Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3783/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maria Zecca,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Gianni Gemma,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 31/12/2018, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli
(Scorrano, 31/07/2012) e (Scorrano, Persona_1 Persona_2
22/10/2013).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad €
800,00 mensili. Ha, altresì, dedotto di pagare un canone di
locazione pari ad € 350,00. Quanto alla situazione economico- patrimoniale del coniuge, ha allegato che costui è titolare di una ditta individuale e che svolge l'attività di elettricista termoidraulico.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 30/04/2021).
I.2.- si è costituito in giudizio già nella fase CP_1 presidenziale non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha aderito alla richiesta di conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione di quella che prevede la permanenza dei figli presso di sé durante tutti i fini settimana, in ragione dei sopravvenuti mutamenti nell'organizzazione della vita sua e della coniuge attrice.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione della regolamentazione del suo diritto di visita, da modificarsi nel senso della permanenza dei minori presso il padre a fine settimana alternati. Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione (comparsa di risposta depositata il 30/11/2021).
I.3.- In occasione dell'udienza di comparizione del 14/12/2021, tentata invano la conciliazione, la Presidente delegata ha provveduto in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: • affidato la prole minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
• regolamentato il diritto di visita del genitore non convivente;
• confermato il contributo del genitore non convivente al mantenimento della prole in € 200,00 mensili per ciascun figlio;
• ripartito in pari misura le spese straordinarie tra i genitori.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e comunicato gli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- La parte attrice ha integrato le proprie difese con la memoria del 04/01/2022.
I.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
18/10/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo al fine di regolare consensualmente il loro divorzio, chiedendo che la causa sia decisa in conformità. In particolare, hanno concordato che:
1) i figli minori della coppia , Persona_1 Per_3
31.07.2012) e 22.10.2013) resteranno Persona_2 Per_3 affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso;
Parte_1
2) le parti si danno atto che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle
2 R.G. 3783/2021
questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte di comune accordo;
3) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) a settimane alterne, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di uscita da scuola alle
21:00, con pernottamento dei minori presso il padre per almeno una notte, da individuarsi, in mancanza di accordo, il venerdì
(SETTIMANA 1); il martedì e il giovedì dall'ora di uscita da scuola alle 21:00, nonché dall'ora di uscita da scuola del venerdì alle 17:00 della domenica (SETTIMANA 2); b) quanto alle festività, un anno a cominciare da quello in corso, il 24/12, il
01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e delle loro esigenze lavorative, impegnandosi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
5) si impegna a versare a favore di la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
7) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria Parte_1 prevalente;
8) spese e competenze di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto e confermato dalle parti in udienza ha rimesso la causa al collegio
3 R.G. 3783/2021
per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti. Il P.M. nulla ha opposto (parere del 09/05/2022).
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 31/12/2018, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente delegato, tenutasi il 04/12/2018;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del
18/10/2024.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3783/2021 introdotto con ricorso del
30.04.2021 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maglie in data 26/08/2014 tra Parte_1
(Maglie (LE), 16/12/1983) e (Zurigo (CHE), CP_1
13/06/1984) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano d'Otranto al n. 5, parte II, serie B, anno 2014;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 18/10/2024, dianzi trascritta;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano
d'Otranto per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
4 R.G. 3783/2021
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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