanto alla domanda riconvenzionale, la pendenza della causa arbitrale introdotta con nomina degli arbitri del
14.12.2021, in forza clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di consulenza relativo all'imposta del 2020.
3. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
13.1.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * *
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
1. Risulta dagli atti di causa che la ha concluso con la Parte_1 Parte_3
prima e poi, due contratti aventi ad
[...] COroparte_1
oggetto la redazione di una consulenza relativamente agli anni di imposta 2019 e 2020. Il
primo contratto, concluso tra l'attrice e è stato Parte_3
ceduto a La domanda di risoluzione dell'attrice si COroparte_1
riferisce esclusivamente al contratto relativo all'anno di imposta 2019: la riconvenzionale della convenuta inerisce invece entrambi i contratti. L'eccezione di improcedibilità
dell'azione per pendenza dell'arbitrato sollevata dall'attrice, convenuta in riconvenzionale, è
relativa esclusivamente al contratto del 2020.
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale relativa al contratto per l'anno di imposta 2020 è fondata e va accolta.
La pendenza della lite in sede arbitrale, successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 è determinata dalla notifica della domanda di accesso all'arbitrato e non con la composizione del collegio, come ritenuto prima della riforma. Sul punto, si ritiene di condividere le argomentazioni della Corte di cassazione già espresse nella sentenza dell'8.4.2003, n. 5457, e condivise unanimemente dalla giurisprudenza successiva, per le quali “All'esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 al procedimento
arbitrale - in particolare, con l'art. 1 (introduttivo dell'art. 669 "octies" cod. proc. civ.), 25
(sostitutivo dell'art. 2943 comma quarto cod. civ., ed additivo del comma 4 all'art.2945) e
26 (additivo di un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 cod. civ.) - deve ritenersi
che tale procedimento si instauri con la notificazione della domanda di accesso
all'arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale”.
Nel caso di specie, la riceveva in data 30 COroparte_1
novembre 2021 la nomina dell'arbitro di fiducia da parte della come Parte_1
CO risulta dal testo dell'atto di nomina dell'arbitro della (allegato 4 alla prima memoria difensiva dell'attore). Per i principi sopra esposti, la controversia risulta dunque pendente innanzi il collegio arbitrale già dal 30.11.2021, a nulla rilevando, come la convenuta sosterrebbe, che non si è dato seguito alla composizione del collegio. Né si può ritenere,
come peraltro la convenuta sostiene, che le parti abbiano rinunciato alla devoluzione agli arbitri, non nominando o facendo nominare dal Tribunale il terzo arbitro: la contraria volontà alla riespansione della giurisdizione statale è chiaramente emergente dalla proposizione dell'eccezione, tempestivamente avanzata dall'attore nella prima difesa utile successiva alla domanda riconvenzionale.
3. Quanto al contratto relativo all'imposta del 2019, la domanda dell'attrice è infondata, ed è
invece fondata la domanda riconvenzionale della convenuta. Si osserva quanto segue.
L'attrice chiede la risoluzione del contratto, allegando un grave inadempimento della convenuta: sostiene infatti che la consulenza effettuata era del tutto inadeguata e afferma che per tale motivo non aveva proceduto a richiedere il credito di imposta per l'anno 2019. La CO si difende sostenendo di aver correttamente adempiuto e formula domanda riconvenzionale di pagamento per la prestazione effettuata.
In tale contesto, l'attore che agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare l'esistenza del contratto e allegare il grave inadempimento: spetta al convenuto invece, provare di aver correttamente adempiuto, anche ai fini della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione più volte e da ultimo con ord. del 21.5.2019 n. 13685: “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi
limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
CO Nel caso di specie, dunque, spetta a dimostrare di aver correttamente adempiuto. Sul
punto, l'attrice in riconvenzionale deposita il prospetto dei corsi di formazione predisposti al fine di ottenere il credito di imposta (doc. 9) nonché l'asseverazione del credito di imposta dell'anno 2019 (doc. 7): tali documenti provano che la PCI abbia effettivamente svolto la prestazione. Sull'idoneità della stessa ai fini della richiesta del credito di imposta, è
dirimente il documento 11 depositato dalla PCI in data 13.1.2025: premesso che tale produzione è ammissibile e rilevante, in quanto avene ad oggetto un estratto del Registro
Nazionale Aiuti (RNA), che si aggiorna periodicamente e il cui ultimo aggiornamento è
stato il 31.12.2024, da tale documento emerge chiaramente che, differentemente da quanto affermato dalla nel presente giudizio, l'attrice ha richiesto e ottenuto il credito Parte_1 di imposta per il 2019: l'estratto dell'RNA mostra che la ha beneficiato di un Parte_1
credito di € 299.920,00.
3.1. Sebbene tale circostanza sia dirimente, si precisa che prima del deposito di tale documento, disponibile esclusivamente dal 30.12.2024, la convenuta aveva inoltre chiesto e ottenuto l'interrogatorio formale dell'attrice su tre capitoli di prova riguardanti l'esecuzione della prestazione della PCI: all'udienza del 21.22.2023 fissata per l'interrogatorio la non si è mai presentata. Se, come noto, da ciò solo non si può dedurre Parte_1
l'infondatezza della domanda attrice, tuttavia il comportamento della parte può ben essere utilizzato come argomento di prova (art. 116 c.p.c.) e può essere valutato ai fini delle spese.
CO Ne consegue che deve ritenersi correttamente adempiuta da parte di a prestazione di cui al contratto del sottoscritto in data 2.1.2019 e pertanto dovuto il compenso corrispettivo contrattualmente previsto, non contestato, pari ad € 100.744,32.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55 /2014, come aggiornato, con applicazione dei parametri medi ad eccezione della fase istruttoria, cui si applicano i minimi in considerazione della natura documentale della causa.
Deve, inoltre, osservarsi che il comportamento processuale di parte attrice è rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a norma del quale “In ogni caso, quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Sul punto, giova ricordare che la misura suddetta, a differenza delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciali (già) contemplate dai primi due commi della norma in esame, è stata introdotta nel 2009 (L. n. 69/2009) con il dichiarato intento di individuare un vero e proprio strumento punitivo che, oltre a rappresentare un indennizzo per la parte vittoriosa rispetto all'illecito processuale patito a seguito del contegno scorretto assunto dalla controparte, mira altresì a salvaguardare l'interesse pubblico all'impiego corretto e non distorto del procedimento civile.
In altre parole, si tratta di un istituto a funzione mista, pensato (anche) per stigmatizzare tutte le condotte che integrino un abuso dello strumento processuale, poiché palesemente infondate, irragionevoli o meramente dilatorie (ex multis, Corte Costituzionale n. 139/2019).
L'eccentricità della fattispecie in parola rispetto alle due ipotesi risarcitorie già previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., peraltro, giustifica il differente regime normativamente previsto. Segnatamente, tale forma di condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo necessaria, piuttosto, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio
(Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Nel caso di specie, si ritengono integrati entrambi i requisiti illustrati. In particolare, sul versante oggettivo, ricorre la soccombenza dell'attrice; su quello soggettivo, parimenti, si riscontra la piena consapevolezza da parte della medesima della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria assunta. La società attrice, infatti, ha affermato di non aver richiesto il credito di imposta del 2019, quando invece lo aveva richiesto ed ottenuto: la pretestuosità dell'azione emerge anche dalla scarsa collaborazione in sede processuale, consistita dalla mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale.
Quanto sopra illustrato, come già rilevato, si considera sufficiente per disporre in conformità all'art. 96, co. 3 c.p.c.
Per quanto concerne la determinazione della somma equitativamente dovuta da per l'abuso processuale perpetrato in danno dell'opponente, poi, giova Parte_1
ricordare che, come confermato anche dall'orientamento pretorio prevalente, siccome la norma non fornisce alcun criterio per la sua liquidazione, il giudice, nel rispetto del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali, ovvero di un loro multiplo o di una loro frazione, o anche tenuto conto del valore della controversia (in questo senso, Cass., III sez. civ., n. 26435/2020 e Cass., III sez.
civ., n. 17902/2019).
Pertanto, in conformità all'indirizzo predetto, si ritiene congruo stabilire che il risarcimento dei danni in parola sia correttamente individuato in 1/3 delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via preliminare, dichiara la competenza del collegio arbitrale sulla riconvenzionale di per la parte relativa al COroparte_1
credito derivante dal contratto concluso in data 2 gennaio 2020, in forza della clausola compromissoria;
- rigetta la domanda dell'attrice Parte_1 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e condanna l pagamento COroparte_1 Parte_1
in favore della convenuta della somma di euro 100.744,53 a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto sottoscritto in data 2.1.2019, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate nella complessiva COroparte_1
somma di € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 96, co. III c.p.c., condanna l'attrice al versamento, in favore della convenuta, della somma di € 3.756,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Roma, 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. SI
Provvedimento redatto con la collaborazione di Beatrice Stella Marini, magistrato ordinario in tirocinio