Sentenza 3 aprile 1987
Massime • 2
Il C.o.N.I., in quanto ente strumentale per il raggiungimento dei fini che rientrano negli interessi generali propri dell'ordinamento giuridico statale, non può agire ponendosi in contrasto con lo stesso ma solo entro la sfera di potestà riconosciutegli, con la conseguenza che gli Atti che tale ente o le varie federazioni, che ne costituiscano gli organi, emanino nell'Esercizio della potestà amministrativa, avendo natura di regolamenti interni ed una sfera di efficacia limitata alle materie che rientrano nell'ordinamento sportivo, non possono regolamentare i rapporti intersoggettivi eccedenti quelle materie, ne' vincolare soggetti estranei allo ordinamento sportivo che vengano ad avere rapporti con i detti organi o con società ad essi affiliate. Pertanto, il contratto stipulato da una società calcistica con un soggetto del tutto estraneo allo ordinamento sportivo ed avente ad oggetto la prestazione di un corrispettivo per l'opera prestata nella preparazione atletica di un giocatore di calcio poi ceduto ad altra società, non può ritenersi nullo per illiceità della causa, ancorché vietato dal regolamento della federazione calcio, trattandosi di contratto avente ad oggetto un'attività lecita e tutelata dalle leggi dello stato, ne' incidendo sul dovuto corrispettivo l'assenza di scopo di lucro delle società sportive. ( V 97/85, mass n 438297; ( V 4845/81, mass n 415556; ( V 12/81, mass n 410389; ( V 625/78, mass n 389939; ( V 2228/68, mass n 334468; ( V 811/63, mass n 261115).*
Il precetto dell'art. 370 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la parte contro la quale il ricorso per Cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente, è posto a garanzia del contraddittorio e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del controricorso, la quale non può essere sanata se non nei casi di notificazione irregolare che abbia, tuttavia, egualmente raggiunto il suo scopo. Conseguentemente, le questioni sollevate con il controricorso, non notificato, possono essere prese in esame solo se rilevabili anche d'ufficio. ( V 3634/82, mass n 421602; ( V 642/80, mass n 404039; ( V 1729/76, mass n 380493).*
Commentari • 2
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- 2. ESECUZIONE FORZATA: le possibili forme di impugnazione alla dichiarazione di improcedibilitàAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 2 febbraio 2018
ISSN 2385-1376 Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1987, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1987 |
Testo completo
Il precetto dell'art. 370 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la parte contro la quale il ricorso per Cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente, è posto a garanzia del contraddittorio e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del controricorso, la quale non può essere sanata se non nei casi di notificazione irregolare che abbia, tuttavia, egualmente raggiunto il suo scopo. Conseguentemente, le questioni sollevate con il controricorso, non notificato, possono essere prese in esame solo se rilevabili anche d'ufficio. ( V 3634/82, mass n 421602; ( V 642/80, mass n 404039; ( V 1729/76, mass n 380493).*