Art. 90.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972, della somma di complessive L. 41.265.269.000 autorizzata con l'articolo 88 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972, della somma di complessive L. 41.265.269.000 autorizzata con l'articolo 88 della presente legge.