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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 33522/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott.ssa Manuela Comodi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. Parte_1 C.F._1 ifeso dall Imma Cirelli, del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), alla via San Mamete, n. 18 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
1) In fatto. In data 13.08.2021, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 27.06.2023, notificato in data 11.09.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo rilevando: “che l'autorizzazione al soggiorno richiesta dallo straniero è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce;
[…] che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 01/12/2022, parere contrario al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato a carico dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm., specificando altresì che il rientro nel proprio paese di origine, in particolare nella zona di provenienza dello stesso, non comporterebbe la violazione del principio di non refoulement;
[…] che in base alla disciplina vigente in ambito di asilo, i poteri del Questore, in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in materia di protezione internazionale, si configurano come attuazione della valutazione formulata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in considerazione del fatto che solo ad esse sono rimesse tutte le competenze valutative sulla posizione del richiedente asilo, escludendo ogni margine di discrezionalità sulla sussistenza dei presupposti da parte del Questore”. Il richiamato parere della C.T. ha ritenuto: “come l'originario riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sia venuto a fondarsi sulla valutazione della giovane età del richiedente all'epoca dell'ingresso in Italia nonché sull'avvio, da parte del
1 medesimo, di un percorso di integrazione socio culturale sul territorio nazionale italiano;
[…] con riferimento alla valutazione dell'eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 286/98, che nel caso di specie: a) da un lato, non sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente - in caso di rientro nel Paese di origine – possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche alla luce della situazione socio – politica del Paese di provenienza […] b) dall'altro, il richiedente è di età adulta, non possiede rilevanti profili di vulnerabilità soggettiva e/o oggettivo con riguardo all'eventualità di un rimpatrio e non ha prodotto qualsivoglia documentazione attestante il proseguimento di un effettivo percorso di integrazione sociale, formativa e lavorativa sul territorio italiano”. Con ricorso tempestivamente depositato il 25.09.2023 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi in data 18.04.2025 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Quanto all'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, da una consultazione della banca dati INPS/Agenzia delle Entrate, risulta come quest'ultimo abbia percepito redditi da lavoro dipendente per circa 11.5000 euro, per l'anno 2023, e nulla nel 2024. L'interessato non documenta di avere una relazione stabile né di avere figli minori in Italia. Infine, dalla consultazione del Sistema Informativo Interforze è emerso un precedente del ricorrente per aver violato l'art. 650 CP in data 19.03.2020. In sostanza il Sig. non risulta aver pienamente Parte_2 raggiunto in Italia il livello di i di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. 286/1998”. La p.c. ha concluso chiedendo che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con provvedimento del 15.12.2023 la Giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con plurime memorie integrative, la difesa della persona ricorrente ha depositato ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Con decreto del 7.03.2025 la Giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025, la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19.05.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o
2 degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 13.08.2021, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia il 30.06.2016 (cfr. modello C3, allegato alla costituzione della controparte afferente alla domanda di p.i. presentata dalla persona ricorrente il 19.06.2017);
2) con riguardo alla situazione abitativa, la persona ricorrente risiede stabilmente in un immobile sito in Paderno Dugnano (MI), alla Via Bellini, n. 14 (cfr. certificato di residenza del 18.07.2022, carta di identità rilasciata il 20.01.2023 ed estratto conto I.N.P.S., doc. allegati alla nota di deposito del 11.03.2025); 3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare e sostanzialmente continuativa dal 7.09.2018 all'attualità e, grazie a tali attività, ha percepito redditi lordi per: 7.071,00 euro nel 2018, 20.216,00 euro nel 2019, 9.681,72 euro nel 2020, 27.825,00 euro nel 2021, 18.343,00 euro nel 2022, 11.526,00 euro alla data del 31.08.2023; inoltre, a far data dal 1.01.2023 il rapporto di lavoro in essere è divenuto a tempo indeterminato (cfr. buste paga 2023 e 2024, Uni.Lav. e contratto a tempo indeterminato, docc. allegati al ricorso e alle note di deposito del 29.09.2023, del 3.07.2024, del 14.01.2025 e del 11.03.2025). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale I.N.P.S. del 10.03.2025 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 11.03.2025):
3 4) quanto all'integrazione linguistica, è stato prodotto un attestato di frequenza ad un corso di lingua italiana (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 11.03.2025);
5) per altro verso, sono stati oggetto di produzione numerosissimi attestati formativi relativi a vari corsi di formazione (cfr. docc. allegati alle note di deposito del 3.07.2024 e del 11.03.2025. Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Per quanto concerne la liquidazione dei compensi in favore del dell'Avvocata della persona ricorrente, si osserva che non è stata depositata alcuna delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato né è stata presentata la relativa istanza di liquidazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da Parte_1
(C.U.I. , nato in [...] il [...] avverso il provvedimento emesso dal Questore di Milano C.F._1 il 27.06.2023, notificato in data 11.09.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.05.2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott.ssa Manuela Comodi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. Parte_1 C.F._1 ifeso dall Imma Cirelli, del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), alla via San Mamete, n. 18 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
1) In fatto. In data 13.08.2021, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 27.06.2023, notificato in data 11.09.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo rilevando: “che l'autorizzazione al soggiorno richiesta dallo straniero è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce;
[…] che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 01/12/2022, parere contrario al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato a carico dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm., specificando altresì che il rientro nel proprio paese di origine, in particolare nella zona di provenienza dello stesso, non comporterebbe la violazione del principio di non refoulement;
[…] che in base alla disciplina vigente in ambito di asilo, i poteri del Questore, in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in materia di protezione internazionale, si configurano come attuazione della valutazione formulata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in considerazione del fatto che solo ad esse sono rimesse tutte le competenze valutative sulla posizione del richiedente asilo, escludendo ogni margine di discrezionalità sulla sussistenza dei presupposti da parte del Questore”. Il richiamato parere della C.T. ha ritenuto: “come l'originario riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sia venuto a fondarsi sulla valutazione della giovane età del richiedente all'epoca dell'ingresso in Italia nonché sull'avvio, da parte del
1 medesimo, di un percorso di integrazione socio culturale sul territorio nazionale italiano;
[…] con riferimento alla valutazione dell'eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 286/98, che nel caso di specie: a) da un lato, non sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente - in caso di rientro nel Paese di origine – possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche alla luce della situazione socio – politica del Paese di provenienza […] b) dall'altro, il richiedente è di età adulta, non possiede rilevanti profili di vulnerabilità soggettiva e/o oggettivo con riguardo all'eventualità di un rimpatrio e non ha prodotto qualsivoglia documentazione attestante il proseguimento di un effettivo percorso di integrazione sociale, formativa e lavorativa sul territorio italiano”. Con ricorso tempestivamente depositato il 25.09.2023 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi in data 18.04.2025 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Quanto all'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, da una consultazione della banca dati INPS/Agenzia delle Entrate, risulta come quest'ultimo abbia percepito redditi da lavoro dipendente per circa 11.5000 euro, per l'anno 2023, e nulla nel 2024. L'interessato non documenta di avere una relazione stabile né di avere figli minori in Italia. Infine, dalla consultazione del Sistema Informativo Interforze è emerso un precedente del ricorrente per aver violato l'art. 650 CP in data 19.03.2020. In sostanza il Sig. non risulta aver pienamente Parte_2 raggiunto in Italia il livello di i di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. 286/1998”. La p.c. ha concluso chiedendo che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con provvedimento del 15.12.2023 la Giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con plurime memorie integrative, la difesa della persona ricorrente ha depositato ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Con decreto del 7.03.2025 la Giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025, la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19.05.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o
2 degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 13.08.2021, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia il 30.06.2016 (cfr. modello C3, allegato alla costituzione della controparte afferente alla domanda di p.i. presentata dalla persona ricorrente il 19.06.2017);
2) con riguardo alla situazione abitativa, la persona ricorrente risiede stabilmente in un immobile sito in Paderno Dugnano (MI), alla Via Bellini, n. 14 (cfr. certificato di residenza del 18.07.2022, carta di identità rilasciata il 20.01.2023 ed estratto conto I.N.P.S., doc. allegati alla nota di deposito del 11.03.2025); 3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare e sostanzialmente continuativa dal 7.09.2018 all'attualità e, grazie a tali attività, ha percepito redditi lordi per: 7.071,00 euro nel 2018, 20.216,00 euro nel 2019, 9.681,72 euro nel 2020, 27.825,00 euro nel 2021, 18.343,00 euro nel 2022, 11.526,00 euro alla data del 31.08.2023; inoltre, a far data dal 1.01.2023 il rapporto di lavoro in essere è divenuto a tempo indeterminato (cfr. buste paga 2023 e 2024, Uni.Lav. e contratto a tempo indeterminato, docc. allegati al ricorso e alle note di deposito del 29.09.2023, del 3.07.2024, del 14.01.2025 e del 11.03.2025). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale I.N.P.S. del 10.03.2025 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 11.03.2025):
3 4) quanto all'integrazione linguistica, è stato prodotto un attestato di frequenza ad un corso di lingua italiana (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 11.03.2025);
5) per altro verso, sono stati oggetto di produzione numerosissimi attestati formativi relativi a vari corsi di formazione (cfr. docc. allegati alle note di deposito del 3.07.2024 e del 11.03.2025. Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Per quanto concerne la liquidazione dei compensi in favore del dell'Avvocata della persona ricorrente, si osserva che non è stata depositata alcuna delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato né è stata presentata la relativa istanza di liquidazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da Parte_1
(C.U.I. , nato in [...] il [...] avverso il provvedimento emesso dal Questore di Milano C.F._1 il 27.06.2023, notificato in data 11.09.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.05.2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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