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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 4552/2023 r.g., promosso con ricorso congiunto, depositato in data 6.12.2023, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lops, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lops, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_1 CP_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che i due figli della coppia ( nato il [...], Per_1
e nata il [...]) sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che i Per_2
coniugi non hanno previsto obblighi di mantenimento reciproci, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali assunti dagli stessi, aventi natura obbligatoria.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto Parte_1 CP_1
n. 171, Parte II, Serie A, Anno 1990, Comune di Canosa di Puglia);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 4552/2023 r.g., promosso con ricorso congiunto, depositato in data 6.12.2023, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lops, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lops, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_1 CP_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che i due figli della coppia ( nato il [...], Per_1
e nata il [...]) sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che i Per_2
coniugi non hanno previsto obblighi di mantenimento reciproci, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali assunti dagli stessi, aventi natura obbligatoria.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto Parte_1 CP_1
n. 171, Parte II, Serie A, Anno 1990, Comune di Canosa di Puglia);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana