CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Raschellà Anna Maria Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1277.2022 RGAC, vertente:
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Trebisacce (CS), via A. Cefaly, n. 14, presso lo studio dell'avv. Rosanna Mazzia che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
nato il [...] a [...] allo Ionio (CS) (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roseto Capo Spulico (CS), via Turio, 2, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giorgio Di Leo che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata nel primo grado di giudizio;
Appellato
Nonché
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3
, nato il [...] a [...] (C.F. ), , nato
[...] C.F._3 Controparte_4
il 24.6.1955 a Potenza (PZ) (C.F. ), , nata il C.F._4 Controparte_5
15.1.1950 ad Altamura (BA) C.F. , (C.F. C.F._5 Controparte_6
), , nata a [...] il [...] C.F._6 Controparte_7 (C.F. , , nato il [...] a [...] C.F._7 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._8 Parte_3
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._9 Parte_4
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._10 Parte_5
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._11 Parte_6
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._12 Parte_7
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._13 Parte_8
), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._14 Parte_9
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._15 Parte_10
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._16 Parte_11
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._17 Parte_12
, , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._18 Parte_13
), , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._19 Parte_14
, nata il [...] a [...] (C.F. C.F._20 Parte_15
), nata il [...] a [...] (C.F. C.F._21 Parte_16
), , nata il [...] nata a [...] (C.F. C.F._22 Parte_17
, nato il [...] a [...] (C.F. C.F._23 Parte_18
, tutti elettivamente domiciliati in San Lorenzo BE (CS), via G. C.F._24
Marconi, 22, presso lo studio dell'avv. Carmela Leone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
E
, Controparte_8 Controparte_9
Appellate non costituite
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, ai sensi di legge, in accoglimento del presente gravame, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. IN VIA PRINCIPALE, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione e quindi conseguentemente accogliere la domanda di parte appellante;
2. Annullare e/o riformare la sentenza di prime cure, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03/02/2022, con riferimento ai punti espressamente impugnati con il presente atto d'appello, in particolare sulla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'Art. 307 co. 3
c.p.c., atteso che infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3. Per l'effetto, condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto
Procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.
Si offrono in istruttoria le prove già assunte in primo grado e si insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello, voglia riesaminare i mezzi spiegati ed ammettere quelli rigettati.
Con riserva di meglio integrare e modificare domande, eccezioni e mezzi istruttori nei modi e termini di rito”.
PER L'APPELLATO “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello, poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze e di spese lite, e salvo ogni altro diritto, ragione, azione. In via istruttoria si producono atti come da separato indice”.
PER GLI APPELLATI , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
E “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_17 Parte_18
Catanzaro adita, contrariis reiectis, ai sensi di legge, in accoglimento del presente gravame, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. IN VIA PRINCIPALE, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione e quindi conseguentemente accogliere la domanda di parte appellante;
2. Annullare e/o riformare la sentenza di prime cure, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03/02/2022, con riferimento ai punti espressamente impugnati con il presente atto d'appello, in particolare sulla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'Art. 307 co. 3
c.p.c., atteso che infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3. Per l'effetto, condannare gli appellati e al Controparte_8 Controparte_9
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto Procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.
Si offrono in istruttoria le prove già assunte in primo grado e si insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello, voglia riesaminare i mezzi spiegati ed ammettere quelli rigettati”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il ha evocato in giudizio chiedendo “(..) Parte_1 CP_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare illegittima ed abusiva la delimitazione effettuata con l'istallazione di una ringhiera lungo il perimetro di uno spazio condominiale la propria abitazione e l'istallazione di una tenda all'interno dello stesso, dal Sig.
che, peraltro, altera il decoro architettonico del fabbricato e per l'effetto; CP_1 condannare il convenuto all'immediata rimozione delle opere realizzate ed al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 2.500,00, ovvero quella maggior o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito la mancata integrazione del CP_1
contraddittorio nei confronti della moglie, , nonché il rigetto nel merito della Controparte_10
domanda.
All'udienza del 14/02/2013, quindi, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_10
Alla successiva udienza l'attrice chiedeva termine per la produzione dei documenti attestanti la notificazione. A seguito di ulteriori rinvii per gli stessi adempimenti, all'udienza del 23/02/2015 l'attrice chiedeva nuovo termine per la notifica.
Concesso il termine, alla successiva udienza il processo è stato interrotto per la morte del procuratore di parte convenuta.
A seguito della riassunzione, all'udienza del 19/10/2015 l'attrice ha chiesto nuovo termine per la notifica alla . CP_10
A seguito di ulteriori rinvii, con ordinanza emessa fuori udienza, datata 19/01/2018, e comunicata il 25/01/2018, il Giudice allora titolare del ruolo ha disposto nuovamente l'integrazione del contraddittorio richiesta da parte attrice, da effettuarsi nei termini di legge, e fissando la successiva udienza per il giorno 28/05/2018.
All'udienza del 28/05/2018 il procuratore di parte attrice ha chiesto ulteriore termine per nuova notificazione, perché la prima non andava a buon fine.
Concesso nuovo termine per la notifica, si sono costituite in giudizio Controparte_11
, le quali hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione,
[...] chiedendo e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei condomini.
Con ordinanza del 17/12/2021, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24/11/2021, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.>>.
Con sentenza n. 154/2022 emessa il 3.2.2022 e depositata in cancelleria in pari data, il
Tribunale di Castrovillari così statuiva:
<< -Dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.307 co. 3, c.p.c.; - Nulla sulle spese>>.
Accertava, il giudice di prime cure che, a seguito della modifica del comma IV dell'art. 307
c.p.c. (L. n. 69/2009), la norma stabilisce che l'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, producendo i propri effetti automaticamente al momento della verifica dei fatti indicati dai precedenti commi della citata disposizione.
Il Tribunale, in particolare, rilevava che: << è noto che ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio>>. Tale termine, proseguiva il giudicante, era da individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non fosse inferiore ad un mese o superiore a tre mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione ai sensi dell'art. 307,
comma III, ultimo inciso, del codice di rito.
Tanto premesso, evidenziava, nella specie, che:
a. con ordinanza comunicata il 25.1.2018, era stata disposta, a carico del , parte Parte_1 attrice, l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge con fissazione dell'udienza al
28.5.2018.
b. il termine ultimo per integrare il contraddittorio era, dunque, il 26.2.2018, mentre parte attrice aveva tentato la notificazione a soltanto il 27.2.2018. Controparte_10
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto appello il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, svolgendo le seguenti Parte_1
censure:
A) errata interpretazione della vicenda processuale da parte del giudice, giacché il CP_1
costituendosi nel giudizio, ha rilevato esclusivamente il mancato rispetto del termine a comparire senza, tuttavia, formulare espressa richiesta di fissazione di nuova udienza, con la conseguenza che la mera proposizione di tale eccezione non sarebbe idonea ad impedire l'effetto sanante della costituzione del convenuto;
B) la costituzione del avrebbe, quindi, sanato i vizi relativi alla nullità della citazione, CP_1
considerate, oltretutto, le difese svolte dallo stesso nel merito;
C) il giudice di primo grado non avrebbe dovuto emettere declaratoria di estinzione del processo, ma semmai estromettere dal giudizio il considerate, da un lato, “le notifiche CP_1 dell'atto di citazione in rinnovazione alle effettive proprietarie dell'immobile, sig.re
[...]
e , avvenute nel pieno rispetto ed ossequio dei termini minimi a CP_8 Controparte_9 comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.” e, dall'altro lato, la costituzione in giudizio delle destinatarie;
E) ed infatti, il G.I. - esaminata l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta sul mancato rispetto del termine a comparire - aveva fissato la nuova udienza per la comparizione delle parti in data 2.12.2019 e l'atto di citazione veniva consegnato all'ufficio Unep per la notifica da parte attorea, odierna appellante, in data 03.6.2019, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 163 bis.
Ha chiesto, pertanto, parte appellante la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito l'estinzione del processo ex art. 307, comma III, c.p.c. e l'esame della vicenda nel merito. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, non avendo il appellante riproposto le domande avanzate nel primo grado di giudizio, essendosi Parte_1
limitato ad un generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di prima istanza.
In ordine alla pronuncia di estinzione del processo, il - ricostruita la complessa vicenda CP_1
processuale - ha dedotto la correttezza della decisione del Tribunale, assumendo che le condizioni, ai fini della estinzione del processo, si erano verificate a seguito del mancato rispetto, da parte dell'allora attore, dei termini per rinnovare la citazione e integrare il contraddittorio, non avendo lo stesso ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio né prima della interruzione del processo né successivamente.
Si sono costituiti, altresì, nel giudizio di appello, , CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e , facendo proprie le conclusioni rassegnate da Pt_16 Parte_17 Parte_18
parte appellante.
e , pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio. Controparte_8 Controparte_12
All'udienza del 2.7.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di , le quali, Controparte_8 Controparte_12 sebbene abbiano ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, sollevata da , giacché infondata. Controparte_1
In effetti, dal contenuto dell'atto di appello, emerge che il - censurata, dapprima, la Parte_1
sentenza impugnata in punto di declaratoria di estinzione del processo - ha riproposto le domande già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, richiamandosi agli atti difensivi del primo grado, con ciò manifestando chiaramente l'interesse ad una pronuncia nel merito. Non appare superfluo, sotto tale profilo, dar conto del principio giurisprudenziale consolidatosi in materia, secondo cui “ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito” (cfr., tra molte, Cass. civ. n. 20442 del 2020).
Passando quindi all' esame della censura concernente la statuizione relativa alla estinzione del processo emessa dal Tribunale di Castrovillari, deve osservarsi che la doglianza non può trovare accoglimento dovendosi confermare, sul punto, la sentenza impugnata.
Preliminarmente, si osserva che, a mente del combinato disposto di cui ai commi III e IV dell'art. 307 c.p.c., <Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di
rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia
autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre>>; <l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio>>.
Nel caso di specie, appaiono sussistenti i presupposti legittimanti la declaratoria di estinzione del processo, da individuarsi - per come correttamente rilevato dal giudice di primo grado -
nella mancata ottemperanza ad opera di parte attrice, all'ordine di integrazione del contraddittorio “nei termini di legge” di cui all' ordinanza depositata il 24 gennaio 2018.
Sotto tale profilo, occorre dar conto di quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio: A)
“Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato
parzialmente, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (cfr. Cass. civ. n. 28298 del 2021); B) “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo
emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte,
senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. civ. n. 22866 del 2019)
Dai richiamati principi giurisprudenziali si evince chiaramente, per quanto rileva nella presente sede, che le situazioni alle quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c. consistono, tra l'altro, nella mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione ovvero nella esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio.
Il caso di specie deve essere sussunto entro tali fattispecie.
In effetti, parte attrice - anche a voler prescindere dal mancato adempimento dei termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di di cui alle precedenti Controparte_10 ordinanze, a seguito dell'ulteriore ordine di integrazione emesso con ordinanza depositata in cancelleria il 24 gennaio 2018 - avrebbe dovuto quanto meno ottemperare a detto ordine nei termini stabiliti dal giudice (ossia nei “termini di legge”)1, quindi, entro il 26 febbraio del 2018, tenuto conto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, da computarsi avuto riguardo all'udienza di comparizione del 28 maggio 2018, fissata dal giudice di primo grado con la richiamata ordinanza.
Al contrario, dal carteggio processuale, è emerso che parte attrice ha dato esecuzione all'ordine di integrazione del contraddittorio - peraltro, attraverso un tentativo di notificazione a CP_10
non andato a buon fine - soltanto il 27 febbraio 2018, quindi, oltre il termine
[...]
perentorio fissato dal giudice.
Ebbene, l'inosservanza di tale termine per notifica ha determinato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Essendo, quindi, integrati i presupposti legittimanti l'estinzione con l'inottemperanza al primo ordine di rinnovazione, il successivo ordine di rinnovazione (segnatamente: quello emesso all'udienza del 28 maggio del 2018 eseguito, ancora una volta, oltre i termini assegnati dal giudice) non può incidere sul descritto assetto già cristallizzatosi.
Né, esplica incidenza sul descritto assetto l'esecuzione dell'ordine di rinnovazione emesso con ordinanza dell'11 maggio 2019.
Invero, al contrario di quanto argomentato da parte appellante, la corretta esecuzione di tale ultimo ordine di rinnovazione - cui ha fatto seguito la costituzione in giudizio di
[...]
e nel frattempo divenute maggiorenni - non fa venir meno i CP_8 Controparte_12
presupposti legittimanti della declaratoria di estinzione e non sana alcun vizio, considerato che,
come già detto, il termine perentorio stabilito dal giudice in precedenza era già spirato.
Sotto tale profilo, deve osservarsi che, sebbene nel codice di rito non vi sia alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori o nuovi vizi, né è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione, le stesse devono comunque essere eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge2. 2 Cfr Cass. n. 4710/2020 In un caso in cui la successione di ordini di rinnovazione – ottemperati dagli interessati – trovava giustificazione nella diversa tipologia di vizi della citazione, riscontrati nel corso del giudizio: sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307 c.p.c., comma 3. Pertanto, i casi ai quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio, nonché, secondo parte della dottrina, dell'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice. Nel caso di specie, tuttavia, la vicenda non è sussumibile all'interno di nessuna di queste ipotesi, posto che il rilievo in tempi diversi della nullità della citazione è riconducibile a diverse tipologie di vizi. Tuttavia, sebbene tali vizi fossero entrambi presenti ab origine, non vennero individuati nella stessa occasione da parte del giudice di primo grado, bensì in due momenti differenti. La mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7, relativo alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., ancorché presente anche nel primo atto di citazione, non fu rilevata in occasione dell'emissione del primo ordine di rinnovazione della citazione, ma fu oggetto di riscontro da parte del giudice solo nella seconda udienza. Pertanto, così sintetizzata in fatto la questione, nessun comportamento inerte può essere addebitato agli odierni controricorrenti, i quali al contrario, in sede di prima rinnovazione, eseguirono correttamente e tempestivamente l'ordine impartito dal giudice (e non rileva, come detto, se effettivamente fosse presente la prima causa di nullità che ha dato vita al primo ordine di rinnovazione), e nei loro confronti, dunque, non può essere in alcun modo pronunciata l'estinzione del processo. Detto ciò va condiviso anche quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione - che pertanto non rappresentano come sostiene il ricorrente “irrituali provvedimenti”
- purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge>>. Differentemente, nel caso di specie, l'allora attore né ha adempiuto all'originario ordine di rinnovazione, né ha avanzato tempestiva (ossia prima della scadenza del termine ultimo per integrare il contraddittorio) e motivata istanza per come era suo onere fare al fine di ottenere una proroga del termine, ma solamente all'udienza del 28 maggio 2018, fissata per la comparizione delle parti, ha evidenziato l'esito negativo della peraltro tardiva notificazione.
Né ha fornito prova che l'impossibilità di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice fosse dipeso da circostanze non imputabili a sua colpa.
Consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del Parte_1
e degli appellati , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
e devono essere liquidate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come
[...]
modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 3.473,00, per compensi professionali
(valore della causa, scaglione da euro 26.000,0 ad euro 52.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria,
con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 154/2022 del 3.2.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_8 Controparte_12
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il e gli appellati , Parte_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e , in solido, al pagamento delle spese del Pt_16 Parte_17 Parte_18
presente grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
3.473,00, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 20.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ove per <termine di legge>> deve intendersi quello stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. per come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità: <Laddove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato dal giudice senza l'indicazione del termine finale entro cui effettuare la notifica dell'atto di integrazione, ma facendosi riferimento ai “termini di legge” - e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione - detto termine finale ben può individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis c.p.c., da desumersi in base alla data dell'udienza di rinvio>> (cfr., Cass. Civ. n. 6019 del 2018).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Raschellà Anna Maria Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1277.2022 RGAC, vertente:
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Trebisacce (CS), via A. Cefaly, n. 14, presso lo studio dell'avv. Rosanna Mazzia che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
nato il [...] a [...] allo Ionio (CS) (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roseto Capo Spulico (CS), via Turio, 2, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giorgio Di Leo che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata nel primo grado di giudizio;
Appellato
Nonché
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3
, nato il [...] a [...] (C.F. ), , nato
[...] C.F._3 Controparte_4
il 24.6.1955 a Potenza (PZ) (C.F. ), , nata il C.F._4 Controparte_5
15.1.1950 ad Altamura (BA) C.F. , (C.F. C.F._5 Controparte_6
), , nata a [...] il [...] C.F._6 Controparte_7 (C.F. , , nato il [...] a [...] C.F._7 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._8 Parte_3
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._9 Parte_4
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._10 Parte_5
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._11 Parte_6
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._12 Parte_7
), , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._13 Parte_8
), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._14 Parte_9
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._15 Parte_10
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._16 Parte_11
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._17 Parte_12
, , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._18 Parte_13
), , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._19 Parte_14
, nata il [...] a [...] (C.F. C.F._20 Parte_15
), nata il [...] a [...] (C.F. C.F._21 Parte_16
), , nata il [...] nata a [...] (C.F. C.F._22 Parte_17
, nato il [...] a [...] (C.F. C.F._23 Parte_18
, tutti elettivamente domiciliati in San Lorenzo BE (CS), via G. C.F._24
Marconi, 22, presso lo studio dell'avv. Carmela Leone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
E
, Controparte_8 Controparte_9
Appellate non costituite
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, ai sensi di legge, in accoglimento del presente gravame, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. IN VIA PRINCIPALE, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione e quindi conseguentemente accogliere la domanda di parte appellante;
2. Annullare e/o riformare la sentenza di prime cure, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03/02/2022, con riferimento ai punti espressamente impugnati con il presente atto d'appello, in particolare sulla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'Art. 307 co. 3
c.p.c., atteso che infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3. Per l'effetto, condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto
Procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.
Si offrono in istruttoria le prove già assunte in primo grado e si insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello, voglia riesaminare i mezzi spiegati ed ammettere quelli rigettati.
Con riserva di meglio integrare e modificare domande, eccezioni e mezzi istruttori nei modi e termini di rito”.
PER L'APPELLATO “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello, poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze e di spese lite, e salvo ogni altro diritto, ragione, azione. In via istruttoria si producono atti come da separato indice”.
PER GLI APPELLATI , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
E “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_17 Parte_18
Catanzaro adita, contrariis reiectis, ai sensi di legge, in accoglimento del presente gravame, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. IN VIA PRINCIPALE, annullare o riformare la decisione relativamente ai capi impugnati perché insanabilmente nulli, se non inesistenti per le motivazioni evidenziate in narrativa;
emanare in procedendo e in iudicando avendo fondato il Giudice di primo grado la sentenza su errori di fatto e di diritto, che hanno viziato irrimediabilmente la serenità della motivazione e quindi conseguentemente accogliere la domanda di parte appellante;
2. Annullare e/o riformare la sentenza di prime cure, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03/02/2022, con riferimento ai punti espressamente impugnati con il presente atto d'appello, in particolare sulla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'Art. 307 co. 3
c.p.c., atteso che infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione.
3. Per l'effetto, condannare gli appellati e al Controparte_8 Controparte_9
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto Procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.
Si offrono in istruttoria le prove già assunte in primo grado e si insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello, voglia riesaminare i mezzi spiegati ed ammettere quelli rigettati”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il ha evocato in giudizio chiedendo “(..) Parte_1 CP_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare illegittima ed abusiva la delimitazione effettuata con l'istallazione di una ringhiera lungo il perimetro di uno spazio condominiale la propria abitazione e l'istallazione di una tenda all'interno dello stesso, dal Sig.
che, peraltro, altera il decoro architettonico del fabbricato e per l'effetto; CP_1 condannare il convenuto all'immediata rimozione delle opere realizzate ed al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 2.500,00, ovvero quella maggior o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito la mancata integrazione del CP_1
contraddittorio nei confronti della moglie, , nonché il rigetto nel merito della Controparte_10
domanda.
All'udienza del 14/02/2013, quindi, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_10
Alla successiva udienza l'attrice chiedeva termine per la produzione dei documenti attestanti la notificazione. A seguito di ulteriori rinvii per gli stessi adempimenti, all'udienza del 23/02/2015 l'attrice chiedeva nuovo termine per la notifica.
Concesso il termine, alla successiva udienza il processo è stato interrotto per la morte del procuratore di parte convenuta.
A seguito della riassunzione, all'udienza del 19/10/2015 l'attrice ha chiesto nuovo termine per la notifica alla . CP_10
A seguito di ulteriori rinvii, con ordinanza emessa fuori udienza, datata 19/01/2018, e comunicata il 25/01/2018, il Giudice allora titolare del ruolo ha disposto nuovamente l'integrazione del contraddittorio richiesta da parte attrice, da effettuarsi nei termini di legge, e fissando la successiva udienza per il giorno 28/05/2018.
All'udienza del 28/05/2018 il procuratore di parte attrice ha chiesto ulteriore termine per nuova notificazione, perché la prima non andava a buon fine.
Concesso nuovo termine per la notifica, si sono costituite in giudizio Controparte_11
, le quali hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione,
[...] chiedendo e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei condomini.
Con ordinanza del 17/12/2021, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24/11/2021, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.>>.
Con sentenza n. 154/2022 emessa il 3.2.2022 e depositata in cancelleria in pari data, il
Tribunale di Castrovillari così statuiva:
<< -Dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.307 co. 3, c.p.c.; - Nulla sulle spese>>.
Accertava, il giudice di prime cure che, a seguito della modifica del comma IV dell'art. 307
c.p.c. (L. n. 69/2009), la norma stabilisce che l'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, producendo i propri effetti automaticamente al momento della verifica dei fatti indicati dai precedenti commi della citata disposizione.
Il Tribunale, in particolare, rilevava che: << è noto che ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio>>. Tale termine, proseguiva il giudicante, era da individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non fosse inferiore ad un mese o superiore a tre mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione ai sensi dell'art. 307,
comma III, ultimo inciso, del codice di rito.
Tanto premesso, evidenziava, nella specie, che:
a. con ordinanza comunicata il 25.1.2018, era stata disposta, a carico del , parte Parte_1 attrice, l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge con fissazione dell'udienza al
28.5.2018.
b. il termine ultimo per integrare il contraddittorio era, dunque, il 26.2.2018, mentre parte attrice aveva tentato la notificazione a soltanto il 27.2.2018. Controparte_10
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto appello il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, svolgendo le seguenti Parte_1
censure:
A) errata interpretazione della vicenda processuale da parte del giudice, giacché il CP_1
costituendosi nel giudizio, ha rilevato esclusivamente il mancato rispetto del termine a comparire senza, tuttavia, formulare espressa richiesta di fissazione di nuova udienza, con la conseguenza che la mera proposizione di tale eccezione non sarebbe idonea ad impedire l'effetto sanante della costituzione del convenuto;
B) la costituzione del avrebbe, quindi, sanato i vizi relativi alla nullità della citazione, CP_1
considerate, oltretutto, le difese svolte dallo stesso nel merito;
C) il giudice di primo grado non avrebbe dovuto emettere declaratoria di estinzione del processo, ma semmai estromettere dal giudizio il considerate, da un lato, “le notifiche CP_1 dell'atto di citazione in rinnovazione alle effettive proprietarie dell'immobile, sig.re
[...]
e , avvenute nel pieno rispetto ed ossequio dei termini minimi a CP_8 Controparte_9 comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.” e, dall'altro lato, la costituzione in giudizio delle destinatarie;
E) ed infatti, il G.I. - esaminata l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta sul mancato rispetto del termine a comparire - aveva fissato la nuova udienza per la comparizione delle parti in data 2.12.2019 e l'atto di citazione veniva consegnato all'ufficio Unep per la notifica da parte attorea, odierna appellante, in data 03.6.2019, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 163 bis.
Ha chiesto, pertanto, parte appellante la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito l'estinzione del processo ex art. 307, comma III, c.p.c. e l'esame della vicenda nel merito. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, non avendo il appellante riproposto le domande avanzate nel primo grado di giudizio, essendosi Parte_1
limitato ad un generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di prima istanza.
In ordine alla pronuncia di estinzione del processo, il - ricostruita la complessa vicenda CP_1
processuale - ha dedotto la correttezza della decisione del Tribunale, assumendo che le condizioni, ai fini della estinzione del processo, si erano verificate a seguito del mancato rispetto, da parte dell'allora attore, dei termini per rinnovare la citazione e integrare il contraddittorio, non avendo lo stesso ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio né prima della interruzione del processo né successivamente.
Si sono costituiti, altresì, nel giudizio di appello, , CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e , facendo proprie le conclusioni rassegnate da Pt_16 Parte_17 Parte_18
parte appellante.
e , pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio. Controparte_8 Controparte_12
All'udienza del 2.7.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di , le quali, Controparte_8 Controparte_12 sebbene abbiano ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, sollevata da , giacché infondata. Controparte_1
In effetti, dal contenuto dell'atto di appello, emerge che il - censurata, dapprima, la Parte_1
sentenza impugnata in punto di declaratoria di estinzione del processo - ha riproposto le domande già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, richiamandosi agli atti difensivi del primo grado, con ciò manifestando chiaramente l'interesse ad una pronuncia nel merito. Non appare superfluo, sotto tale profilo, dar conto del principio giurisprudenziale consolidatosi in materia, secondo cui “ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito” (cfr., tra molte, Cass. civ. n. 20442 del 2020).
Passando quindi all' esame della censura concernente la statuizione relativa alla estinzione del processo emessa dal Tribunale di Castrovillari, deve osservarsi che la doglianza non può trovare accoglimento dovendosi confermare, sul punto, la sentenza impugnata.
Preliminarmente, si osserva che, a mente del combinato disposto di cui ai commi III e IV dell'art. 307 c.p.c., <Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di
rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia
autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre>>; <l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio>>.
Nel caso di specie, appaiono sussistenti i presupposti legittimanti la declaratoria di estinzione del processo, da individuarsi - per come correttamente rilevato dal giudice di primo grado -
nella mancata ottemperanza ad opera di parte attrice, all'ordine di integrazione del contraddittorio “nei termini di legge” di cui all' ordinanza depositata il 24 gennaio 2018.
Sotto tale profilo, occorre dar conto di quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio: A)
“Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato
parzialmente, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (cfr. Cass. civ. n. 28298 del 2021); B) “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo
emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte,
senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. civ. n. 22866 del 2019)
Dai richiamati principi giurisprudenziali si evince chiaramente, per quanto rileva nella presente sede, che le situazioni alle quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c. consistono, tra l'altro, nella mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione ovvero nella esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio.
Il caso di specie deve essere sussunto entro tali fattispecie.
In effetti, parte attrice - anche a voler prescindere dal mancato adempimento dei termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di di cui alle precedenti Controparte_10 ordinanze, a seguito dell'ulteriore ordine di integrazione emesso con ordinanza depositata in cancelleria il 24 gennaio 2018 - avrebbe dovuto quanto meno ottemperare a detto ordine nei termini stabiliti dal giudice (ossia nei “termini di legge”)1, quindi, entro il 26 febbraio del 2018, tenuto conto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, da computarsi avuto riguardo all'udienza di comparizione del 28 maggio 2018, fissata dal giudice di primo grado con la richiamata ordinanza.
Al contrario, dal carteggio processuale, è emerso che parte attrice ha dato esecuzione all'ordine di integrazione del contraddittorio - peraltro, attraverso un tentativo di notificazione a CP_10
non andato a buon fine - soltanto il 27 febbraio 2018, quindi, oltre il termine
[...]
perentorio fissato dal giudice.
Ebbene, l'inosservanza di tale termine per notifica ha determinato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Essendo, quindi, integrati i presupposti legittimanti l'estinzione con l'inottemperanza al primo ordine di rinnovazione, il successivo ordine di rinnovazione (segnatamente: quello emesso all'udienza del 28 maggio del 2018 eseguito, ancora una volta, oltre i termini assegnati dal giudice) non può incidere sul descritto assetto già cristallizzatosi.
Né, esplica incidenza sul descritto assetto l'esecuzione dell'ordine di rinnovazione emesso con ordinanza dell'11 maggio 2019.
Invero, al contrario di quanto argomentato da parte appellante, la corretta esecuzione di tale ultimo ordine di rinnovazione - cui ha fatto seguito la costituzione in giudizio di
[...]
e nel frattempo divenute maggiorenni - non fa venir meno i CP_8 Controparte_12
presupposti legittimanti della declaratoria di estinzione e non sana alcun vizio, considerato che,
come già detto, il termine perentorio stabilito dal giudice in precedenza era già spirato.
Sotto tale profilo, deve osservarsi che, sebbene nel codice di rito non vi sia alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori o nuovi vizi, né è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione, le stesse devono comunque essere eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge2. 2 Cfr Cass. n. 4710/2020 In un caso in cui la successione di ordini di rinnovazione – ottemperati dagli interessati – trovava giustificazione nella diversa tipologia di vizi della citazione, riscontrati nel corso del giudizio: sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307 c.p.c., comma 3. Pertanto, i casi ai quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio, nonché, secondo parte della dottrina, dell'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice. Nel caso di specie, tuttavia, la vicenda non è sussumibile all'interno di nessuna di queste ipotesi, posto che il rilievo in tempi diversi della nullità della citazione è riconducibile a diverse tipologie di vizi. Tuttavia, sebbene tali vizi fossero entrambi presenti ab origine, non vennero individuati nella stessa occasione da parte del giudice di primo grado, bensì in due momenti differenti. La mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7, relativo alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., ancorché presente anche nel primo atto di citazione, non fu rilevata in occasione dell'emissione del primo ordine di rinnovazione della citazione, ma fu oggetto di riscontro da parte del giudice solo nella seconda udienza. Pertanto, così sintetizzata in fatto la questione, nessun comportamento inerte può essere addebitato agli odierni controricorrenti, i quali al contrario, in sede di prima rinnovazione, eseguirono correttamente e tempestivamente l'ordine impartito dal giudice (e non rileva, come detto, se effettivamente fosse presente la prima causa di nullità che ha dato vita al primo ordine di rinnovazione), e nei loro confronti, dunque, non può essere in alcun modo pronunciata l'estinzione del processo. Detto ciò va condiviso anche quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione - che pertanto non rappresentano come sostiene il ricorrente “irrituali provvedimenti”
- purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge>>. Differentemente, nel caso di specie, l'allora attore né ha adempiuto all'originario ordine di rinnovazione, né ha avanzato tempestiva (ossia prima della scadenza del termine ultimo per integrare il contraddittorio) e motivata istanza per come era suo onere fare al fine di ottenere una proroga del termine, ma solamente all'udienza del 28 maggio 2018, fissata per la comparizione delle parti, ha evidenziato l'esito negativo della peraltro tardiva notificazione.
Né ha fornito prova che l'impossibilità di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice fosse dipeso da circostanze non imputabili a sua colpa.
Consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del Parte_1
e degli appellati , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
e devono essere liquidate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come
[...]
modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 3.473,00, per compensi professionali
(valore della causa, scaglione da euro 26.000,0 ad euro 52.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria,
con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 154/2022 del 3.2.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_8 Controparte_12
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il e gli appellati , Parte_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e , in solido, al pagamento delle spese del Pt_16 Parte_17 Parte_18
presente grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
3.473,00, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 20.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ove per <termine di legge>> deve intendersi quello stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. per come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità: <Laddove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato dal giudice senza l'indicazione del termine finale entro cui effettuare la notifica dell'atto di integrazione, ma facendosi riferimento ai “termini di legge” - e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione - detto termine finale ben può individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis c.p.c., da desumersi in base alla data dell'udienza di rinvio>> (cfr., Cass. Civ. n. 6019 del 2018).