Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
A seguito dell'istituzione dell'INPDAP, tale ente è subentrato nei rapporti attivi e passivi già inerenti alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, realizzando una successione a titolo particolare del nuovo ente nei rapporti facenti capo alla soppressa Direzione; con riferimento ai processi pendenti ciò comporta l'applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. e pertanto il processo prosegue tra le parti originarie, con facoltà per il successore di spiegare intervento e di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta davanti alla Corte di Cassazione, pur non avendo partecipato al processo nei precedenti gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE PESARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO SORLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO ORA INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C BECCARIA 29, difesa dall'avvocato FLAVIO URSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.80/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa 1108/01/97 e depositata il 13/03/97 (R.G. 23/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Francesco SORLINI;
udito l'Avvocato Flavio URSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 25 maggio 1987 il Ministero del Tesoro conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona il Comune di Pesaro deducendo che: a) con delibera del 5 settembre 1978 detto Comune aveva accolto le dimissioni dal servizio dell'impiegata MA IN con decorrenza 6 febbraio 1979; b) aveva poi incaricato la Direzione provinciale del tesoro di erogare il trattamento provvisorio di quiescenza, con fondi a carico del Ministero del tesoro, gestione cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), ed a tal fine aveva inviato, in data 4 giugno 1979, apposito prospetto (mod. S.C. 755) attestante che la IN godeva di un periodo utile per la pensione pari a 37 anni, 10 mesi e 3 giorni di servizio, dei quali 34 anni, 8 mesi e 28 giorni prestati presso la disciolta O.N.M.I. di Pesaro ed i restanti 3 anni, 1 mese e 5 giorni alle dipendenze del Comune;
c) erogato il trattamento provvisorio, il Ministero era poì venuto a conoscenza che per il servizio prestato presso l'ex O.N.M.I. la IN percepiva pensione di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. già dal 18 dicembre 1971 (compimento del 55^ anno di età); d) di conseguenza, risultava illegittima l'erogazione del trattamento provvisorio di quiescenza, che la Direzione provinciale aveva sospeso, ma dopo che alla IN erano state corrisposte indebitamente L.23.755.736, per quote versate dal 6 febbraio 1979 al 30 giugno 1982; e) di tale indebita erogazione era responsabile il Comune, che aveva negligentemente unificato i due periodi contributivì come entrambi utili al trattamento di quiescenza C.P.D.E.L., omettendo di considerare e di comunicare la pensione I.N.P.S., escludente per legge tale trattamento. Il Ministero del tesoro chiedeva, perciò, la condanna del Comune convenuto al pagamento della somma sopra precisata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni.
Costituitosi il Comune, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 20 ottobre 1993, accoglieva la domanda, condannando il Comune a corrispondere al Ministero del tesoro la somma di L.23.755.736, "oltre svalutazione secondo indici ISTAT da e sul pagamento dei singoli ratei di pensione" ed interessi legali sulle somme rivalutate con la medesima decorrenza.
Proposto appello dal Comune e costituitosi il Ministero, la Corte di appello di Ancona, con la sentenza depositata il 13 marzo 1997, ha confermato la pronunzia di primo grado. Essa ha pregiudizialmente rilevato che nessuna influenza sulle sorti del processo ha l'istituzione dell'I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica), avvenuta con decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, che ha soppresso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed ha disposto la successione dell'I.N.P.D.A.P. nei rapporti attivi e passivi a questa inerenti;
poiché la detta Direzione generale costituisce un mero ufficio del Ministero del tesoro, la successione disposta dal decreto legislativo è a titolo particolare, onde il processo prosegue tra le parti originarie.
Nel merito la Corte ha osservato che sussisteva la grave e colpevole negligenza del Comune, che nel mod. S.C. 755 trasmesso al Ministero il 4 giugno 1979 aveva cumulato illegittimamente i due periodi lavorativi della IN, che era già titolare di pensione di vecchiaia. Ciò aveva determinato l'errore dell'amministrazione, nella quale non era ravvisabile colpa, neppure a titolo concorsuale. Superflua era, perciò, la n'chiesta di esibizione del mod.98-cat.IX, trasmesso dal Comune al Ministero il 3 marzo 1979, in cui - secondo l'affermazione del Comune - la IN aveva dichiarato la percezione della pensione I.N.P.S..
Avverso la sentenza della Corte di appello il Comune di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi e presentando memoria. Il ricorso è stato tempestivamente notificato al Ministero del tesoro, che non ha svolto attività difensiva. Ha presentato controricorso l'I.N.P.D.A.P..
Motivi della decisione.
1.- Nel corso del processo, instaurato dal Ministero del tesoro, durante il giudizio di appello è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479 che ha soppresso, con effetto dal 18
febbraio 1993, la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed ha istituito l'I.N.P.D.A.P., ente di diritto pubblico, che è subentrato nei rapporti attivi e passivi inerenti a detta Direzione generale (art.4).
Considerato che questa Direzione generale è un ufficio del Ministero del tesoro e che questa parte attrice non è venuta meno, il citato decreto legislativo ha realizzato una successione a titolo particolare del nuovo ente pubblico I.N.P.D.A.P. nel diritto al risarcimento del danno fatto valere con il presente processo dal Ministero del tesoro.
In questa situazione, come ha già affermato la Corte di appello, il processo prosegue tra le parti originarie, secondo il disposto dell'art. 111, primo comma, c.p.c., e la sentenza spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (quarto comma).
Quindi parte del presente processo continua ad essere il Ministero del tesoro. All'I.N.P.D.A.P., quale successore del Ministero a titolo particolare nel diritto esercitato, è riconosciuta la facoltà di intervenire nel processo (terzo comma dell'art.111) e di resistere in cassazione al ricorso ex adverso proposto mediante proprio controricorso, pur non avendo partecipato al processo nei gradi inferiori (v. Cass. 28 febbraio 1972 n. 583; 30 gennaio 1979 n. 686; 21 settembre 1988 n. 5183; 7 agosto 1996 n. 7247). Si tratta di una eccezione al generale divieto di intervento di terzi nel giudizio di cassazione (per tale divieto v., di recente, Cass. 15 maggio 1995 n. 5311), la quale trova il proprio fondamento giustificativo nel fatto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata contro il suo dante causa.
La difesa dell'I.N.P.D.A.P., che ha presentato il controricorso senza nulla osservare sulla posizione processuale dell'ente, ha, nella discussione orale, sostenuto che detto ente è succeduto nel processo al Ministero del tesoro, invocando all'uopo il disposto dell'art.6, comma 7, del citato decreto legislativo n.479/1994, secondo cui, nelle controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993), "la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale".
La invocata normativa non può, però, intendersi come derogatrice della disciplina generale posta dagli artt. 110 e 111 c.p.c.. Essa concerne Il patrocinio legale, e non la individuazione delle parti del processo, come risulta dal suo tenore letterale e dal riferimento alle "convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato". Non può, quindi, desumersi dalla trascritta disposizione normativa una norma contraria a quella contenuta nell'art. 111 c.p.c., e cioè la prosecuzione del processo nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. nel grado successivo a quello in cui il giudizio si trovava alla data del 18 febbraio 1993 (e quindi nel presente giudizio di cassazione). Consegue che il processo prosegue tra le parti originarie, pure se va ammessa la possibilità per l'INPDAP di presentare controricorso sulla base del terzo e del quarto comma dell'art. 111 c. p.c.. 2.- Dei quattro motivi del ricorso per cassazione proposto dal Comune, pregiudiziale, sotto l'aspetto logico-giuridico, è il quarto, che concerne il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al Comune (redazione errata del prospetto S.C. 755 e suo invio al Ministero del tesoro in data 4 giugno 1979) e l'evento dannoso fatto valere dal Ministero;
con detto motivo, quindi, si contesta l'esistenza di uno degli elementi essenziali del fatto illecito posto a fondamento della domanda della parte attrice. Con tale motivo il Comune ricorrente deduce la violazione dell'art.2697 c.c. e la contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha considerato che la trasmissione, da parte del Comune, al Ministero, sin dal 3 marzo 1979, del mod.98- cat.IX, in cui vi era la dichiarazione della IN di essere titolare di pensione I.N.P.S., costituisce una condotta esimente della responsabilità del ricorrente. Il Comune ha prodotto copia in bianco di tale modulo, in cui vi è lo spazio per la dichiarazione dell'interessato sulla titolarità o meno della pensione I.N.P.S., onde spettava all'attore produrre il modulo compilato, di cui il Comune aveva chiesto anche che fosse ordinata dal giudice l'esibizione.
Il motivo di ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente, ai fini della decisione, il mod.98- cat.IX, che non si contesta sia stato trasmesso dal Comune di Pesaro al Ministero del tesoro il 3 marzo 1979, e quindi anteriormente all'invio dell'altro modello S.C. 755, avvenuto il 4 giugno 1979. Il Comune ha sostenuto che il primo dei detti due modelli contiene la dichiarazione della IN di godere della pensione INPS, rilasciata nello spazio del modulo per essa predisposto. Se tale assunto fosse confermato dalla acquisizione ed esame del mod.98-cat.1X relativo alla IN, potrebbe venire meno il nesso di causalità tra la inesatta comunicazione effettuata dal Comune il 4 giugno 1979 e l'errore del Ministero del tesoro, i cui organi, qualora avessero avuto conoscenza sin dal precedente marzo della esatta posizione previdenziale della impiegata, avrebbero potuto evitare, almeno in parte, la erogazione alla detta impiegata del trattamento provvisorio di quiescenza. La Corte di appello ha, invece, affermato che il ritardo con cui "in ipotesi" il Ministero "ha compulsato il mod.98- cat.IX..... non costituisce materia di cognizione, in quanto tale circostanza comportamentale, che si colloca nella previsione del comma 2 dell'art. 1227 c.c. quale ipotesi di concorso negli effetti di danno e non nel fatto loro generatore, non è stata mai dedotta in via di eccezione".
Tale motivazione è contraddittoria rispetto al contenuto ed alla data del documento che si afferma ininfluente, poiché non tiene conto dell'anteriorità dell'invio del documento che si afferma ininfluente rispetto alla trasmissione dell'altro documento che, per le inesatte indicazioni in esso contenute, ha, secondo la Corte di appello, determinato l'evento dannoso, evento che invece sarebbe stato evitato - secondo la tesi del Comune - dalla conoscenza dei dati già indicati nel primo documento.
La motivazione si pone, altresì, in contrasto con il disposto dell'art. 1227 c.c., poiché il comportamento colposo degli organi del Ministero del tesoro ipotizzato dalla sentenza impugnata (ritardo nell'esame del mod.98-cat.IX), se fosse provato, sarebbe o la causa esclusiva o almeno una concausa della erogazione alla IN del trattamento di quiescenza, onde ricadrebbe - in questa seconda ipotesi - nella previsione del primo comma dell'art.1227 c.c., che contempla il concorso del fatto colposo del danneggiato, che va accertato d'ufficio. Nella situazione di fatto qui prospettata non può, invece, venire in rilievo il disposto del secondo comma dell'art.1227 c.c., che si riferisce al caso in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento, ma, dopo il suo verificarsi, abbia omesso di far uso della normale diligenza per circoscrivere l'incidenza negativa sul proprio patrimonio dell'evento stesso (Cass. 13 marzo 1987 n. 2655). La motivazione contraddittoria e giuridicamente errata della sentenza impugnata ha comportato che l'evento dannoso sia stato imputato in via esclusiva al comportamento del Comune, senza che tale nesso di causalità sia stato provato dal Ministero, il quale non ha prodotto il mod.98-cat.IX ad esso inviato, il cui contenuto è essenziale esaminare al fine di accertare a quale comportamento si debba ricondurre l'erogazione alla IN del trattamento provvisorio di quiescenza. Sussiste, pertanto, anche la violazione dell'art.2697 denunziata dal Comune ricorrente, tenuto conto che l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi del fatto illecito ex art.2043 c.c. incombe sul Ministero danneggiato. È strettamente consequenziale, infine, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta del Comune di ordine di esibizione del mod.98-cat.IX, avendo ritenuto tale documento superfluo.
3.- I primi tre motivi del ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo, poiché concernono essenzialmente il contenuto dei mod. S.C. 755 e S.C. 756, che furono inviati dal Comune successivamente alla trasmissione dei mod.98- cat.IX, il cui esame è necessario per accertare quali notizie erano a conoscenza del Ministero del tesoro (o comunque da esso conoscibili), prima che i detti due modelli fossero inviati.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, che si pronunzierà nuovamente sull'appello proposto dal Comune, previa acquisizione del mod.98-cat.IX relativo alla IN, di cui il Comune, come si è detto, ha chiesto che sia ordinata l'esibizione al Ministero. Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999