Art. 15. (Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione)
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , integrato dall' articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, numero 1790 , o che non si siano potuti avvalere di tale facolta' per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge numero 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , il relativo riscatto puo' essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1 gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalita' indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.
L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , puo' chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
Gli iscritti al Fondo possono altresi' richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , nei limiti e con le modalita' ivi indicati.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , integrato dall' articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, numero 1790 , o che non si siano potuti avvalere di tale facolta' per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge numero 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , il relativo riscatto puo' essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1 gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.
Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall' articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalita' indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.
L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , puo' chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
Gli iscritti al Fondo possono altresi' richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , nei limiti e con le modalita' ivi indicati.