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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
5215/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28 gennaio 2025, nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante
E
QUALE F.G.V.S. Controparte_1
-appellata
Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta;
letti gli atti ed i verbali di causa;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 8 N.R.G. 5215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 5215/2023 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce agli atti, Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Gioacchino Sautariello ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Cimitile (NA) alla Via
Bari n. 25;
-appellante contro
(c.f. ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_2 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti allegata agli atti, dall' Avv.
Pasquale D'Aiuto, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Via R. De Martino n. 7;
-appellata
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 3079/2023, Parte_1
depositata in data 24 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda attorea, proposta nei confronti della odierna appellata, di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 26.06.2021, in Nola (NA), verso le ore 07.30, nei pressi di Via Cinquevie, in direzione Palma Campania, allorquando la bicicletta a bordo della quale viaggiava l'appellante veniva tamponata alla parte posteriore destra dalla parte anteriore di un veicolo Fiat Punto, rimasto non identificato, proveniente da Via Traversa Cimitero;
a seguito dell'impatto, rovinava al Parte_1
suolo, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
L'appellante ha proposto il gravame denunciando la errata valutazione del materiale probatorio, concludendo per la riforma della sentenza appellata e la condanna della compagnia convenuta al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio la compagnia appellata la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda per violazione della disciplina prevista dal Cod. delle Ass.; nel merito, ha denunciato il mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e si è opposta alla richiesta di ammissione di ctu;
ha concluso per la conferma integrale della sentenza, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa perveniva alla scrivente e veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, Parte_1 avvenuta in data 24 luglio 2023, e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 5 ottobre 2023, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, va rilevata la procedibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida
- che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cfr.
Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che l'odierno appellante non ha fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 8 Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi pagina 4 di 8 rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del 2007; n.
3019 del 2016; n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo, si osserva che le deposizioni rese dai due testi escussi appaiono generiche, lacunose e contraddittorie sotto il profilo della modalità di verificazione del sinistro, specie per quanto concerne la direzione di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro.
All'udienza del 26 giugno 2023 il teste ha dichiarato che si trovava “ad una distanza Testimone_1 di 20 metri rispetto al veicolo pirata” e che il sinistro si verificava “all' intersezione tra Via Cimitero e
Via Cinquevie in Nola” allorquando l' a bordo della sua bicicletta “aveva quasi ultimato Pt_1
l'incrocio”; ha poi aggiunto che si è fermato a prestare soccorso sul luogo del sinistro, fino a quando non pagina 5 di 8 è arrivata la moglie (“dopo il sinistro mi sono fermato a prestare soccorso e ci stavano CP_3 anche altre persone ed ho visto che il signor era giacente sul manto stradale”); ancora, ha riferito Pt_1 che l'appellante è stato condotto in Ospedale (“so che poi l'hanno accompagnato in Ospedale ma non dove”).
Il secondo teste ha dichiarato che l'appellante percorreva Via Cinquevie Testimone_2 Pt_1 in direzione Saviano (“mi trovavo su Via Cinquevie e il sig. lo avevo difronte, con Parte_1 direzione Saviano”), in contraddizione con quanto dichiarato dall' attore in citazione (il quale riferisce di star percorrendo la strada con direzione Palma Campania) ed in contraddizione con quanto reso dal primo teste, il quale ha dichiarato che l' “aveva già oltrepassato l'intersezione di Via Cinquevie”; Pt_1 ha aggiunto di aver lasciato le sue generalità alla moglie dell'appellante “in quanto le portavo il pane”.
Entrambi i testi hanno dichiarato che non sono intervenute sul luogo del sinistro le Autorità.
Sul punto, non può non rilevarsi come nella denuncia querela presentata dall' presso la Stazione Pt_1
dei Carabinieri di Saviano, in data 6 luglio 2021, a distanza di circa dieci giorni dall'evento non si dia, invece, atto della presenza di e sul luogo del sinistro, non Testimone_1 Testimone_2
avendo lo stesso riferito nulla in merito.
Al riguardo, deve necessariamente sottolinearsi come appaia quantomeno singolare che nel presente giudizio risarcitorio vengano indicati come testimoni dei soggetti che non risultano indicati nella denuncia-querela come presenti al momento dei fatti, nonostante gli stessi abbiano riferito, nel presente giudizio, di aver lasciato i propri dati alla moglie dell' nell'immediatezza dei fatti. Pt_1
Tale circostanza induce a dubitare della attendibilità dei testi, anche alla luce della genericità e della contraddittorietà delle deposizioni rese.
Oltre alla mancanza di una adeguata prova in ordine alla effettiva verificazione del sinistro con le modalità dedotte in citazione, non può, peraltro, omettersi che appare assolutamente incerto il luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, non essendo lo stesso desumibile dai rilievi fotografici forniti da parte attrice in primo grado.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'attore, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità.
pagina 6 di 8 Ed infatti, come confermato anche dai due testi escussi, non sono intervenute autorità; neppure costituisce valido riscontro il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola (referto n. 2021013930), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Pertanto, è da ritenersi, in conclusione, che non siano stati offerti adeguati elementi probatori che consentano di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato da parte attrice.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti e conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie – di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3079/2023, resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Nola;
-condanna al pagamento in favore di nelle qualità, in persona dei Parte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del
D.M. 55/2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e cpa come per legge;
-dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
pagina 7 di 8 Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28 gennaio 2025, nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante
E
QUALE F.G.V.S. Controparte_1
-appellata
Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta;
letti gli atti ed i verbali di causa;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 8 N.R.G. 5215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 5215/2023 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce agli atti, Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Gioacchino Sautariello ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Cimitile (NA) alla Via
Bari n. 25;
-appellante contro
(c.f. ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_2 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti allegata agli atti, dall' Avv.
Pasquale D'Aiuto, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Via R. De Martino n. 7;
-appellata
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 3079/2023, Parte_1
depositata in data 24 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda attorea, proposta nei confronti della odierna appellata, di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 26.06.2021, in Nola (NA), verso le ore 07.30, nei pressi di Via Cinquevie, in direzione Palma Campania, allorquando la bicicletta a bordo della quale viaggiava l'appellante veniva tamponata alla parte posteriore destra dalla parte anteriore di un veicolo Fiat Punto, rimasto non identificato, proveniente da Via Traversa Cimitero;
a seguito dell'impatto, rovinava al Parte_1
suolo, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
L'appellante ha proposto il gravame denunciando la errata valutazione del materiale probatorio, concludendo per la riforma della sentenza appellata e la condanna della compagnia convenuta al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio la compagnia appellata la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda per violazione della disciplina prevista dal Cod. delle Ass.; nel merito, ha denunciato il mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e si è opposta alla richiesta di ammissione di ctu;
ha concluso per la conferma integrale della sentenza, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa perveniva alla scrivente e veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, Parte_1 avvenuta in data 24 luglio 2023, e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 5 ottobre 2023, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, va rilevata la procedibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida
- che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cfr.
Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che l'odierno appellante non ha fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 8 Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi pagina 4 di 8 rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del 2007; n.
3019 del 2016; n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non possa dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo, si osserva che le deposizioni rese dai due testi escussi appaiono generiche, lacunose e contraddittorie sotto il profilo della modalità di verificazione del sinistro, specie per quanto concerne la direzione di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro.
All'udienza del 26 giugno 2023 il teste ha dichiarato che si trovava “ad una distanza Testimone_1 di 20 metri rispetto al veicolo pirata” e che il sinistro si verificava “all' intersezione tra Via Cimitero e
Via Cinquevie in Nola” allorquando l' a bordo della sua bicicletta “aveva quasi ultimato Pt_1
l'incrocio”; ha poi aggiunto che si è fermato a prestare soccorso sul luogo del sinistro, fino a quando non pagina 5 di 8 è arrivata la moglie (“dopo il sinistro mi sono fermato a prestare soccorso e ci stavano CP_3 anche altre persone ed ho visto che il signor era giacente sul manto stradale”); ancora, ha riferito Pt_1 che l'appellante è stato condotto in Ospedale (“so che poi l'hanno accompagnato in Ospedale ma non dove”).
Il secondo teste ha dichiarato che l'appellante percorreva Via Cinquevie Testimone_2 Pt_1 in direzione Saviano (“mi trovavo su Via Cinquevie e il sig. lo avevo difronte, con Parte_1 direzione Saviano”), in contraddizione con quanto dichiarato dall' attore in citazione (il quale riferisce di star percorrendo la strada con direzione Palma Campania) ed in contraddizione con quanto reso dal primo teste, il quale ha dichiarato che l' “aveva già oltrepassato l'intersezione di Via Cinquevie”; Pt_1 ha aggiunto di aver lasciato le sue generalità alla moglie dell'appellante “in quanto le portavo il pane”.
Entrambi i testi hanno dichiarato che non sono intervenute sul luogo del sinistro le Autorità.
Sul punto, non può non rilevarsi come nella denuncia querela presentata dall' presso la Stazione Pt_1
dei Carabinieri di Saviano, in data 6 luglio 2021, a distanza di circa dieci giorni dall'evento non si dia, invece, atto della presenza di e sul luogo del sinistro, non Testimone_1 Testimone_2
avendo lo stesso riferito nulla in merito.
Al riguardo, deve necessariamente sottolinearsi come appaia quantomeno singolare che nel presente giudizio risarcitorio vengano indicati come testimoni dei soggetti che non risultano indicati nella denuncia-querela come presenti al momento dei fatti, nonostante gli stessi abbiano riferito, nel presente giudizio, di aver lasciato i propri dati alla moglie dell' nell'immediatezza dei fatti. Pt_1
Tale circostanza induce a dubitare della attendibilità dei testi, anche alla luce della genericità e della contraddittorietà delle deposizioni rese.
Oltre alla mancanza di una adeguata prova in ordine alla effettiva verificazione del sinistro con le modalità dedotte in citazione, non può, peraltro, omettersi che appare assolutamente incerto il luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, non essendo lo stesso desumibile dai rilievi fotografici forniti da parte attrice in primo grado.
A ciò si aggiunga che non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'attore, dal momento che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità.
pagina 6 di 8 Ed infatti, come confermato anche dai due testi escussi, non sono intervenute autorità; neppure costituisce valido riscontro il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola (referto n. 2021013930), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Pertanto, è da ritenersi, in conclusione, che non siano stati offerti adeguati elementi probatori che consentano di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato da parte attrice.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti e conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie – di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3079/2023, resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Nola;
-condanna al pagamento in favore di nelle qualità, in persona dei Parte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del
D.M. 55/2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e cpa come per legge;
-dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
pagina 7 di 8 Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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