Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1987, n. 3218
CASS
Sentenza 3 aprile 1987

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Il C.o.N.I., in quanto ente strumentale per il raggiungimento dei fini che rientrano negli interessi generali propri dell'ordinamento giuridico statale, non può agire ponendosi in contrasto con lo stesso ma solo entro la sfera di potestà riconosciutegli, con la conseguenza che gli Atti che tale ente o le varie federazioni, che ne costituiscano gli organi, emanino nell'Esercizio della potestà amministrativa, avendo natura di regolamenti interni ed una sfera di efficacia limitata alle materie che rientrano nell'ordinamento sportivo, non possono regolamentare i rapporti intersoggettivi eccedenti quelle materie, ne' vincolare soggetti estranei allo ordinamento sportivo che vengano ad avere rapporti con i detti organi o con società ad essi affiliate. Pertanto, il contratto stipulato da una società calcistica con un soggetto del tutto estraneo allo ordinamento sportivo ed avente ad oggetto la prestazione di un corrispettivo per l'opera prestata nella preparazione atletica di un giocatore di calcio poi ceduto ad altra società, non può ritenersi nullo per illiceità della causa, ancorché vietato dal regolamento della federazione calcio, trattandosi di contratto avente ad oggetto un'attività lecita e tutelata dalle leggi dello stato, ne' incidendo sul dovuto corrispettivo l'assenza di scopo di lucro delle società sportive. ( V 97/85, mass n 438297; ( V 4845/81, mass n 415556; ( V 12/81, mass n 410389; ( V 625/78, mass n 389939; ( V 2228/68, mass n 334468; ( V 811/63, mass n 261115).*

Il precetto dell'art. 370 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la parte contro la quale il ricorso per Cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente, è posto a garanzia del contraddittorio e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del controricorso, la quale non può essere sanata se non nei casi di notificazione irregolare che abbia, tuttavia, egualmente raggiunto il suo scopo. Conseguentemente, le questioni sollevate con il controricorso, non notificato, possono essere prese in esame solo se rilevabili anche d'ufficio. ( V 3634/82, mass n 421602; ( V 642/80, mass n 404039; ( V 1729/76, mass n 380493).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1987, n. 3218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3218
Data del deposito : 3 aprile 1987

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