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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1855/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE US - Presidente rel.
Dott. Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Persona_1
E ata il 30/09/1968 a FANO (PU) Persona_2
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
27/07/1996, e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Persona_3
07/01/2000, maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata a [...] il Per_4
22/11/2004, maggiorenne ma ad oggi economicamente ancora non autosufficiente.
Con sentenza n. 163/2024 del 30/07/2024, il Tribunale di Pesaro omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 163/2024 del
30/07/2024, e che tra essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione, dovendosi, pertanto, ritenere cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, e ritenuto che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE US
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE US - Presidente rel.
Dott. Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Persona_1
E ata il 30/09/1968 a FANO (PU) Persona_2
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
27/07/1996, e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Persona_3
07/01/2000, maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata a [...] il Per_4
22/11/2004, maggiorenne ma ad oggi economicamente ancora non autosufficiente.
Con sentenza n. 163/2024 del 30/07/2024, il Tribunale di Pesaro omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 163/2024 del
30/07/2024, e che tra essi non è mai intervenuta alcuna riconciliazione, dovendosi, pertanto, ritenere cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, e ritenuto che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE US