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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/11/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 2655/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori della parte ricorrente hanno impugnato e contestato la perizia medico-legale, chiedendo altresì decidersi la causa con compensazione delle spese di lite. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott.ssa , nella parte in cui addiviene acriticamente a delle conclusioni illogiche, Persona_1 prive di qualsivoglia riferimento alle patologie di cui è affetta la ricorrente, nonché omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle stesse ed ai rispettivi codici analogici attribuibili alle singole infermità. Nello specifico, la Dott.ssa , all'esito dell'accesso peritale del 28.11.2023, Persona_1 rassegnava le proprie conclusioni nei termini che seguono: ''La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale e lo studio della documentazione in atti mi consentono di affermare che non è affetta da patologie Parte_1 invalidanti.'' (cfr. pg. 4 della CTU). Tanto premesso, esaminati gli atti, tenuto conto del deposito di ulteriore documentazione medica e ritenuta non esaustiva la perizia svolta nella fase di Atp, è stata disposta la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU Dott. . Persona_2
Orbene, depositato l'elaborato peritale in data 11.08.2025, il CTU, Dott. , ha Persona_2 emesso la seguente diagnosi: ''ipotiroidismo in trattamento ormonale (11%); sindrome ansioso- depressiva reattiva (20%); artrosi vertebrale in specie cervicale con modesto impegno funzionale (12%); esiti di isterectomia in età non più fertile (15%). '' (cfr. pgg. 8, 9 e 10 della CTU). Nello specifico, il CTU ha evidenziato come le suddette infermità rilevate in capo alla ricorrente, le cui percentuali di invalidità sono il risultato del calcolo operato con il metodo di Balthazard e non della mera somma aritmetica delle stesse, sono tali da integrare un'invalidità non superiore al 50 %, CP_ in linea con l'esito della visita esperita in via amministrativa dall' in data 03.11.2022. Condivisibilmente, il professionista ha ritenuto di escludere dal perimetro della valutazione medico- legale alcune patologie prive di rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità quali: la dislipidemia, la carenza di vitamina D, la malocclusione, la presenza di carie dentarie e, infine, i disturbi visivi (cfr. pag. 9 della CTU). Inoltre, alcun riscontro è stato rilevato dal CTU con riferimento alla fibromiomatosi ed alla patologia respiratoria, giacché dall'esame obiettivo non è emerso che la ricorrente abbia riferito di assumere farmaci per tali patologie. Ebbene, le conclusioni medico-legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71. Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesti ai fini del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 9.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 2655/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori della parte ricorrente hanno impugnato e contestato la perizia medico-legale, chiedendo altresì decidersi la causa con compensazione delle spese di lite. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott.ssa , nella parte in cui addiviene acriticamente a delle conclusioni illogiche, Persona_1 prive di qualsivoglia riferimento alle patologie di cui è affetta la ricorrente, nonché omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle stesse ed ai rispettivi codici analogici attribuibili alle singole infermità. Nello specifico, la Dott.ssa , all'esito dell'accesso peritale del 28.11.2023, Persona_1 rassegnava le proprie conclusioni nei termini che seguono: ''La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale e lo studio della documentazione in atti mi consentono di affermare che non è affetta da patologie Parte_1 invalidanti.'' (cfr. pg. 4 della CTU). Tanto premesso, esaminati gli atti, tenuto conto del deposito di ulteriore documentazione medica e ritenuta non esaustiva la perizia svolta nella fase di Atp, è stata disposta la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU Dott. . Persona_2
Orbene, depositato l'elaborato peritale in data 11.08.2025, il CTU, Dott. , ha Persona_2 emesso la seguente diagnosi: ''ipotiroidismo in trattamento ormonale (11%); sindrome ansioso- depressiva reattiva (20%); artrosi vertebrale in specie cervicale con modesto impegno funzionale (12%); esiti di isterectomia in età non più fertile (15%). '' (cfr. pgg. 8, 9 e 10 della CTU). Nello specifico, il CTU ha evidenziato come le suddette infermità rilevate in capo alla ricorrente, le cui percentuali di invalidità sono il risultato del calcolo operato con il metodo di Balthazard e non della mera somma aritmetica delle stesse, sono tali da integrare un'invalidità non superiore al 50 %, CP_ in linea con l'esito della visita esperita in via amministrativa dall' in data 03.11.2022. Condivisibilmente, il professionista ha ritenuto di escludere dal perimetro della valutazione medico- legale alcune patologie prive di rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità quali: la dislipidemia, la carenza di vitamina D, la malocclusione, la presenza di carie dentarie e, infine, i disturbi visivi (cfr. pag. 9 della CTU). Inoltre, alcun riscontro è stato rilevato dal CTU con riferimento alla fibromiomatosi ed alla patologia respiratoria, giacché dall'esame obiettivo non è emerso che la ricorrente abbia riferito di assumere farmaci per tali patologie. Ebbene, le conclusioni medico-legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71. Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesti ai fini del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art. 13, L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 9.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano