Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato, Dott.ssa Maria Ida Ercoli;
Visti gli atti del procedimento civile n. 732/2024 r.g. v.g., L. 24.03.2001
n. 89;
promosso da C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (c.f.
Simone Moriconi del Foro di Fermo ( c.f. ) ed C.F. 2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, Via Salvemini n.
34, giusta procura in atti;
nei confronti di
Controparte 1
ha emesso il seguente
DECRETO
ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, Sul
volto ad ottenere il riconoscimento dell'equadepositato dal ricorrente riparazione per la irragionevole durata del giudizio cd. presupposto: fallimento della dichiarato dal Tribunale di Ascoli PicenoControparte_2
con sentenza pubblicata in data 01.02.2007 ; ritenuta l'ammissibilità del ricorso depositato in data 21.10.2024 attesa la pendenza della procedura;
ritenuto che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modifiche, si considera rispettato il termine ragionevole "... se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
pertanto, il giudizio cd. presupposto ha superato la soglia della che,
per un lasso temporale quantificabile in anni nove ragionevolezza ottenuto detraendo, dalla sua durata complessiva, il periodo di anni sei, parametri, la procedura avrebbe nel quale , sulla base dei richiamati potuto e dovuto essere definita;
che a norma dell'art. 2 bis, comma 1, della L.24 marzo 2001 n. 89, "il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo";
che, inoltre, a norma dell'art. 2 bis, comma 3 della citata legge, "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"; che le norme sopra richiamate "(...) entrate in vigore il 10 gennaio 2016
(art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorché relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (arg. da Cass. Sez. U,
12/12/1967, n. 2926) ( Cass. Sez. 2, 14/10/2019 n.25837 ); che il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 del 2001 all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone che il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa;
che nella fattispecie in esame va, dunque, liquidato in favore del ricorrente l'importo di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti;
che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter L. cit.; che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis cit., avuto riguardo alla entità dei crediti insinuati al passivo, come accertati dal giudice;
che in favore della parte ricorrente vanno liquidate le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (Cass.
Sez. 2, Sentenza, 31/07/2020 n. 16512) attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, sulla base della tariffa applicabile ratione temporis;
P.Q.M.
INGIUNGE ΑΙ Controparte 1 di pagare a titolo di equa riparazione, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di
Parte 1 la somma di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite liquidate in euro 473,00 per compenso ed euro 27,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 24.01.2025
Il G.D.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli