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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 12.11.2025, vertente tra
, nata ad [...] il [...], cod. Parte_1
fisc. , elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, C.F._1
alla via Uccialì, n. 14, – presso lo studio dell'avv. LANATÀ LARA (cod. fisc.
– pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, presso C.F._3
la località Villaggio Stumio, n. 1 – presso lo studio dell'avv. MAGNOLIA
ME (cod. fisc. – pec: C.F._4
1 che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/06/2025, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile con il resistente CP_1
, il giorno 13.09.1980 a ER (MO), trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del detto Comune al n 1, parte I, anno 1980;
- che la coppia aveva avuto figli, oggi tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- che il Tribunale di Crotone aveva omologato le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi tra gli stessi concordate, con sentenza n. 680/2024 del
17/10/2024 (R.G. n. 838/2024);
- che da allora non si erano più riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con rinuncia all'assegno divorzile.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Controparte_1
deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito allo scioglimento del matrimonio, ma precisava che nelle more i coniugi erano giunti alla determinazione di addivenire alla trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, avendo raggiunto un accordo di divorzio.
Con note a firma congiunta del 20/10/2025, allegate telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, le parti confermavano la volontà di
2 trasformare il rito da contenzioso a congiunto e dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare. Domandavano quindi che il Tribunale di Crotone pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo già definito ogni questione di natura economico - patrimoniale tra loro intercorsa.”
Con decreto dell'11/07/2025, il Presidente nella persona della dott.ssa A.
Angiuli, assegnava il fascicolo all'odierno giudice est. e fissava l'udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 12/11/2025, svolta in presenza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti e del regolare intervento del P.M. e tratteneva la causa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle suddette condizioni concordate dai coniugi.
Tali accordi, difatti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata Parte_1
ad ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) il 28/09/1963, cod. fisc.
e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
09/02/1957, cod. fisc. , il giorno 13.09.1980 a ER C.F._3
(MO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n 1, parte I, anno 1980, ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER (MO), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate tra i coniugi, come sopra riportate;
- Dispone che la moglie perda il cognome del marito;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 12.11.2025, vertente tra
, nata ad [...] il [...], cod. Parte_1
fisc. , elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, C.F._1
alla via Uccialì, n. 14, – presso lo studio dell'avv. LANATÀ LARA (cod. fisc.
– pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, presso C.F._3
la località Villaggio Stumio, n. 1 – presso lo studio dell'avv. MAGNOLIA
ME (cod. fisc. – pec: C.F._4
1 che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/06/2025, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile con il resistente CP_1
, il giorno 13.09.1980 a ER (MO), trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del detto Comune al n 1, parte I, anno 1980;
- che la coppia aveva avuto figli, oggi tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- che il Tribunale di Crotone aveva omologato le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi tra gli stessi concordate, con sentenza n. 680/2024 del
17/10/2024 (R.G. n. 838/2024);
- che da allora non si erano più riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con rinuncia all'assegno divorzile.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Controparte_1
deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito allo scioglimento del matrimonio, ma precisava che nelle more i coniugi erano giunti alla determinazione di addivenire alla trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, avendo raggiunto un accordo di divorzio.
Con note a firma congiunta del 20/10/2025, allegate telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, le parti confermavano la volontà di
2 trasformare il rito da contenzioso a congiunto e dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare. Domandavano quindi che il Tribunale di Crotone pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo già definito ogni questione di natura economico - patrimoniale tra loro intercorsa.”
Con decreto dell'11/07/2025, il Presidente nella persona della dott.ssa A.
Angiuli, assegnava il fascicolo all'odierno giudice est. e fissava l'udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 12/11/2025, svolta in presenza, il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti e del regolare intervento del P.M. e tratteneva la causa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle suddette condizioni concordate dai coniugi.
Tali accordi, difatti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata Parte_1
ad ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) il 28/09/1963, cod. fisc.
e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
09/02/1957, cod. fisc. , il giorno 13.09.1980 a ER C.F._3
(MO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n 1, parte I, anno 1980, ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER (MO), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate tra i coniugi, come sopra riportate;
- Dispone che la moglie perda il cognome del marito;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
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