Articolo 90 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 89Articolo 91
Versione
4 aprile 1972
Art. 90.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972, della somma di complessive L. 41.265.269.000 autorizzata con l'articolo 88 della presente legge.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972