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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 955/2025 promossa con ricorso depositato in data 05/09/2025 da
C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
22/12/1970 a Maracay in Venezuela (EE) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Core DE Foro di Ascoli Piceno e C.F. , nato il Parte_2 C.F._2
05/02/1969 ad Ascoli Piceno (AP) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Rossi DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili DE matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 04/09/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
ED DE ON (AP), scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune DEl'anno
1999 al n. 25, Parte 2, Serie A, DEeg. 2);
- dall'unione coniugale erano nati due figli: (C.F. Persona_1
), nata il [...] a [...] e C.F._3 [...]
(C.F. ), nato il [...] a [...] Pt_3 C.F._4
(AP), entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e attualmente residenti con la madre a Monteprandone (AP), Via Ottantasettesima Strada n. 1/B, int.
4;
- in data 11/10/2013 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi (R.G.A.C. n. 1179/13 – Cron. 8987), alle condizioni indicate nel ricorso da essi depositato, come modificate a verbale all'udienza dinanzi al Presidente DE 25/09/2013;
- dalla data DEla separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- l'assegnazione DEla casa coniugale alla sig.ra così come prevista nella Parte_1
separazione consensuale, è stata successivamente trascritta presso la conservatoria di
Ascoli Piceno in data 12/11/2013;
- continua ad esistere ancora ad oggi il mutuo (n. 877151459) acceso per l'acquisto DEla casa familiare - immobile sito in Monteprandone (AP) alla Via Ottantasettesima
Strada n.1/B - con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di IE SP (ex Banca Toscana
SP) per iniziali euro 150.000,00. Entrambi i ricorrenti e Parte_2 [...] nella loro qualità di coobbligati, nel ricorso hanno dichiarato Parte_1
che continueranno a versare per tale mutuo, a seguito DEla rimodulazione DElo stesso con l'istituto bancario, le rate oggi divenute mensili pari ad euro 779,66 nella misura DE 50% ciascuno e, dunque, cadauno mensilmente verserà una quota pari ad euro
389,83 sino alla scadenza prevista di agosto 2029 e, comunque, anche in caso di rimodulazioni ulteriori sino ad estinzione DElo stesso;
- in data 11 giugno 2024 il sig. aveva provveduto a donare la propria Parte_2
quota di proprietà DE 50% DEla casa familiare sita in Monteprandone (AP) alla Via
Ottantasettesima Strada n.1/B rispettivamente ai figli ed Persona_1 Parte_3
indivisamente ed in parti uguali tra loro, per quanto riguarda la nuda proprietà, ed alla sig.ra per quanto riguarda l'usufrutto, con rogito a firma Parte_1
DE Notaio in Ascoli Piceno (Rep. n. 7675 – Racc. 5947, Registrato ad Controparte_1
Ascoli Piceno il 21.06.2024, Serie 1T, Atto n. 2739);
- i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto, pertanto, all'assegno divorzile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. , contratto il 04.09.1999 a San ED Parte_1 Parte_2
DE ON (AP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di San
ED DE ON (AP) nell'anno 1999, al n. 25, Parte 2, serie A, DEeg. 2, per l'effetto ordinare all'Ufficiale DElo Stato Civile competente di procedere alla annotazione DEla sentenza;
b) disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento di entrambi i Parte_2
figli, maggiorenni non indipendenti economicamente, attraverso il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 200,00 per ognuno, da versarsi, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, direttamente in favore di ciascun figlio, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
c) disporre che i coniugi contribuiscano, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per i figli, secondo quanto disposto dal "Protocollo per la
Disciplina e la regolamentazione DEle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia" redatto dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia DE 10 luglio 2024;
d) dichiarare le spese legali DE presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo DEla separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 DEl'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni DE divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli Persona_1
ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Pt_3
Le spese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dai ricorrenti in data 04/09/1999 a San ED DE ON (AP), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune DEl'anno 1999, al n. 25, Parte 2, serie A, DEeg. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di San ED DE ON (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 955/2025 promossa con ricorso depositato in data 05/09/2025 da
C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
22/12/1970 a Maracay in Venezuela (EE) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Core DE Foro di Ascoli Piceno e C.F. , nato il Parte_2 C.F._2
05/02/1969 ad Ascoli Piceno (AP) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Rossi DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili DE matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 04/09/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
ED DE ON (AP), scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune DEl'anno
1999 al n. 25, Parte 2, Serie A, DEeg. 2);
- dall'unione coniugale erano nati due figli: (C.F. Persona_1
), nata il [...] a [...] e C.F._3 [...]
(C.F. ), nato il [...] a [...] Pt_3 C.F._4
(AP), entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e attualmente residenti con la madre a Monteprandone (AP), Via Ottantasettesima Strada n. 1/B, int.
4;
- in data 11/10/2013 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi (R.G.A.C. n. 1179/13 – Cron. 8987), alle condizioni indicate nel ricorso da essi depositato, come modificate a verbale all'udienza dinanzi al Presidente DE 25/09/2013;
- dalla data DEla separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- l'assegnazione DEla casa coniugale alla sig.ra così come prevista nella Parte_1
separazione consensuale, è stata successivamente trascritta presso la conservatoria di
Ascoli Piceno in data 12/11/2013;
- continua ad esistere ancora ad oggi il mutuo (n. 877151459) acceso per l'acquisto DEla casa familiare - immobile sito in Monteprandone (AP) alla Via Ottantasettesima
Strada n.1/B - con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di IE SP (ex Banca Toscana
SP) per iniziali euro 150.000,00. Entrambi i ricorrenti e Parte_2 [...] nella loro qualità di coobbligati, nel ricorso hanno dichiarato Parte_1
che continueranno a versare per tale mutuo, a seguito DEla rimodulazione DElo stesso con l'istituto bancario, le rate oggi divenute mensili pari ad euro 779,66 nella misura DE 50% ciascuno e, dunque, cadauno mensilmente verserà una quota pari ad euro
389,83 sino alla scadenza prevista di agosto 2029 e, comunque, anche in caso di rimodulazioni ulteriori sino ad estinzione DElo stesso;
- in data 11 giugno 2024 il sig. aveva provveduto a donare la propria Parte_2
quota di proprietà DE 50% DEla casa familiare sita in Monteprandone (AP) alla Via
Ottantasettesima Strada n.1/B rispettivamente ai figli ed Persona_1 Parte_3
indivisamente ed in parti uguali tra loro, per quanto riguarda la nuda proprietà, ed alla sig.ra per quanto riguarda l'usufrutto, con rogito a firma Parte_1
DE Notaio in Ascoli Piceno (Rep. n. 7675 – Racc. 5947, Registrato ad Controparte_1
Ascoli Piceno il 21.06.2024, Serie 1T, Atto n. 2739);
- i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto, pertanto, all'assegno divorzile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. , contratto il 04.09.1999 a San ED Parte_1 Parte_2
DE ON (AP), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di San
ED DE ON (AP) nell'anno 1999, al n. 25, Parte 2, serie A, DEeg. 2, per l'effetto ordinare all'Ufficiale DElo Stato Civile competente di procedere alla annotazione DEla sentenza;
b) disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento di entrambi i Parte_2
figli, maggiorenni non indipendenti economicamente, attraverso il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 200,00 per ognuno, da versarsi, in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, direttamente in favore di ciascun figlio, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
c) disporre che i coniugi contribuiscano, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per i figli, secondo quanto disposto dal "Protocollo per la
Disciplina e la regolamentazione DEle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia" redatto dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia DE 10 luglio 2024;
d) dichiarare le spese legali DE presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo DEla separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 DEl'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni DE divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli Persona_1
ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Pt_3
Le spese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dai ricorrenti in data 04/09/1999 a San ED DE ON (AP), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune DEl'anno 1999, al n. 25, Parte 2, serie A, DEeg. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di San ED DE ON (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi