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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6513/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to FRONZINI Parte_1
ELISABETTA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione dal 05.06.2018 al 17.04.2019 alle dipendenze della società resistente con mansioni di manovale edile, qualifica di operaio, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia Piccole/medie aziende applicato dall'azienda, e di aver osservato il seguente orario lavorativo: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per n. 8 ore giornaliere e n. 40 ore settimanali;
rappresentando di aver ricevuto esclusivamente acconti pari alla somma di € 1.000,00 mensili e di € 600,00 per il mese di aprile 2019 a fronte dei maggiori crediti retributivi maturati, indicati nell'importo per singole mensilità, e di non aver avuto nulla a titolo di
Tfr; lamentando l'omessa corresponsione delle retribuzioni e del Tfr spettanti nell'ammontare complessivo calcolato, agiva in giudizio per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 9.279,92 o di altra minore o maggiore, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di una prova testimoniale, inibita l'assunzione dell'interpello deferito dal ricorrente al l.r.p.t. della società resistente per mancata comparizione dello stesso all'udienza del 20.09.2021, e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto
Pag. 2 di 7 correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte3. 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 3 di 7 Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e della prova testimoniale raccolta.
La parte ricorrente, infatti, ha prodotto le buste-paga in suo possesso, da cui inferire agevolmente l'avvenuta assunzione a tempo determinato alle dipendenze della società resistente a decorrere dal
05.06.2018, le mansioni di manovale edile, la qualifica di operaio,
l'inquadramento nel livello 1 del CCNL Edilizia Piccole/Medie aziende applicato dall'azienda e le ore retribuite4.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio del rapporto lavorativo in esame;
▪ la qualifica di assunzione;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ le ore retribuite5.
Per quel che riguarda, inoltre, l'effettiva esecuzione del rapporto lavorativo, occorre dare atto della testimonianza raccolta nel corso del giudizio, la quale ha confermato integralmente quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso.
Il teste infatti, escusso all'udienza del 20.09.2021, pur avendo Tes_1 conoscenza parziale dei fatti di causa, avendo lavorato alle dipendenze della società resistente esclusivamente da maggio ad 4 Cfr. in all.ti telematici di parte ricorrente.
Pag. 4 di 7 ottobre del 2018, ha confermato sia gli orari osservati che i giorni della settimana indicati in ricorso, aggiungendo che anche il sabato mattina era lavorativo.
Ed ancora, rimanendo contumace in questo giudizio, la società resistente non ha fornito la prova sulla stessa gravante di aver soddisfatto i crediti retributivi vantati dalla parte ricorrente per tutto il periodo in esame.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
A ciò si aggiunga la condotta processuale assunta dalla parte resistente nel presente giudizio che, alla luce delle convergenti risultanze istruttorie, non può che acquisire valenza processuale dirimente ai fini della decisione della presente controversia.
Ed infatti, deve darsi atto della mancata comparizione del l.r.p.t. della resistente, benché ritualmente intimato, all'udienza del CP_2
20.09.2021 fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
Detto comportamento, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 232
c.p.c., se valutato alla luce dei positivi riscontri degli assunti di parte ricorrente forniti dagli altri mezzi istruttori, deve apprezzarsi quale ammissione di tutti i fatti dedotti dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio6.
Pag. 5 di 7 Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal
CTU a quelli depositati dalla parte ricorrente per il calcolo delle somme pretese, ritenute maggiormente attendibili le maggiori somme ricostruite in perizia, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria,
e considerato che in ricorso la domanda giudiziale è stata estesa anche alle maggiori somme che sarebbero risultate in corso di causa, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla somma di
€ 10.804,03 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Pertanto, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.804,03 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022,
Pag. 6 di 7 andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.804,03 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”. 5 Cfr. in all.ti telematici di parte ricorrente. 6 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 26.04.2013, n. 10099 così massimata: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6513/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to FRONZINI Parte_1
ELISABETTA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione dal 05.06.2018 al 17.04.2019 alle dipendenze della società resistente con mansioni di manovale edile, qualifica di operaio, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia Piccole/medie aziende applicato dall'azienda, e di aver osservato il seguente orario lavorativo: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per n. 8 ore giornaliere e n. 40 ore settimanali;
rappresentando di aver ricevuto esclusivamente acconti pari alla somma di € 1.000,00 mensili e di € 600,00 per il mese di aprile 2019 a fronte dei maggiori crediti retributivi maturati, indicati nell'importo per singole mensilità, e di non aver avuto nulla a titolo di
Tfr; lamentando l'omessa corresponsione delle retribuzioni e del Tfr spettanti nell'ammontare complessivo calcolato, agiva in giudizio per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 9.279,92 o di altra minore o maggiore, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di una prova testimoniale, inibita l'assunzione dell'interpello deferito dal ricorrente al l.r.p.t. della società resistente per mancata comparizione dello stesso all'udienza del 20.09.2021, e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto
Pag. 2 di 7 correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
Ed ancora, spetta sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte3. 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “. 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”.
Pag. 3 di 7 Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e della prova testimoniale raccolta.
La parte ricorrente, infatti, ha prodotto le buste-paga in suo possesso, da cui inferire agevolmente l'avvenuta assunzione a tempo determinato alle dipendenze della società resistente a decorrere dal
05.06.2018, le mansioni di manovale edile, la qualifica di operaio,
l'inquadramento nel livello 1 del CCNL Edilizia Piccole/Medie aziende applicato dall'azienda e le ore retribuite4.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio del rapporto lavorativo in esame;
▪ la qualifica di assunzione;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ le ore retribuite5.
Per quel che riguarda, inoltre, l'effettiva esecuzione del rapporto lavorativo, occorre dare atto della testimonianza raccolta nel corso del giudizio, la quale ha confermato integralmente quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso.
Il teste infatti, escusso all'udienza del 20.09.2021, pur avendo Tes_1 conoscenza parziale dei fatti di causa, avendo lavorato alle dipendenze della società resistente esclusivamente da maggio ad 4 Cfr. in all.ti telematici di parte ricorrente.
Pag. 4 di 7 ottobre del 2018, ha confermato sia gli orari osservati che i giorni della settimana indicati in ricorso, aggiungendo che anche il sabato mattina era lavorativo.
Ed ancora, rimanendo contumace in questo giudizio, la società resistente non ha fornito la prova sulla stessa gravante di aver soddisfatto i crediti retributivi vantati dalla parte ricorrente per tutto il periodo in esame.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
A ciò si aggiunga la condotta processuale assunta dalla parte resistente nel presente giudizio che, alla luce delle convergenti risultanze istruttorie, non può che acquisire valenza processuale dirimente ai fini della decisione della presente controversia.
Ed infatti, deve darsi atto della mancata comparizione del l.r.p.t. della resistente, benché ritualmente intimato, all'udienza del CP_2
20.09.2021 fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
Detto comportamento, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 232
c.p.c., se valutato alla luce dei positivi riscontri degli assunti di parte ricorrente forniti dagli altri mezzi istruttori, deve apprezzarsi quale ammissione di tutti i fatti dedotti dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio6.
Pag. 5 di 7 Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal
CTU a quelli depositati dalla parte ricorrente per il calcolo delle somme pretese, ritenute maggiormente attendibili le maggiori somme ricostruite in perizia, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria,
e considerato che in ricorso la domanda giudiziale è stata estesa anche alle maggiori somme che sarebbero risultate in corso di causa, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla somma di
€ 10.804,03 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Pertanto, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.804,03 a titolo di emolumenti retributivi omessi e Tfr maturato e non corrisposto, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022,
Pag. 6 di 7 andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.804,03 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”. 5 Cfr. in all.ti telematici di parte ricorrente. 6 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 26.04.2013, n. 10099 così massimata: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.”.